Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19451 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19451 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 22121-2017, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Ricorrente
CONTRO
REPELE NOME , cf. CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME Controricorrente
Avverso la sentenza n. 239/08/2017 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 16.02.2017;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 15 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
Alla associazione ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ed al suo rappresentante legale NOME COGNOME, nonché a COGNOME NOME, quale rappresentante legale p.t. dell’associazione nell’anno 2007, a seguito di una verifica fiscale, dalla quale erano emerse condotte evasive agli obblighi
Associazioni non riconosciute
–
Responsabilità del socio ex
art. 38 c.c. – Estinzione
fiscali, l’RAGIONE_SOCIALE notificò il processo verbale di constatazione, cui seguì da parte della associazione sportiva il deposito del modello di comunicazione di adesione al pvc, con richiesta di rateizzazione del pagamento. L’Ufficio liquidò gli importi dovuti a seguito dell’adesione, ex art. 5 bis del d.lgs. n. 218 del 1997.
Il COGNOME propose invece ricorso avverso quest’atto, chiedendone l’annullamento. La Commissione tributaria di Vicenza, con sentenza n. 98/07/2014, dichiarò non luogo a procedere.
Poiché, dopo il pagamento della prima rata del debito fiscale, definito ex art. 5 bis cit., l’associazione non provvide a pagare i restanti ratei, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE iscrisse a ruolo l’intero importo a carico sia della associazione, sia del COGNOME.
Quest’ultimo impugnò la cartella notificatagli dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che con sentenza n. 788/09/2014 ne accolse le ragioni. L’appello , con cui l’ufficio inst ò per il riconoscimento del proprio credito fiscale nei riguardi del COGNOME, fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Veneto con sentenza n. 239/08/2017. Il giudice regionale, a fronte RAGIONE_SOCIALE contestazioni elevate in merito ad irregolarità nella fatturazione di prestazioni pubblicitarie per l’anno d’im posta 2007, ha ritenuto che non vi fossero elementi idonei a ricondurne la responsabilità al COGNOME, che in ogni caso avrebbe agito esecutivamente, dovendosi dunque escludere i presupposti per l’applicazione dell’art. 38 cod. civ.
L’RAGIONE_SOCIALE ha censurato la decisione, di cui ha chiesto la cassazione, con due motivi, cui ha resistito con controricorso il COGNOME.
Con successiva memoria l’Amministrazione finanziaria, rappresentando che la sentenza impugnata era stata a sua volta oggetto di ricorso per revocazione dinanzi alla medesima Commissione regionale veneta, accolto con decisione n. 891/02/2018, ha chiesto l’e stinzione del presente per sopravvenuta carenza d’interesse.
Dopo un rinvio, disposto per la trattazione quanto meno congiunta del presente giudizio a quello portante il n.r. 8439/2019 (relativo all’impugnazione della sentenza della CTR, che aveva accolto l’impugnazione per revocazione ma nel merito confermato il ri getto dell’appello avverso la pronuncia di primo grado, favorevole al COGNOME), nell ‘adunanza camerale del 15 febbraio 2024 la causa è stata riservata in decisione.
Considerato che
L’Amministrazione finanziaria, evidenziando che il ricorso per revocazione della sentenza qui oggetto di ricorso (239/08/17), proposto dinanzi alla stessa Commissione tributaria regionale del Veneto, ha trovato accoglimento, ha dichiarato di aver perso interesse alla decisione, chiedendo pertanto l’estinzione del giudizio.
Ricorrono i presupposti per l’accoglimento della richiesta, essendo venuta meno, per revocazione, la stessa decisione impugnata.
La causa va pertanto dichiarata estinta, ai sensi degli artt. 390 e 391 del cod. proc. civ.
Considerato l’esito e le ragioni dell’estinzione, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il giorno 15 febbraio 2024