Estinzione del processo per definizione agevolata: la guida completa
Con un recente decreto, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali sulla procedura di estinzione del processo tributario a seguito di definizione agevolata. Questa decisione evidenzia come l’adesione a specifiche sanatorie fiscali porti a una chiusura automatica del contenzioso, semplificando le procedure e definendo la sorte delle spese legali.
I Fatti di Causa: Dalla Commissione Tributaria alla Cassazione
Il caso trae origine da un ricorso presentato dall’Amministrazione Finanziaria contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. La controversia riguardava un atto impositivo emesso nei confronti di tre contribuenti. Durante il giudizio di legittimità, è intervenuta una normativa che ha permesso la definizione agevolata delle liti pendenti, alla quale i contribuenti hanno aderito.
L’Amministrazione Finanziaria, in ottemperanza a una disposizione volta a ridurre i tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi, ha trasmesso alla Corte un elenco delle controversie per le quali era stata documentata la regolare definizione. La controversia in esame era inclusa in tale elenco.
La Decisione della Corte: Dichiarata l’Estinzione del Processo
La Corte di Cassazione, preso atto della documentazione fornita, ha dichiarato l’estinzione del processo. La decisione si fonda sull’applicazione diretta della normativa speciale che disciplina la definizione agevolata delle liti tributarie.
Le Motivazioni della Decisione sull’Estinzione del Processo
La Corte ha rilevato che l’inserimento della lite nell’elenco trasmesso dall’ente fiscale costituisce prova sufficiente della regolare definizione della controversia, secondo le forme previste dalla Legge n. 197 del 2022. Inoltre, non risultava alcuna comunicazione di diniego da parte dei contribuenti, come previsto dalla stessa legge.
Di conseguenza, in applicazione del comma 198 della normativa citata, il processo doveva considerarsi estinto. La Corte ha altresì precisato che, nonostante l’estinzione, le parti mantengono la facoltà di richiedere la fissazione di un’udienza per contestare la sussistenza dei presupposti per la definizione agevolata.
La Gestione delle Spese Processuali
Un punto fondamentale chiarito dal decreto riguarda la ripartizione delle spese legali. La Corte ha stabilito che, in conformità con l’ultimo periodo del comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha sostenute. Questo significa che non vi è una condanna alle spese, ma una loro ‘compensazione’ di fatto, in quanto ciascuna parte sopporta i propri costi.
Le Conclusioni
Questo decreto consolida un importante principio procedurale in materia di contenzioso tributario. L’estinzione del processo a seguito di definizione agevolata opera in modo quasi automatico una volta che l’Amministrazione Finanziaria attesta l’avvenuta regolarizzazione. Ciò snellisce notevolmente i carichi giudiziari e offre certezza alle parti. La pronuncia ribadisce inoltre la regola specifica sulla gestione delle spese legali in questi casi, che si discosta dal principio generale della soccombenza, stabilendo che ogni parte debba farsi carico delle proprie.
Come si dimostra che una lite fiscale è stata definita in modo agevolato ai fini dell’estinzione del processo?
L’inserimento della controversia in un apposito elenco trasmesso dall’Amministrazione Finanziaria, in osservanza delle norme sulla riduzione dei tempi processuali, documenta la regolare definizione della lite.
Cosa succede al processo una volta accertata la definizione agevolata della controversia?
Il processo si estingue automaticamente ai sensi di legge, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza se contestano i presupposti dell’estinzione stessa.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, senza quindi una condanna al pagamento a carico di una delle parti.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22755 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 22755 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 06/08/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 10025/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
COGNOME NOMECOGNOME e NOME COGNOME rappresentate e difese dagli avvocati COGNOME e COGNOME NOME COGNOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania n.54/11/2018 depositata il 05/01/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 31/07/2025