Estinzione del processo: guida alla decisione della Cassazione
L’estinzione del processo rappresenta una delle modalità di chiusura di un contenzioso, che interviene quando si verificano determinate condizioni previste dalla legge, indipendentemente da una decisione sul merito della questione. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce l’applicazione di questo istituto nel contesto delle definizioni agevolate delle liti fiscali, offrendo spunti importanti sulla procedura e sulle sue conseguenze automatiche. Analizziamo insieme i dettagli del caso e la pronuncia della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale. La controversia, giunta in Cassazione, rientrava tra quelle per cui la normativa recente ha previsto una speciale procedura di definizione agevolata, finalizzata a ridurre il carico dei giudizi di legittimità. Il contribuente ha aderito a questa procedura, e il suo caso è stato inserito in un apposito elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, attestando la regolare definizione della pendenza tributaria.
La Normativa sull’Estinzione del Processo Agevolata
Il decreto si fonda su un intreccio di norme specifiche, in particolare l’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’art. 40 del D.L. n. 13 del 2023. Questa legislazione speciale mira a snellire il contenzioso tributario pendente. La procedura prevede che, una volta documentata la definizione della lite e l’assenza di un diniego, il processo si avvii verso l’estinzione, a meno che una delle parti non manifesti espressamente la volontà di proseguire con il giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del processo sulla base di una serie di presupposti chiari e concatenati. In primo luogo, ha rilevato che l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate costituisce prova della regolare definizione della lite secondo le forme di legge.
In secondo luogo, il Collegio ha verificato che nessuna delle parti coinvolte ha presentato, entro il termine stabilito, una formale “istanza di trattazione”. Questo è il passaggio cruciale: la legge prevede che, in assenza di tale istanza, l’estinzione operi di diritto. La Corte ha precisato che un’eventuale richiesta finalizzata unicamente a ottenere una declaratoria di estinzione non può essere considerata una valida istanza di trattazione per la prosecuzione del giudizio.
Di conseguenza, ai sensi del comma 12 dell’art. 5 della legge citata, il processo si è estinto automaticamente. La Corte ha inoltre specificato che, conformemente all’ultimo periodo del comma 5 dello stesso articolo, le spese legali del giudizio estinto rimangono a carico della parte che le ha anticipate. Resta salva, comunque, la possibilità per le parti di richiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione conferma il meccanismo quasi automatico di estinzione del processo nei casi di definizione agevolata delle liti fiscali. Per i contribuenti e i loro difensori, ciò significa che l’adesione a tali procedure, se perfezionata correttamente, conduce alla chiusura definitiva del contenzioso senza necessità di ulteriori attività processuali, a meno che non vi sia un interesse esplicito a proseguire. È fondamentale, quindi, prestare attenzione ai termini per la presentazione dell’eventuale istanza di trattazione, poiché il silenzio delle parti viene interpretato dalla legge come un assenso alla chiusura del procedimento. La regola sulla compensazione delle spese, inoltre, incentiva ulteriormente la via della definizione transattiva delle controversie tributarie.
Quando si verifica l’estinzione del processo in casi di definizione agevolata?
L’estinzione si verifica quando la controversia è stata regolarmente definita secondo le procedure speciali, è stata inserita negli elenchi dell’Agenzia delle Entrate e, soprattutto, nessuna delle parti ha presentato un’istanza di trattazione per proseguire il giudizio entro i termini previsti dalla legge.
Cosa succede se nessuna delle parti chiede di proseguire il giudizio dopo la definizione agevolata?
Se nessuna delle parti presenta un’istanza di trattazione, il processo si considera estinto di diritto, come previsto dall’art. 5, comma 12, della legge n. 130 del 2022. La Corte si limita a prenderne atto e a dichiarare formalmente l’estinzione.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Secondo quanto stabilito dall’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. In pratica, ciascuna parte sostiene i propri costi legali.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19381 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19381 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 14/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 5974/2022 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALE COGNOME e COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. TOSCANA n.953/08/2021 depositata il 31/08/2021 , pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;
che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);
che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 11/07/2025