Estinzione del processo: Quando la Rinuncia Reciproca Chiude la Lite in Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione analizzata oggi offre un chiaro esempio di come un contenzioso tributario, giunto fino all’ultimo grado di giudizio, possa concludersi non con una sentenza sul merito, ma con una dichiarazione di estinzione del processo. Questo avviene quando le parti, di comune accordo, decidono di porre fine alla disputa attraverso la rinuncia ai rispettivi atti. Vediamo nel dettaglio come si è giunti a questa soluzione e quali sono le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: Dal Ricorso alla Rinuncia
La vicenda ha origine da un avviso di accertamento fiscale per l’anno d’imposta 2010 notificato a un contribuente. Il contribuente ha impugnato l’atto, dando il via a un contenzioso che è approdato davanti alla Corte di Cassazione. In questa sede, l’Agenzia delle Entrate non si è limitata a difendersi, ma ha proposto un ricorso incidentale, ovvero un’impugnazione su specifici punti della sentenza precedente a lei sfavorevoli. A sua volta, il contribuente ha risposto con un controricorso.
Tuttavia, prima che la Corte potesse pronunciarsi, lo scenario è cambiato radicalmente. Il contribuente, con un atto formale, ha rinunciato al proprio ricorso principale, accettando che le spese legali fossero interamente compensate. Successivamente, anche l’Agenzia delle Entrate, tramite l’Avvocatura dello Stato, ha accettato tale rinuncia e, contestualmente, ha rinunciato al proprio ricorso incidentale.
La Decisione della Corte sull’Estinzione del Processo
Di fronte alla volontà concorde delle parti di abbandonare la controversia, la Corte di Cassazione ha applicato l’articolo 391 del Codice di procedura civile. Questa norma prevede che, se il ricorrente rinuncia al ricorso e le altre parti accettano, il processo si estingue.
Il Ruolo della Volontà delle Parti
La decisione della Corte è una diretta conseguenza delle azioni intraprese dalle parti. La rinuncia del ricorrente principale, seguita dall’accettazione e dalla contestuale rinuncia al ricorso incidentale da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ha eliminato l’oggetto stesso del contendere. Non essendoci più alcuna domanda di giustizia da esaminare, il processo non aveva più ragione di proseguire.
La Gestione delle Spese Legali
Coerentemente con l’accordo raggiunto tra le parti, che prevedeva la rinuncia con “spese interamente compensate”, la Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali. Questo significa che ciascuna parte ha sostenuto i costi dei propri legali, senza che nessuna delle due dovesse rimborsare l’altra. Tale decisione riflette la natura consensuale della chiusura del procedimento.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base dell’ordinanza sono lineari e si fondano esclusivamente sulla procedura. La Corte ha rilevato che sussistevano tutti i presupposti di legge per dichiarare l’estinzione del processo. Gli atti formali di rinuncia e accettazione depositati dalle parti hanno costituito la prova inequivocabile della loro intenzione di porre fine alla lite. Di conseguenza, il Collegio non ha dovuto entrare nel merito della questione tributaria, ma si è limitato a prendere atto della cessata materia del contendere e a formalizzare la chiusura del giudizio.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia evidenzia un importante strumento a disposizione dei litiganti, anche in ambito tributario. L’estinzione del processo per rinuncia reciproca permette di chiudere una controversia in modo rapido ed efficiente, evitando i tempi e i costi di un giudizio di Cassazione. È una soluzione che può derivare da un accordo transattivo o da una riconsiderazione delle probabilità di successo, consentendo alle parti di raggiungere una certezza giuridica senza attendere una sentenza definitiva che potrebbe essere sfavorevole. La compensazione delle spese, inoltre, facilita tali accordi, eliminando un ulteriore potenziale punto di conflitto.
Cosa succede se entrambe le parti in un processo di Cassazione rinunciano ai rispettivi ricorsi?
Se le parti rinunciano reciprocamente ai loro ricorsi, il processo si conclude. La Corte di Cassazione, come in questo caso, dichiara l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 del Codice di procedura civile.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per rinuncia?
Nel caso esaminato, poiché la rinuncia del ricorrente prevedeva la compensazione delle spese e la controparte ha accettato, la Corte ha disposto che ciascuna parte si facesse carico delle proprie spese processuali.
È possibile porre fine a una lite tributaria anche quando è già arrivata in Cassazione?
Sì, il provvedimento dimostra che è possibile chiudere una controversia in qualsiasi fase del giudizio, inclusa la Cassazione, attraverso la rinuncia agli atti da parte dei contendenti, che porta all’estinzione del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6062 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6062 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1905/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente e controricorrente incidentalecontro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 356/2020 depositata il 04/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della Commissione tributaria regionale della
Liguria, riguardante l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE si è costituita mediante controricorso con ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c. notificato in data 11 febbraio 2021.
A fronte dell’anzidetto ricorso incidentale, NOME COGNOME ha proposto controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il ricorrente, con atto 20.1.2023, ha rinunciato, con spese interamente compensate, al ricorso per cassazione proposto.
L’Avvocatura dello Stato ha dichiarato, con atto depositato il 5.1.2024, di accettare la predetta rinunzia e di rinunziare a sua volta all’appello incidentale proposto.
Sussistono, quindi, i presupposti per pronunciare l’estinzione del processo ai sensi de ll’art. 391 c.c..
Le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo; compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Roma, il 16/01/2024.