Estinzione del processo: L’impatto della definizione agevolata sui ricorsi in Cassazione
La gestione delle liti fiscali offre spesso strumenti alternativi alla classica via giudiziaria. Tra questi, la definizione agevolata rappresenta una possibilità per chiudere le pendenze con il Fisco in modo rapido. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra chiaramente come l’adesione a questa procedura conduca all’estinzione del processo, anche quando la controversia è giunta al massimo grado di giudizio. Questo meccanismo, disciplinato da specifiche normative, produce effetti diretti e definitivi sul contenzioso in atto.
Il caso: da un ricorso tributario alla definizione agevolata
Una società operante nel settore dei giochi aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, portando il caso dinanzi alla Corte di Cassazione. Durante la pendenza del ricorso, la società ha scelto di avvalersi della facoltà prevista dalla Legge n. 197/2022, presentando domanda per la definizione agevolata della controversia. A riprova della sua intenzione, ha depositato la documentazione attestante la richiesta e l’avvenuto pagamento degli importi dovuti, come richiesto dalla normativa.
La normativa sulla definizione agevolata e l’estinzione del processo
La decisione della Corte si fonda sull’applicazione di precise disposizioni della Legge n. 197/2022. In particolare:
* Comma 186, art. 1: Introduce la possibilità di definire in modo agevolato le liti pendenti.
* Comma 197, art. 1: Specifica l’onere per il contribuente di presentare la domanda e versare gli importi dovuti (o la prima rata).
* Comma 200, art. 1: Prevede che l’Amministrazione possa notificare un diniego alla definizione, ma nel caso in esame ciò non è avvenuto.
* Comma 198, art. 1: Stabilisce la conseguenza diretta: in caso di perfezionamento della definizione agevolata e in assenza di diniego, il processo si estingue.
Questa architettura normativa crea un percorso chiaro per la chiusura delle liti fiscali, incentivando una soluzione extragiudiziale.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha agito come un mero notaio della situazione giuridica venutasi a creare. Verificato il deposito della domanda di definizione e del relativo pagamento da parte della società ricorrente, e constatata l’assenza di un atto di diniego da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i giudici hanno applicato direttamente la previsione del comma 198. Non vi era margine per una valutazione di merito, poiché la legge stessa collega automaticamente l’estinzione del processo al verificarsi di queste condizioni. La Corte ha inoltre precisato che, come previsto dalla stessa norma, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha sostenute fino a quel momento, senza possibilità di rivalsa.
Le conclusioni: implicazioni pratiche del decreto
Il provvedimento in esame conferma l’efficacia della definizione agevolata come strumento risolutivo delle controversie tributarie. Per i contribuenti, rappresenta un’opportunità per chiudere definitivamente un contenzioso, con il vantaggio di un onere economico potenzialmente ridotto e la certezza della conclusione della lite. Per il sistema giudiziario, alleggerisce il carico di lavoro, in particolare quello della Corte di Cassazione. La decisione sottolinea che l’estinzione è un effetto automatico previsto dalla legge, che scatta al perfezionarsi della procedura, a meno di un espresso diniego da parte dell’Amministrazione. Infine, la regola sulla compensazione delle spese legali incentiva le parti a valutare attentamente i costi e i benefici di tale procedura.
Quali condizioni sono necessarie per ottenere l’estinzione del processo tramite definizione agevolata secondo il decreto?
Per ottenere l’estinzione del processo è necessario aver depositato la copia della domanda di definizione e aver effettuato il versamento degli importi dovuti (o della prima rata), come previsto dalla L. n. 197/2022.
Cosa succede se l’amministrazione finanziaria non si oppone alla richiesta di definizione agevolata?
In assenza del deposito di un atto di diniego alla definizione agevolata da parte dell’amministrazione, il processo si estingue automaticamente ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Secondo il decreto, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è prevista una condanna alle spese per la controparte.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16565 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 16565 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 20/06/2025
DECRETO
CODICE_FISCALE RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME
sul ricorso iscritto al n. 24173/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME
Contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 1032/05/2022 depositata il 08/03/2022, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione;
Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022;
che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 09/06/2025