Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12763 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12763 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
Oggetto: IVA -costituzione appellante
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20213/2021R.G. proposto da COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (Pec: EMAIL) elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliate in Roma, INDIRIZZO;
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n.64/1/2021 depositata il 7 gennaio 2021, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria è stato dichiarato inammissibile l’ appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia n. 67/1/2020 che ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente notificato al l’RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la cartella di pagamento per IRPEF 2006.
Il giudice di secondo grado ha dichiarato inammissibile l’appello per deposito del ricorso otre il termine di decadenza di cui all’art.22 del d.lgs. n.546/2022.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato ad un unico motivo che illustra con memoria. L ‘RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso.
Considerato che:
Con memoria illustrativa depositata il 1° febbraio 2024 parte contribuente rende noto di essersi avvalsa RAGIONE_SOCIALE disposizioni in materia di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie di cui all’art. 1 commi 231-252 della legge 29/12/22 n. 197 (c.d. rottamazione Quater), dando evidenza del pagamento RAGIONE_SOCIALE prime rate ed ha dichiarato altresì di rinunciare al ricorso, notificando la rinuncia alle controparti, con conseguente estinzione del processo. Le spese restano ex lege a carico della parte che le ha anticipate.
Stante l’estinzione del processo a seguito della rinuncia al ricorso, nel quadro dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della
insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il processo.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso il 14.3.2024