Estinzione del Processo Tributario: L’Effetto della Definizione Agevolata
L’estinzione del processo per definizione agevolata della controversia rappresenta un meccanismo fondamentale per deflazionare il contenzioso tributario e velocizzare la risoluzione delle liti pendenti. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce come l’adesione a queste procedure speciali da parte del contribuente, e la conseguente attestazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, porti alla chiusura definitiva del giudizio. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate dinanzi alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Durante la pendenza del giudizio di legittimità, il contenzioso è stato oggetto di una procedura di definizione agevolata, prevista da una specifica normativa (Legge n. 197 del 2022). L’Agenzia delle Entrate ha quindi trasmesso un elenco di controversie definite secondo questa procedura, includendovi anche quella in esame. Tale comunicazione, finalizzata alla riduzione dei tempi dei processi, attestava di fatto la conclusione della lite al di fuori delle aule di tribunale.
La Decisione della Corte: L’Estinzione del Processo
La Corte di Cassazione, preso atto della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, ha dichiarato l’estinzione del processo. La decisione si fonda sul presupposto che l’inserimento della controversia nell’elenco delle liti definite documenta in modo ufficiale la regolarizzazione della pendenza fiscale. In assenza di un provvedimento di diniego da parte dell’Amministrazione, la procedura si considera perfezionata e il giudizio non ha più ragione di proseguire. La Corte ha inoltre specificato che le spese legali del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Le Motivazioni del Decreto
Il decreto della Suprema Corte si basa su una precisa concatenazione di norme. La motivazione principale risiede nell’applicazione dell’art. 1, comma 198, della Legge n. 197/2022. Questa disposizione stabilisce che, una volta perfezionata la definizione agevolata e in assenza di diniego, il processo si estingue. L’inserimento della causa nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dal D.L. n. 13 del 2023, funge da prova documentale del perfezionamento della procedura. Di conseguenza, il presupposto per la continuazione del giudizio viene meno. La Corte sottolinea che resta salva la facoltà per le parti di richiedere la fissazione di un’udienza, come previsto dal codice di procedura civile, qualora ritenessero non sussistenti i presupposti per l’estinzione. Infine, per quanto riguarda le spese, la motivazione si fonda sull’ultimo periodo del medesimo comma 198, che pone le spese del processo estinto a carico della parte che le ha sostenute, derogando al principio generale della soccombenza.
Le Conclusioni
La decisione in commento conferma l’efficacia degli strumenti di definizione agevolata come mezzo per ridurre il carico giudiziario. Le implicazioni pratiche sono significative: per i contribuenti, rappresenta una via per chiudere definitivamente le pendenze fiscali in modo rapido e con costi ridotti; per il sistema giudiziario, consente di eliminare i processi che non hanno più un oggetto del contendere. Il decreto chiarisce che la semplice inclusione in un elenco ufficiale da parte dell’ente impositore è sufficiente a innescare l’estinzione del processo, semplificando l’iter e fornendo certezza giuridica alle parti. La regola sulla compensazione delle spese legali incentiva ulteriormente l’adesione a queste procedure, eliminando il rischio di essere condannati al pagamento delle spese della controparte.
Cosa significa ‘estinzione del processo’ in questo contesto?
Significa che il procedimento giudiziario si chiude definitivamente senza una sentenza sul merito della questione, perché la controversia è stata risolta tramite una procedura di definizione agevolata (sanatoria fiscale).
Perché il processo è stato dichiarato estinto?
Il processo è stato dichiarato estinto perché la controversia è stata inclusa in un elenco, trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, che attesta la regolare definizione della lite secondo le norme della Legge n. 197/2022, e non è stato emesso alcun provvedimento di diniego.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
In base alla normativa applicata nel decreto (art. 1, comma 198, della Legge n. 197/2022), le spese del processo estinto rimangono a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è quindi una condanna al pagamento delle spese a carico di una delle parti.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22627 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 22627 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 05/08/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 18136/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Contro
COGNOMENOME COGNOME Spa, rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CAMPANIA n. 762/01/2022 depositata il 18/01/2022., pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg., della legge n.197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 31/07/2025