Estinzione del processo tributario tramite definizione agevolata: il caso
La definizione agevolata delle controversie tributarie rappresenta uno strumento cruciale per cittadini e imprese per risolvere le pendenze con il Fisco. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce le modalità procedurali che portano all’estinzione del processo in seguito all’adesione a questa misura. L’analisi di questo provvedimento offre spunti importanti sulla semplificazione dei giudizi di legittimità e sulla gestione delle spese legali.
I Fatti del Caso
Una società a responsabilità limitata aveva impugnato un provvedimento della Commissione Tributaria Regionale, portando la controversia dinanzi alla Corte di Cassazione. Durante il giudizio, la società ha aderito alla procedura di definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dalla Legge n. 197 del 2022. Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso alla Corte un elenco contenente la controversia in questione, attestandone la regolare definizione ai fini dell’estinzione, come previsto da una successiva normativa (D.L. n. 13 del 2023).
La Definizione Agevolata e l’impatto sull’Estinzione del Processo
La normativa sulla definizione agevolata (Legge n. 197/2022, art. 1, commi 186 e ss.) consente ai contribuenti di chiudere le liti fiscali pendenti, incluse quelle in Cassazione, attraverso il pagamento di somme ridotte. Il comma 198 della stessa legge stabilisce che, una volta perfezionata la definizione e in assenza di un diniego da parte dell’amministrazione finanziaria, il processo si estingue.
Il meccanismo è stato ulteriormente snellito dal D.L. n. 13 del 2023, che ha previsto la trasmissione di elenchi da parte dell’Agenzia delle Entrate alla Cassazione per documentare le controversie definite, accelerando così la dichiarazione di estinzione.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha preso atto dell’avvenuta definizione della controversia. I giudici hanno rilevato che l’inserimento del caso nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate costituisce prova sufficiente della regolare adesione alla procedura e della conseguente cessazione della materia del contendere. Inoltre, la Corte ha verificato l’assenza, allo stato attuale, di un provvedimento di diniego da parte dell’Agenzia. Sulla base di questi elementi, e in applicazione diretta del comma 198 dell’art. 1 della Legge n. 197/2022, la Corte ha dichiarato l’estinzione del processo. Viene fatta salva, come previsto dalla norma, la facoltà per le parti di richiedere la fissazione di un’udienza, qualora ritenessero non corretta la procedura di estinzione.
Le Conclusioni
La decisione conferma l’automatismo dell’estinzione del processo tributario in caso di adesione alla definizione agevolata, a condizione che la procedura si sia perfezionata e non vi sia un diniego. Un aspetto di particolare rilevanza pratica riguarda le spese legali: il decreto ribadisce che, secondo quanto previsto dall’ultimo periodo del citato comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che non vi è una condanna alle spese a carico di una delle parti, ma ciascuna sopporta i propri costi. Questa pronuncia consolida un iter procedurale volto a ridurre il contenzioso pendente e a semplificare la chiusura dei giudizi di legittimità.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce alla definizione agevolata?
In base alla normativa e alla decisione della Corte, il processo si estingue. La regolare definizione della controversia, attestata dall’Agenzia delle Entrate, porta alla chiusura del giudizio.
Come viene provata l’avvenuta definizione della controversia alla Corte di Cassazione?
L’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate alla Corte è considerato documentazione sufficiente a dimostrare la regolare definizione della lite.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è prevista una condanna alle spese a favore di una delle parti.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22757 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 22757 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 06/08/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 10045/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n.776/18/2017 depositata il 27/02/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 31/07/2025