Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24246 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24246 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9745/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COMUNE DI NAPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (NDRNTN72E22I163X), COGNOME (CRMBRN65H26F839I)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania n. 4515/2020
depositata il 16/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l’appello proposto dalla contribuente società;
ricorre per cassazione la contribuente società con cinque motivi di ricorso;
le parti hanno conciliato la controversia con accordo del 30 aprile 2024, prodotto in atti, nel quale prevedono la compensazione delle spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno depositato conciliazione sottoscritta, da entrambe, il 30 aprile 2024, con rinuncia al ricorso e accettazione;
con la rinuncia al ricorso le parti chiedono di dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese (avendo conciliato la controversia).
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione, con la compensazione delle spese del giudizio, come richiesto dalle parti.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, in data 11/02/2025 .