Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7988 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7988 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 25/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9499/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA-NAPOLI n. 8813/2016 depositata il 11/10/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE– RAGIONE_SOCIALE di Napoli notificava alla RAGIONE_SOCIALE , per l’anno di imposta 2008, avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, contenente la contestazione di maggiori IRES, IRAP ed IVA, sul fondamento di cinque rilievi.
In particolare, vengono in conto il terzo, quarto e quinto rilievo.
Il terzo rilievo conteneva il recupero di interessi attivi per euro 66.772,27 di cui era stata omessa la contabilizzazione ai fini IRES. L’Ufficio contestava alla contribuente di non aver prodotto la prova dell’infruttuosità di voci di ”finanziamento soci” afferenti a due distinti accordi stipulati tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, che prevedevano, l’uno, espressamente, la maturazione di interessi fino al 2009 e, l’altro, l’infruttuosità dal 2009 in poi.
Il quarto rilievo concerneva l’indebita deduzione ai fini IRES ed IRAP di costi di “consulenza amministrativa” resa dalla RAGIONE_SOCIALE considerati non inerenti.
Il quinto rilievo aveva ad oggetto il recupero di un’indebita detrazione IVA per euro 140.841,00, in violazione degli articoli 19 e 19-bis DPR n. 633 del 1972, in quanto la contribuente aveva istituito, ai soli fini dell’IVA, per una sua attività secondaria, ossia quella di “locazione immobiliare”, una contabilità separata, da cui era risultato che svolgeva operazioni sia imponibili che esenti, ma
aveva detratto interamente l’IVA derivante dalle operazioni passive di cui al quadro “VP’ senza effettuare il calcolo del pro-rata.
La CTP di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso. Segnatamente, rigettatolo quanto al primo e secondo rilievo, lo accoglieva quanto ai rilievi terzo e quinto, mentre in relazione al quarto lo rigettava ‘ per il solo recupero dell’IVA oltre interessi e sanzioni in relazione alla locazione dell’immobile sito in Napoli alla INDIRIZZO.
Proponevano appello, in via principale, l’RAGIONE_SOCIALE e, in via incidentale, la contribuente, per le parti di rispettiva soccombenza.
La CTR adita, con la sentenza impugnata, rigettava entrambi gli appelli, per l’effetto confermando la sentenza di primo grado.
In particolare, così motivava:
Quanto al rilievo n. 3, in materia di interessi attivi non contabilizzati, la sentenza va confermata perché non esiste alcuna presunzione di onerosità del finanziamento, e peraltro nel caso di specie è largamente documentato, e non contestato, che l’operazione atteneva ad una operazione di collegamento in corso tra le due società mediante acquisto di quote .
Quanto al rilievo n. 4, la sentenza va confermata, essendo ampiamente documentato e ragionevole il fatto che la RAGIONE_SOCIALE, attiva nel mercato petrolifero, si sia rivolta alla RAGIONE_SOCIALE, esperta nel settore immobiliare, per gestire il proprio patrimonio immobiliare .
Quanto al rilievo n. 5, la sentenza va confermata perché il contratto non ha avuto ad oggetto la sola locazione degli immobili, ma un complesso di servizi più ampio che tale disponibilità immobiliare comprendeva, come è confermato dall’elevato canone pattuito .
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con un motivo. Resiste la contribuente con controricorso.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 45, 46 e 109 DPR 917/1986 in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c. per diversi profili’.
Il motivo si articola in tre profili.
Primo profilo sul terzo rilievo. L’Ufficio aveva valutato la documentazione prodotta dalla contribuente in sede amministrativa, ritenendola inidonea a superare la presunzione di fruttuosità dei finanziamenti ex artt. 45 e 46 TUIR e 1815 cod. civ. La collocazione in bilancio dei finanziamenti non ha inciso sulla natura giuridica dei mutui, atteso che entrambi i relativi conti sono confluiti nell’attivo dello stato patrimoniale tra i “crediti verso altri” e, nel bilancio della RAGIONE_SOCIALE, i finanziamenti sono stati iscritti nel passivo dello stato patrimoniale e qualificati come “debiti verso soci per finanziamenti”. Neppure poteva parlarsi di ”finanziamento soci”, in quanto, al momento in cui è stato
effettuato l’apporto di danaro, la contribuente non rivestiva ancora la qualità di socio della RAGIONE_SOCIALE
Secondo profilo sul quarto rilievo. Erra la CTR laddove ritiene ‘documentato e ragionevole il fatto che la RAGIONE_SOCIALE, attiva nel mercato petrolifero, si sia rivolta alla RAGIONE_SOCIALE, esperta nel settore immobiliare, per gestire il proprio patrimonio immobiliare’. Le spese sostenute dalla contribuente andavano documentate quanto specificamente ad esistenza, determinatezza ed inerenza: ciò tanto più perché le prestazioni fornite non erano inerenti alla gestione caratteristica dell’impresa e la società di consulenza era priva dei requisiti minimi per svolgere le prestazioni fatturate.
Terzo profilo sul quinto rilievo. L’Ufficio aveva ‘dimostrato che il negozio giuridico intercorso con la società RAGIONE_SOCIALE non era altro che un mero contratto di locazione di immobile ad uso abitativo ‘ .
A fronte di quanto precede, in data 25/09/2023, il difensore della contribuente consta aver depositato telematicamente una documentata memoria contenente istanza di cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018.
Considerato, dunque, che la contribuente comprova l’avvenuto pagamento della prima rata del dovuto e rilevato, ad ogni modo, che è decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, deve dichiararsi l’estinzione del processo.
Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le stesse devono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Spese a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
Così deciso a Roma, lì 5 ottobre 2023.