Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20626 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20626 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME SALVATORE
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 23459/2015, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in Roma, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che lo rapp. e dif.;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, n. 995/7/2015, depositata in data 10 giugno 2015; udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio ove dimostrato l’intervenuto pagamento della totalità dei ratei previsti dall’art. 3 d.l. n. 119 del 2018 per perfezionamento della definizione agevolata o, in subordine, la declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero, in ulteriore subordine, il rigetto AVV_NOTAIO stesso. udita per la parte ricorrente l’AVV_NOTAIO, che ha concluso come in atti; per l’RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o, udito in subordine, il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE emise nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica del valore dichiarato nelle bollette doganali, nonché un avviso di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, sul presupposto che la merce importata non fosse stata correttamente classificata, in quanto consistente in cavi di acciaio semplice di provenienza cinese, sottoposta al dazio antidumping.
Il ricorso della contribuente veniva rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Padova con sentenza n. 734/01/14. Il successivo appello di RAGIONE_SOCIALE veniva, parimenti, respinto.
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidata a due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
Con un’ordinanza interlocutoria depositata il 30 maggio 2022, n. 17344, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della
causa, al fine di consentirne la calendarizzazione in pubblica udienza, onde ‘ verificare, nel contraddittorio tra le parti, se le cartelle di pagamento per le quali è stata presentata la domanda di definizione ‘ ex art. 5 d.l. n. 119 del 2018 ‘ siano riferibili all’intero importo di cui all’avviso di accertamento ovvero se siano state emesse a seguito di iscrizione provvisoria, ai sensi dell’art. 68, d.lgs. n. 546/1992, recando, in tal caso, un importo inferiore rispetto alla pretesa ‘.
In esito all’udienza pubblica del 29 settembre 2022, questa Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo, essendo stato previsto un pagamento rateale RAGIONE_SOCIALE somme dovute ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, con scadenza ultima fissata al 30 novembre 2023, ritenendo di dover attendere il maturare di detta data per verificare il positivo adempimento dei versamenti complessivamente dovuti.
La contribuente ha depositato successiva, ulteriore memoria, deducendo l’avvenuta concessione, in forza dell’art. 15 bis d.l. n. 50 del 2023, di proroga della rateazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute, in parte per la data del 26 ottobre 2027, in parte per la data del 28 settembre 2028.
Anche l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 29 aprile 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 Regolamento UE n. 102/2012 del 27 gennaio 2012 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché dei principi in tema di riparto dell’onere probatorio e RAGIONE_SOCIALE presunzioni, avendo la CTR ‘ ritenuto legittimo l’operato dell’RAGIONE_SOCIALE per avere assoggettato a maggiore imposizione anche materiale a tanto non soggetto ‘. Nella prospettazione di parte
ricorrente il giudice d’appello avrebbe erroneamente finito per ‘ accomunare ai fini del dazio antidumping, il ferro con l’acciaio ‘, incorrendo in una ‘ clamorosa svista di scrutinio ‘.
Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 -septies L. n. 241 del 1990 e il ‘ consequenziale vizio di nullità, assoluta ed insanabile degli originari avvisi di accertamento’ , censurando in parallelo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ad avviso della contribuente i giudici della Commissione regionale avrebbero errato ‘ in quanto non hanno ritenuto gli avvisi di accertamento impugnati invalidi e/o nulli in quanto mancanti quanto meno della motivazione in forza della quale il precedente accertamento da parte degli stessi doganieri ‘, essendo infatti previsto ai sensi del Regolamento UE n. 102 del 2012 la riferibilità del dazio antidumping solo all’acciaio e non al ferro.
È preliminare l’esame dell’incidenza, nel presente giudizio, della procedura di definizione agevolata, attivata dalla contribuente ai sensi degli artt. 3 e 5 d.l. n. 119 del 2018.
Con precedente ordinanza n. 35923 del 7 dicembre 2022, emessa nell’ambito di questo giudizio, la Corte, a fronte della concessa rateizzazione e della pendenza del termine per il compiuto versamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, ha ritenuto che l’art. 3 d.l. n. 119 del 2018, alle cui modalità, termini e condizioni rinvia il successivo art. 5, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, ‘ prevede che l’estinzione può essere disposta solo a seguito dell’integrale versamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute ‘.
Ritiene il collegio che, rispetto a tale conclusione, si imponga una ulteriore riflessione.
5.1. Occorre premettere che, nella vicenda in giudizio, la società contribuente, come risulta dagli atti depositati, ha presentato
istanza ex art. 5 d.l. n. 119/2018 (rottamazione per risorse proprie dell’Unione Europea), chiedendo, per l’adempimento del pagamento dell’importo dovuto, il numero massimo di rate e dichiarando, inoltre, ‘ che assume l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetti i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione ‘.
5.2. La disciplina applicabile, dunque, è l’art. 5, comma 1, d.l. n. 119/2018, secondo il quale ‘ I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui all’articolo 3 ‘.
L’art. 3 d.l. n. 119/2018, a sua volta, stabilisce:
il comma 2:
‘2. Il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme di cui al comma 1 è effettuato:
in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
nel numero massimo di diciotto rate consecutive ‘
il comma 5:
‘ Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1. ‘
– il comma 6:
‘ Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice.
L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti. ‘
Completano il quadro normativo utile il comma 11, che regola il perfezionamento della procedura di disamina da parte dell’agente della riscossione della domanda del contribuente (‘ Entro il 30 giugno 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l’ammontare complessivo RAGIONE_SOCIALE somme dovute ai fini della definizione, nonché quello RAGIONE_SOCIALE singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. ‘), e il comma 14, che regola le conseguenze (attenuate nei casi di cui al comma 14 bis) in caso di inadempimento nei pagamenti della somma unica o RAGIONE_SOCIALE rate, secondo il quale ‘ In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. ‘.
5.3. Dal quadro normativo sopra delineato emerge che l’istanza del contribuente dà avvio ad una procedura che si conclude con la comunicazione formale dell’agente della riscossione che essa è stata accolta, con indicazioni dell’ammontare RAGIONE_SOCIALE somme da versare (e/o con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE rate) per l’estinzione del debito.
Per poter accedere alla procedura, inoltre, il contribuente è tenuto ad assumere il formale impegno di rinunziare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi per cui la domanda di definizione agevolata è stata presentata.
È evidente, sul punto, che in assenza di tale impegno -per come indicato dalla norma -la domanda non è suscettibile di
perfezionarsi e di essere accolta: ha rilievo, pertanto, quale precondizione, come tale oggetto di definitivo consolidamento con l’accoglimento dell’istanza di rottamazione.
Occorre allora interrogarsi su tre essenziali profili: a) quale sia l’incidenza della procedura di rottamazione (ritualmente accettata dall’amministrazione) sul corso del giudizio ; b) se, nelle more della rateizzazione, il giudizio possa essere dichiarato estinto o se debba restare sospeso fino al compiuto integrale versamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute; c ) come refluisca l’eventuale inadempimento nel versamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute.
Con riguardo al primo aspetto, va richiamata, in primo luogo, la giurisprudenza di questa Corte che, da tempo, ha analizzato le conseguenze derivanti dall’accoglimento dell’istanza di rottamazione.
Il principio, affermato originariamente con riferimento ad altra disposizione agevolatrice ma poi ribadito anche con riguardo alla disciplina della cd. rottamazione-ter, è quello per cui « In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato » (Cass. n. 24083 del 03/10/2018; Cass., n. 11540 del 2019 ed altre non massimate, tra cui Cass. n. 4106 del 2020; da ultimo Cass. n.
9535 del 07/04/2023, Cass. n. 36431 del 29/12/2023; Cass. n. 11356 del 29/04/2024).
7.1. In alcune RAGIONE_SOCIALE fattispecie esaminate dalla Corte, invero, il contribuente aveva anche reiterato la sua dichiarazione di rinunzia, da cui l’esplicita statuizione.
La struttura della norma, peraltro, non postula una necessaria rinnovazione della dichiarazione di rinunzia, la quale, del resto, se presentata, assumerebbe rilievo ex se a prescindere dalla procedura condonistica.
È sufficiente considerare, del resto, l’ipotesi in cui il contribuente sia, nel giudizio, parte intimata (o resistente o parte controricorrente): in tale evenienza l’eventuale dichiarazione di rinunzia -salvo intenderla come rinunzia non al giudizio ma all’azione – non è sufficiente, di per sé, a determinare il venire meno del contenzioso essendo l’Ufficio la parte ricorrente.
Tuttavia, la disposizione non distingue tra le diverse ipotesi, richiedendo con la dichiarazione sempre -e solo -l’impegno ‘ a rinunciare agli stessi giudizi ‘ ‘ aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi ‘.
7.2. In realtà, come già osservato (v. Cass. n. 36431 del 29/12/2023), interrogandosi proprio sulla sorte del processo di cassazione in presenza dell’eventualità in cui la parte contribuente dimostri di aver aderito alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie con espressa rinuncia al giudizio, seguita dalla comunicazione dell’esattore, e, dunque, da un’assenza di contesa sugli effetti della definizione agevolata, ed esaminando le due ipotesi in cui il rinunciante sia ricorrente ovvero intimato, resistente o controricorrente, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 19980 del 23/09/2014) hanno affermato che ‘ la situazione in cui il debitore sia resistente o intimato debba intendersi regolata in modo omologo e, dunque,
sempre come fattispecie estintiva e sempre con gli stessi effetti discendenti ex lege ‘, sì da statuire che « L’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall’art. 15 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), alludendo ai “casi di estinzione del processo disposta per legge”, si riferisce sia alle ipotesi in cui l’estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l’effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all’esterno del processo di cassazione di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare» e, quindi facendone conseguire «che, ricorrendone i presupposti di legge e salvo che si debba necessariamente pronunciare sentenza ovvero ordinanza camerale ai sensi degli artt. 375, n. 3, e 380-bis cod. proc. civ., in entrambi i casi è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. ».
7.3. In altri termini, la fattispecie estintiva delineata dall’art. 3, comma 6, ha come elementi costitutivi, da un lato, la domanda di definizione agevolata del contribuente contenente l’impegno a rinunziare al giudizio e, dall’altro, l’accoglimento da parte dell’agente della riscossione della sua istanza, con individuazione RAGIONE_SOCIALE somme da versare e RAGIONE_SOCIALE (eventuali) rate.
Si tratta, dunque, di una fattispecie di estinzione ex lege che resta distinta e autonoma rispetto alla presentazione di una rinunzia nel giudizio e che è destinata a svolgere i suoi effetti, processuali, a prescindere dalla rinnovazione della dichiarazione di rinunzia.
Venendo all’ulteriore profilo, occorre tuttavia interrogarsi se e come, ai fini della statuizione di estinzione, assuma rilievo l’adempimento del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute e se esso debba essere integrale.
La questione è rilevante, in ispecie, in questa seconda ipotesi posto che la rateizzazione, per l’espresso disposto normativo, è destinata a protrarsi, nell’interesse del debitore, per numerosi anni, con una durata che, nella previsione originale, si protraeva fino al novembre 2023 e che, per effetto RAGIONE_SOCIALE successive novelle, si proietta (come nella vicenda in giudizio) fino al 2028, salvo ulteriori differimenti.
8.1. Il secondo periodo del comma 6 dell’art. 3 d.l. n. 119 del 2018 specifica, sul punto, che ‘ L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati ‘.
8.2. Per quanto riguarda il primo elemento, ossia ‘ il perfezionamento della definizione ‘, questo si identifica, da quanto sopra esposto, nell ‘accettazione da parte dell’Amministrazione dell’istanza del contribuente corredata dall’impegno di quest’ultimo di rinunciare ai giudizi: la procedura amministrativa è, infatti, completa e compiuta.
Il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute attiene al suo adempimento, il quale è sicuramente suscettibile di refluire sulla procedura stessa, determinandone, in caso di inadempimento, la perdita di efficacia, come previsto dal successivo comma 14.
La conseguenza dell’inadempimento, dunque, si pone su un diverso piano: la definizione agevolata si è perfezionata ma, per la inosservanza del piano di rateizzazione, non produce gli effetti che le sono caratteristici, in primis quello di estinzione del debito restando imputate le somme versate al maggior importo dovuto, e determina il potenziale avvio RAGIONE_SOCIALE nuove procedure riscossive (‘ per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione ‘).
In altri termini, per effetto della dichiarazione del contribuente seguita dalla comunicazione formale dell’agente della riscossione la procedura di ‘rottamazione’ si perfeziona, rimanendo i pagamenti una mera appendice esecutiva di un procedimento concluso e definito.
8.3. Il secondo parametro (‘ la produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati ‘) riflette questa indicazione.
Infatti, con la domanda, e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, il processo viene sospeso, mentre, per essere dichiarato estinto, è necessario che, iniziato il pagamento (in unica somma o secondo un piano di rateizzazione), il contribuente documenti ‘ i pagamenti effettuati ‘.
La disposizione, invero, sul piano letterale si limita a richiedere la documentazione dei pagamenti che siano stati effettuati e non anche che questi siano integrali rispetto alla totalità del debito, ossia che si assista alla concreta, integrale esecuzione del piano rateale concepito nell’alveo della procedura di definizione agevolata.
La documentazione, pertanto, è quella che attesta la regolarità dei versamenti al momento in cui viene fatta valere la fattispecie estintiva, trattandosi di riscontro necessario perché la definizione agevolata sia, in quel momento, produttiva degli effetti processuali suoi propri, che restano distinti dall’effetto sostanziale dell’estinzione del debito, che, invece, richiede, ai sensi del successivo comma 14, l’integralità del pagamento.
Ne deriva che il pagamento integrale non è presentato dalla norma quale requisito indispensabile per l’estinzione del giudizio, alla cui declaratoria sono sufficienti anche soltanto la domanda di adesione alla definizione agevolata e la documentazione di alcuni fra i pagamenti (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, procrastinati e diluiti nel tempo.
8.4. Tale conclusione, oltre che sul piano letterale, trova ampio riscontro sistematico e teleologico.
8.5. Sotto un primo profilo, occorre considerare che una lettura della norma di cui all’art. 3, comma 6, che richiedesse, ai fini dell’estinzione del giudizio, l’intero arco dei pagamenti concordati fra erario e contribuente finirebbe per immutare l’estinzione espressamente contenuta nel disposto normativo in una fattispecie implicita, e anomala, di ‘blocco’ del giudizio stesso, al di fuori RAGIONE_SOCIALE ipotesi di sospensione previste dall’ordinamento vigente.
Il processo verrebbe collocato in uno stato di peculiare quiescenza, destinato a protrarsi fino allo spirare del termine ultimo scandito da un piano di rateizzazione concordato altrove, piano che, infine, si offrirebbe ad un accertamento banco judicis , non esplicitato dalla norma in esame e finalizzato ad appurare l’esecuzione completa e puntuale di tutti i versamenti pattuiti nel quadro della ‘rottamazione’.
8.6. In secondo luogo, l’interpretazione che postula la verifica dell’integralità del pagamento in sede giudiziale per accedere alla declaratoria di estinzione finisce per sovrapporre la fattispecie estintiva disegnata dall’art. 3, comma 6, cit. alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, cui si assiste in caso di compiuto pagamento ed estinzione del debito.
Tale esito, oltre a porsi in frizione con quanto affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19980 del 23/09/2014 cit.), comporta una sostanziale vis abrogans della norma, posto che l’unica ipotesi di estinzione diverrebbe, per la rottamazione, l’integrale adempimento del debito, sicché la disposizione, anche sotto questo versante, si risolverebbe in una norma sulla sospensione del giudizio, restando priva di incidenza ai fini dell’estinzione, comunque suscettibile di decisione per l’integrale adempimento del debito.
8.7. In terzo luogo, in una prospettiva di sistema, va sottolineato che il legislatore non ha mai ancorato alla integrale soddisfazione del debito (oggetto della definizione agevolata) l’esito del giudizio.
L’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 (sulla ‘ Definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie ‘) prevede, al comma 6, che ‘ La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019 ‘, fatta salva, nell’interesse del contribuente, la possibilità di rateazione fino ‘ a venti rate trimestrali ‘, l’ultima RAGIONE_SOCIALE quali verrebbe a scadere nel febbraio 2024.
Tuttavia, ai fini degli esiti processuali, il successivo comma 10 prevede che il giudizio resta sospeso (fino al 31 dicembre 2020) a fronte della produzione della domanda e della prova del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme RAGIONE_SOCIALE somme dovute (o della prima rata), mentre il successivo comma 13 àncora alla stessa data (il 31 dicembre 2020) la declaratoria di estinzione (‘ In mancanza di istanza di trattazione ‘).
Ciò avviene, dunque, dopo il termine per la valutazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE domande di condono e l’adozione dei provvedimenti di diniego (scadente il 30 luglio 2020) e, quindi, in presenza dell’accoglimento esplicito o tacito della domanda, ma a prescindere dal compiuto ed integrale pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute e, anzi, nella gran parte RAGIONE_SOCIALE ipotesi di rateazione, ben prima del compiuto adempimento.
In questa stessa prospettiva, in una ottica interpretativa, non va neppure trascurato che la scelta del legislatore di mantenere separato il procedimento amministrativo condonistico da quello giudiziario, pur collegati, si è ulteriormente accentuata con la legge n. 197 del 2022.
L’art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022, infatti, ha previsto la possibilità dell’immediata estinzione del giudizio con decreto o ordinanza – in caso di deposito della domanda di definizione e del versamento di quanto dovuto per la prima rata e, dunque, a prescindere dai tempi e modalità del procedimento amministrativo di definizione agevolata, con una anticipazione (con i correttivi di cui ai successivi commi 200 e 201 in caso di sopravvenuto diniego) anche rispetto al termine (settembre 2024) concesso alle Agenzie per la disamina RAGIONE_SOCIALE domande.
La struttura procedurale è, dunque, del tutto omologa: l’istanza del contribuente accolta dall’amministrazione (con una parziale fictio nell’ambito della legge n. 197/2022, suscettibile di correttivo a fronte dell’intervenuto diniego esplicito) e la prova del pagamento parziale costituiscono elementi idonei e sufficienti per determinare l’estinzione del giudizio, senza che sia richiesta la prova dell’integrale adempimento dell’obbligo, la quale, ove fornita, determinerebbe il più ampio esito della declaratoria di cessazione della materia del contendere
8.8. Infine, una diversa soluzione ermeneutica sembra porsi in diretto e frontale contrasto con i principi di ragionevole durata del processo e di certezza.
Il giudizio tributario (e il giudizio di cassazione), difatti, verrebbe ad assumere una dimensione temporale del tutto irragionevole e abnorme in dipendenza di fattori non solo estranei al giudizio -e legati a scelte negoziali RAGIONE_SOCIALE parti -ma anche suscettibili di una incontrollata espansione temporale, senza che l’oggetto del contenzioso sia destinato ad alcuna, seppure superficiale, disamina, restando il processo in una situazione di totale incertezza e obbiettiva paralisi, con una indefettibile lesione RAGIONE_SOCIALE esigenze di buona amministrazione della giustizia.
L’esigenza che la durata del processo debba essere ‘ragionevole’ corrisponde, del resto, ad una elementare condizione di efficienza, nella cui assenza il processo finisce per negare sé stesso.
La stessa Corte costituzionale, anche prima della riforma dell’art. 111 Cost., ebbe a precisare tale concetto (sentenza n. 353 del 1996 in tema di rimessione del processo) quando censurò l’assenza nella disciplina codicistica di un «equilibrio fra i principi di economia processuale e di terzietà del giudice, (…) posto che il possibile abuso processuale determina la paralisi del procedimento, tanto da compromettere il bene costituzionale dell’efficienza del processo, qual è enucleabile dai principi costituzionali che regolano l’esercizio della funzione giurisdizionale, e il canone fondamentale della razionalità RAGIONE_SOCIALE norme processuali».
9. Da ultimo, va evidenziato che neppure si può ritenere che il cronoprogramma pattuito dal contribuente con l’erario che ha ad oggetto l’esecuzione di un piano destinato a procrastinare i pagamenti nel tempo, rimodulando negozialmente tempi e modi di adempimento dell’obbligazione tributaria possa riverberarsi nel processo vincolandone la dinamica in senso impeditivo all’estinzione.
In questa prospettiva, il successivo inadempimento RAGIONE_SOCIALE rate ove sia stata dichiarata l’estinzione del giudizio è apprezzato dal legislatore solo sul piano della riscossione e non in funzione della prosecuzione del giudizio che la parte si è impegnata a rinunziare, di cui nessuna disposizione prevede la ripresa: il comma 14, infatti, precisa che il riavvio riguarda solo l’attività di ‘ recupero dei carichi oggetto di dichiarazione ‘.
Come già sottolineato da questa Corte, del resto, la dichiarazione di estinzione cui procede la Corte « non fa passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma comporta, per volontà di legge, che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita,
per previsione di legge, dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento nei termini indicati dalla comunicazione ex comma 3 citato dell’esattore », mentre « l’eventuale anche parziale inadempimento determinerà la sua evoluzione nei termini indicati dal comma 4 dell’art. 6 più volte citato » del d.l. n. 193 del 2016, esito che, con riguardo alla vicenda qui in giudizio, trova il suo esatto corrispondente nel comma 14 dell’art. 3 del d.l. 119 del 2018 (v. Cass. n. 24083 del 03/10/2018; Cass. n. 36431 del 29/12/2023).
In altri termini, l’estinzione del giudizio non determina anche l’estinzione del debito tributario: l’ordinanza che dichiara estinto il giudizio si connota alla stregua di statuizione meramente processuale, come tale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l’efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno, in presenza di un nuovo ‘accordo’ sull’adempimento dell’obbligazione tributaria, dell’interesse alla prosecuzione AVV_NOTAIO specifico giudizio.
9.1. Né si può ritenere che l’estinzione del giudizio determini un vulnus al diritto di difesa del contribuente, il quale, nel caso di inadempimento successivo al piano di rateazione, resterebbe soggetto al riavvio dell’attività riscossiva, senza poter far valere le questioni già articolate nel processo dichiarato estinto.
Ciò discende dall’esplicita scelta operata con la presentazione della domanda di definizione agevolata che mira ad ottenere un esito concordato sul contenzioso diretto ad escludere, definitivamente, la coltivazione di un percorso processuale.
E, del resto, una tale conclusione riguarda, come su evidenziato, la generalità RAGIONE_SOCIALE procedure condonistiche, mirate a perseguire, tra l’altro, un obbiettivo di deflazione del contenzioso.
In conclusione va affermato il seguente principio di diritto:
‘ In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 (cd. “rottamazione-ter”), il comma 6 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione -in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE su numero, ammontare RAGIONE_SOCIALE rate e relative scadenze e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta ‘.
Alla luce dei principi esposti, non sussistendo i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio.
Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 del 12/10/2018).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 29 aprile 2024