Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7520 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7520 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13995 -20 16 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, domicilia;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dell’AVV_NOTAIO COGNOME (pec: EMAIL) e NOME COGNOME (pec: EMAIL), ed elettivamente domiciliato in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio legale del secondo difensore
– controricorrente –
Oggetto:
Tributi –
estinzione del processo
avverso la sentenza n. 10890/52/2015 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 3 dicembre 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2024 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ex art. 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993 di un maggior reddito d’impresa commerciale emesso nei confronti di NOME COGNOME per l’anno d’imposta 2008, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Campania rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sfavorevole sentenza di primo grado che aveva annullato l’atto impositivo.
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui replica l ‘ intimato con controricorso.
Con istanza depositata in data 10 ottobre 2023 il controricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie di cui alla legge n. 197 del 2022, allegando la relativa documentazione.
Considerato che:
Il controricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo dando atto di aver aderito alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti pendenti, prevista dall’art. 1, commi 1 97 e segg., della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , allegando la domanda all’uopo presentata all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la quietanza relativa al pagamento dell’intero importo dovuto.
Orbene, l’art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE ovvero l’RAGIONE_SOCIALE, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di
entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ».
Il comma 198 della citata disposizione prevede poi che « Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo », ovvero della « copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ».
Deve, quindi, disporsi in conformità alla richiesta dichiarandosi l’estinzione del processo con spese a carico della parte che le ha sostenute.
La declaratoria di estinzione del processo esime questa Corte dal riferire dei motivi di ricorso proposti dall’a difesa erariale.
La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015; Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma in data 15 febbraio 2024