Estinzione del processo per conciliazione: il caso IMU in Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre uno spunto fondamentale sull’efficacia degli accordi tra le parti nel corso di un giudizio, anche quando questo pende dinanzi alla Suprema Corte. Il caso, nato da una controversia fiscale in materia di IMU, si conclude con una declaratoria di estinzione del processo, dimostrando come la volontà delle parti possa prevalere sulla prosecuzione del contenzioso, con importanti conseguenze anche sulle spese legali e sugli oneri accessori.
La vicenda: da un avviso di accertamento IMU al ricorso in Cassazione
La controversia ha origine da un avviso di accertamento per l’imposta IMU relativa all’annualità 2013, notificato da un Comune a una congregazione religiosa per alcuni immobili di sua proprietà. La congregazione ha impugnato l’atto impositivo e ha ottenuto ragione sia in primo che in secondo grado: i giudici tributari hanno infatti annullato l’avviso di accertamento.
Non rassegnato, il Comune ha deciso di proseguire la battaglia legale, presentando ricorso per cassazione e affidandolo a tre distinti motivi. La congregazione, dal canto suo, ha resistito con un controricorso, chiedendo che l’impugnazione del Comune fosse dichiarata inammissibile o rigettata.
La soluzione inattesa: l’efficacia della conciliazione extragiudiziale
Quando la causa era ormai giunta alla fase finale del giudizio di legittimità, è intervenuto un colpo di scena. Le parti hanno trovato un accordo, formalizzato in un atto di conciliazione extraprocessuale. Questo accordo non solo risolveva la specifica questione dell’IMU 2013 oggetto del ricorso, ma definiva anche altre vertenze pendenti tra gli stessi soggetti.
L’accordo prevedeva, inoltre, la compensazione delle spese legali per l’intero giudizio. La congregazione ha quindi prodotto in giudizio tale accordo, chiedendo alla Corte di prenderne atto e di dichiarare la fine della controversia.
L’estinzione del processo e le sue conseguenze
La Corte di Cassazione, esaminato l’atto di conciliazione, ha accolto la richiesta delle parti. Ha dichiarato l’estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere. Quando le parti trovano un accordo che soddisfa le loro pretese, infatti, viene meno l’interesse a ottenere una pronuncia del giudice, e il processo non ha più ragione di proseguire.
Un punto cruciale della decisione riguarda il cosiddetto “doppio contributo unificato”. La legge prevede che la parte che perde l’impugnazione in modo definitivo (con una pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità) debba versare un ulteriore importo pari a quello già pagato come contributo unificato. La Corte ha chiarito che questa norma ha natura sanzionatoria ed eccezionale e, pertanto, non può essere applicata in via analogica. L’estinzione del processo per conciliazione non rientra tra i casi tipici previsti dalla legge, quindi nessun ulteriore versamento è dovuto.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte è lineare e si fonda su un principio cardine del diritto processuale: la disponibilità dell’oggetto del contendere. Poiché le parti hanno risolto la loro disputa con un accordo vincolante che copriva esplicitamente l’annualità d’imposta in discussione, il presupposto stesso del giudizio è venuto meno. La Corte non poteva fare altro che prenderne atto e dichiarare l’estinzione del giudizio.
Per quanto riguarda il contributo unificato, la Corte ha ribadito il suo consolidato orientamento. La norma che impone il raddoppio del contributo ha lo scopo di sanzionare l’abuso del processo e di scoraggiare le impugnazioni infondate. Nel caso di conciliazione, non vi è alcuna soccombenza né un giudizio di infondatezza del ricorso; al contrario, vi è un esito positivo che, attraverso l’accordo, pone fine alla lite. Applicare la sanzione sarebbe quindi contrario alla logica e alla finalità della norma stessa. La Corte ha inoltre disposto la compensazione delle spese legali, conformemente alla volontà espressa dalle parti nel loro accordo conciliativo.
Conclusioni
La decisione in commento ribadisce l’importanza e l’efficacia degli strumenti di definizione alternativa delle controversie, come la conciliazione. Dimostra che è possibile trovare un accordo in qualsiasi stato e grado del giudizio, persino in Cassazione, ottenendo la chiusura definitiva della lite. Questa pronuncia offre un’importante lezione pratica: la conciliazione non solo permette di risparmiare tempo e risorse, ma evita anche conseguenze economiche negative, come il pagamento del doppio contributo unificato, favorendo una risoluzione pacifica e costruttiva dei conflitti, anche in materia tributaria.
Cosa succede a una causa in Cassazione se le parti si accordano?
Se le parti raggiungono un accordo (conciliazione) che risolve la controversia oggetto del ricorso, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, ponendo fine al giudizio.
In caso di estinzione del processo per conciliazione, si deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. La Corte ha chiarito che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è una misura sanzionatoria applicabile solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, e non si estende ai casi di estinzione del processo come quello per conciliazione.
Come vengono regolate le spese legali se il processo si estingue per accordo tra le parti?
In caso di estinzione del processo per conciliazione, le spese legali vengono regolate secondo quanto stabilito dalle parti stesse nel loro accordo. Nel caso specifico, le parti avevano concordato la compensazione integrale delle spese, e la Corte ha recepito tale volontà.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16531 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16531 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4772/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE MISSIONARIE DI SAN COGNOME, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA, SEZ.DIST. RAGIONE_SOCIALE n. 9896/2022 depositata il 22/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello del Comune di Catania avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente e annullato l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2013, IMU, per alcuni immobili della contribuente congregazione;
propone ricorso in cassazione il Comune di Catania affidato a tre motivi di ricorso;
resiste con controricorso la contribuente che chiede di dichiararsi inammissibile il ricorso o comunque di rigettarlo; chiede poi la trattazione in pubblica udienza e l’eventuale trattazione davanti alle Sezioni Unite per la rilevanza della questione;
Considerato che:
Le parti hanno conciliato la questione con atto di conciliazione extraprocessuale del 14 novembre 2023, anche con l’accordo di compensazione delle spese del giudizio (vedi accordo conciliativo prodotto con la memoria della contribuente). Tra le tante vertenze nell’accordo di conciliazione si prevede espressamente l’annualità IMU 2013 oggetto del presente ricorso in cassazione.
Deve, conseguentemente dichiararsi l’estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere, per conciliazione; spese compensate per l’intero giudizio, come richiesto dalle parti.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 , comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l egge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate interamente per l’intero giudizio. Così deciso in Roma, il 27/02/2024.