Estinzione del Processo Tributario: La Semplificazione in Cassazione
L’efficienza della giustizia è un pilastro fondamentale dello stato di diritto, e le recenti riforme normative mirano a snellire le procedure per ridurre l’arretrato giudiziario. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come queste nuove disposizioni operino nella pratica, portando all’estinzione del processo tributario in modo automatico e semplificato. Questa decisione evidenzia l’importanza del comportamento processuale delle parti a seguito dell’introduzione di meccanismi di definizione agevolata delle liti.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate e una società contribuente, giunto fino al giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione. In applicazione di una normativa speciale volta a ridurre i tempi dei processi (d.l. n. 13 del 2023), l’Agenzia delle Entrate ha inserito la controversia in un elenco di liti per le quali era stata raggiunta una definizione agevolata. Questo inserimento, previsto dalla legge n. 130 del 2022, funge da attestazione della regolare composizione della lite, aprendo la strada a una chiusura rapida del procedimento.
La Procedura di Estinzione del Processo e la Decisione della Corte
Il meccanismo normativo è chiaro: una volta che la controversia è inserita nell’elenco di definizione agevolata, le parti hanno un termine per presentare un’istanza di trattazione se intendono proseguire il giudizio. In assenza di tale istanza, la legge prevede come conseguenza diretta l’estinzione del processo.
Nel caso di specie, nessuna delle parti ha depositato una richiesta di fissazione dell’udienza entro il termine previsto. La Corte ha precisato che un’eventuale richiesta finalizzata unicamente a ottenere una declaratoria di estinzione non può essere considerata una valida istanza di trattazione ai fini di impedire la chiusura del caso. Di conseguenza, verificatesi le condizioni previste dalla legge (inserimento nell’elenco e mancata istanza di prosecuzione), la Corte di Cassazione non ha potuto far altro che dichiarare l’estinzione del giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione del decreto è fondata su una rigorosa applicazione dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022. La Corte ha rilevato che tutti i presupposti per l’estinzione erano soddisfatti:
1. Regolare definizione della controversia: L’inserimento del caso nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate ha documentato formalmente la composizione della lite.
2. Mancanza di diniego: Nessuna delle parti ha manifestato un dissenso rispetto a tale procedura.
3. Inattività delle parti: Entro il termine di legge, non è pervenuta alcuna istanza di trattazione volta a proseguire il giudizio nel merito.
Sulla base di questi elementi, l’estinzione opera di diritto. La Corte ha inoltre chiarito un aspetto cruciale relativo alle spese legali. In conformità con l’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Si tratta di una deroga al principio della soccombenza, giustificata dalla natura agevolata e consensuale della definizione della lite.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Decreto
La decisione in esame conferma la volontà del legislatore e della giurisprudenza di dare piena attuazione agli strumenti di deflazione del contenzioso. Per i contribuenti e i professionisti, ciò significa che l’adesione a procedure di definizione agevolata comporta conseguenze processuali quasi automatiche se non si manifesta attivamente la volontà di proseguire il giudizio. La regola sulla compensazione delle spese legali, inoltre, incentiva ulteriormente la chiusura delle liti, eliminando l’incertezza legata a una possibile condanna ai costi processuali. Questo approccio pragmatico è essenziale per ridurre il carico di lavoro della Corte di Cassazione e garantire una maggiore celerità della giustizia tributaria.
Cosa succede se una lite tributaria in Cassazione viene inserita in un elenco di definizione agevolata?
L’inserimento attesta la regolare definizione della controversia. Se entro i termini di legge nessuna delle parti chiede la fissazione di un’udienza per discutere il caso, il processo si estingue automaticamente.
Una richiesta di sola declaratoria di estinzione impedisce la chiusura del processo?
No. Il decreto chiarisce che una richiesta finalizzata unicamente a far dichiarare l’estinzione non è considerata una valida ‘istanza di trattazione’ e, pertanto, non impedisce che il processo venga dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo con questa procedura?
La legge prevede che le spese del processo estinto rimangano a carico della parte che le ha sostenute. Ciascuna parte, quindi, paga i propri costi legali.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18239 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18239 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 04/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 10197/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CAMPANIA n. 7338/01/2021 depositata il 12/10/2021, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;
che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);
che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 25/06/2025