Estinzione del Processo Tributario: La Cassazione e la Definizione Agevolata
L’estinzione del processo rappresenta una delle modalità di chiusura di una controversia giudiziaria, che avviene prima di una pronuncia sul merito della questione. Recentemente, la Corte di Cassazione è intervenuta con un decreto per chiarire i presupposti applicativi di questo istituto nell’ambito delle procedure di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti. Questo provvedimento offre importanti spunti sulla condotta che le parti devono tenere e sulle conseguenze procedurali che ne derivano.
Il Contesto Normativo: Le Procedure di Definizione delle Liti Pendenti
Il legislatore, con l’obiettivo di ridurre il contenzioso e accelerare i tempi della giustizia, ha introdotto diverse normative, tra cui la legge n. 130 del 2022 e il d.l. n. 13 del 2023. Queste norme hanno previsto la possibilità per i contribuenti di definire in modo agevolato le controversie tributarie pendenti, inclusi i giudizi di legittimità davanti alla Corte di Cassazione. La procedura prevede che l’Amministrazione Finanziaria trasmetta un elenco delle liti per le quali è stata perfezionata la definizione.
La legge stabilisce che, una volta inserita la lite in tale elenco, il processo viene sospeso. Se entro un termine perentorio nessuna delle parti presenta un’istanza di trattazione per proseguire il giudizio, il processo si estingue automaticamente.
La Decisione della Corte: l’Estinzione del Processo Come Conseguenza Automatica
Nel caso esaminato, un contribuente e l’Amministrazione Finanziaria erano parti di un giudizio in Cassazione. La controversia era stata inserita nell’elenco delle liti definite, documentando così la “regolare definizione” della pendenza secondo le forme di legge.
La Corte ha rilevato che, successivamente a tale inserimento, nessuna delle parti aveva depositato un’istanza per la trattazione della causa nel merito entro il termine stabilito dalla legge. Questo comportamento omissivo ha attivato il meccanismo previsto dall’art. 5, comma 12, della legge n. 130 del 2022, che conduce direttamente alla declaratoria di estinzione del processo.
La Natura dell’Istanza di Trattazione
Un punto cruciale chiarito dal decreto è che non ogni richiesta può essere considerata una valida “istanza di trattazione”. La Corte ha specificato che una richiesta mirata unicamente a ottenere la declaratoria di estinzione non è sufficiente a impedire l’effetto estintivo automatico. L’istanza deve manifestare la volontà di proseguire il giudizio nel merito, non di certificarne la fine.
La Gestione delle Spese Legali in caso di Estinzione del Processo
Un’altra importante conseguenza riguarda la ripartizione delle spese processuali. Il decreto, richiamando l’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 della legge citata, stabilisce una regola precisa: in caso di estinzione del processo per le cause descritte, le spese legali restano a carico della parte che le ha anticipate. Non si procede, quindi, a una condanna alle spese secondo il principio della soccombenza, ma si applica il criterio della compensazione ex lege.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni del decreto sono strettamente ancorate al dato normativo. La Corte ha agito come un mero applicatore di una procedura automatica delineata dal legislatore. Il ragionamento è lineare: l’inserimento della controversia nell’elenco di definizione e l’assenza di un’istanza di trattazione sono i due presupposti sufficienti e necessari per l’estinzione. La Corte ha semplicemente verificato la sussistenza di queste condizioni oggettive. La logica sottostante è quella di deflazionare il contenzioso, incentivando le parti a non proseguire giudizi che sono stati oggetto di una definizione transattiva tra contribuente e Amministrazione Finanziaria, pena la chiusura d’ufficio del procedimento.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Il decreto della Cassazione conferma la natura automatica del meccanismo di estinzione previsto dalle leggi sulla definizione agevolata delle liti. Per le parti coinvolte, questo significa che la scelta di aderire alla definizione e di non presentare un’istanza di trattazione ha conseguenze procedurali definitive. È fondamentale, quindi, che le parti, e in particolare i loro difensori, siano consapevoli che il silenzio processuale dopo l’inserimento della lite negli elenchi appositi equivale a un’accettazione della chiusura del giudizio. La decisione sulla ripartizione delle spese, inoltre, rappresenta un ulteriore elemento da considerare nella valutazione complessiva della convenienza della definizione agevolata.
In quali casi un processo in Cassazione può essere dichiarato estinto secondo le normative sulla definizione delle liti pendenti?
Un processo può essere dichiarato estinto quando la controversia viene inserita in un apposito elenco trasmesso dall’Amministrazione Finanziaria per la definizione agevolata e, successivamente, nessuna delle parti presenta un’istanza di trattazione entro i termini di legge per proseguire il giudizio.
Presentare un’istanza solo per far dichiarare l’estinzione del processo è considerata una valida ‘istanza di trattazione’?
No, il decreto chiarisce che un’eventuale istanza finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione non può essere considerata come la richiesta di trattazione che impedisce l’estinzione automatica del processo. L’istanza deve mirare alla prosecuzione del giudizio nel merito.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo in questo contesto?
Secondo quanto stabilito dalla normativa applicata nel decreto, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è prevista una condanna alle spese della controparte.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19013 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19013 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 11/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 8199/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Contro
COGNOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CAMPANIA n. 78/20/2021 depositata il 05/01/2021, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;
che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);
che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 09/07/2025