Estinzione del processo: la Cassazione chiarisce gli effetti della definizione agevolata
L’estinzione del processo per adesione a una definizione agevolata delle liti fiscali pendenti rappresenta un meccanismo cruciale per la riduzione del contenzioso tributario. Una recente decisione della Corte di Cassazione ha ribadito le modalità con cui questo istituto opera, fornendo importanti chiarimenti sulla procedura e sulla ripartizione delle spese legali. Con il decreto in esame, i giudici supremi hanno dichiarato estinto un giudizio a seguito della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta regolarizzazione della controversia da parte di una società contribuente.
I Fatti del Caso
Una società operante nel settore dei servizi funebri aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia dinanzi alla Corte di Cassazione. Durante la pendenza del ricorso, la società si avvaleva delle disposizioni contenute nella legge n. 197 del 2022, che permetteva la cosiddetta “definizione agevolata” delle controversie tributarie. Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate trasmetteva alla Corte l’elenco delle liti per le quali era stata perfezionata la procedura, includendo anche quella relativa alla società ricorrente.
La Normativa sulla Definizione Agevolata e l’Estinzione del Processo
La normativa di riferimento, in particolare l’art. 1, commi 186 e seguenti, della legge n. 197 del 2022, è stata introdotta per consentire ai contribuenti di chiudere i contenziosi aperti con il Fisco a condizioni vantaggiose. L’obiettivo del legislatore è duplice: incassare risorse e, al contempo, ridurre il carico di lavoro degli uffici giudiziari.
Il meccanismo procedurale prevede che, una volta perfezionata la definizione agevolata, l’Agenzia delle Entrate ne dia comunicazione all’autorità giudiziaria. A quel punto, come stabilito dal comma 198 della stessa legge, il processo viene dichiarato estinto. La norma specifica anche che le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, derogando al principio generale della soccombenza.
La Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, preso atto dell’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, ha applicato direttamente la previsione normativa. I giudici hanno rilevato che tale inserimento costituisce prova della regolare definizione della lite e che, in assenza di un provvedimento di diniego da parte dell’amministrazione finanziaria, l’effetto estintivo è automatico.
La Corte ha quindi emesso un decreto con cui ha formalmente dichiarato l’estinzione del processo. È stato inoltre precisato che, nonostante l’estinzione, la legge lascia aperta alle parti la possibilità di richiedere la fissazione di un’udienza per proseguire il giudizio, secondo quanto previsto dal codice di procedura civile. In mancanza di tale richiesta, tuttavia, la chiusura del procedimento è definitiva.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base del decreto sono lineari e si fondano su una stretta interpretazione della legge speciale. La Corte ha semplicemente verificato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa sulla definizione agevolata: l’adesione del contribuente e la conseguente comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. Questo automatismo procedurale è volto a garantire una rapida ed efficiente chiusura dei contenziosi definiti in via amministrativa. La ratio è quella di evitare che i processi proseguano inutilmente quando la materia del contendere è venuta meno a seguito di un accordo tra le parti, sancito dalla legge. Anche la regola sulla compensazione delle spese legali risponde a questa logica di semplificazione, evitando ulteriori contenziosi sulla ripartizione dei costi di giudizio.
Le Conclusioni
La decisione in commento conferma l’efficacia delle procedure di definizione agevolata come strumento deflattivo del contenzioso. Per i contribuenti, essa rappresenta la certezza che, una volta adempiuti gli obblighi previsti dalla sanatoria, il processo pendente si chiuderà automaticamente senza ulteriori strascichi, se non per espressa volontà di una delle parti. Per gli operatori del diritto, il decreto ribadisce che la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate è l’atto che innesca l’effetto estintivo, semplificando la gestione processuale di queste fattispecie. Infine, la statuizione sulle spese legali, che rimangono a carico di chi le ha sostenute, è un elemento da considerare attentamente nella valutazione di convenienza dell’adesione a tali procedure.
Come si conclude un processo in Cassazione se il contribuente aderisce a una definizione agevolata?
Il processo si conclude con un decreto di estinzione. La Corte di Cassazione, una volta ricevuta comunicazione dall’Agenzia delle Entrate che la controversia è stata regolarmente definita, dichiara il processo estinto, senza una decisione nel merito della questione.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
In base alla normativa applicata nel caso specifico (art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è una condanna alle spese per la parte soccombente.
È possibile continuare il processo anche dopo l’adesione alla definizione agevolata?
Sì, la legge fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza per proseguire il giudizio, come previsto dall’art. 391, terzo comma, del codice di procedura civile. Tuttavia, in assenza di tale richiesta, il processo si estingue.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19042 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19042 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 11/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 14633/2022 R.G. proposto da:
ONORANZE RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME unitamente all’avvocato COGNOME
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 182/26/2022 depositata il 25/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 18/06/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima d isposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 01/07/2025
La Presidente Titolare