Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27809 Anno 2025
contro
ricorso e di delibera della Giunta comunale n. 129/2019, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) . Civile Sent. Sez. 5 Num. 27809 Anno 2025 Presidente: COGNOME NOME
– CONTRORICORRENTE
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 18/10/2025
per la cassazione della sentenza n. 422/02/2018 della Commissione tributaria regionale della Basilicata, depositata in data 11 settembre 2018, non notificata;
UDITA la relazione svolta all’udienza pubblica del 17 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
UDITO il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Oggetto del contendere era il diniego di rimborso opposto dal Comune di Matera alla richiesta delle ricorrenti, avente ad oggetto la somma di 443,25 €, costituente parte dell’importo versato a titolo di I.M.U. per l’anno di imposta 2012 sull’unità immobiliare già concessa in comodato (dalla madre NOME COGNOME) a NOME COGNOME e poi assegnatale quale abitazione familiare dal Tribunale di Matera con il decreto di omologazione della separazione con il coniuge del 2 novembre 2011.
La Commissione regionale della Basilicata accoglieva l’appello proposto dal Comune di Matera avverso la sentenza n. 475/2/2016 della Commissione tributaria provinciale di Matera, dichiarando non dovuto il rimborso.
Con ricorso notificato, in data 8/13 marzo 2019, NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando un unico motivo di impugnazione, successivamente illustrato con memorie depositate il 24 settembre 2021 ed il 17 maggio 2024.
Il Comune resisteva con controricorso notificato in data 11/15 aprile 2019, depositando in data 29 settembre 2021 memoria. Numero di raccolta generale 27809/2025 Data pubblicazione 18/10/2025
Il Sostituto Procuratore Generale depositava conclusioni scritte in data 29 aprile 2024, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 4272/2022, depositata il 10 febbraio 2022, questa Corte rimetteva la causa in pubblica udienza, ritenendo la questione posta con il motivo di ricorso di particolare rilevanza.
Con successiva ordinanza interlocutoria depositata il 13 agosto 2024, notificata in pari data, veniva poi disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo onde consentire al Comune di Matera di provvedere all’eventuale nomina di un nuovo difensore, tenuto conto del sopravvenuto collocamento a riposo, a far data dal 1° aprile 2024, dell’AVV_NOTAIO, difensore del Comune, come documentato con attestato di servizio del 6 maggio 2024.
Con atto depositato il 16 settembre 2025 le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e chiesto di dichiarare estinto il giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La rinuncia al ricorso da parte delle ricorrenti ha costituito l’epilogo della sopravvenuta transazione intercorsa tra le parti in data 10 settembre 2025.
Il giudizio va, quindi, dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c.
Le spese di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione della predetta disposizione, impregiudicato il diverso accordo intercorso tra le parti.
Numero sezionale 584/2025
Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921). Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 18/10/2025
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il processo.
Spese di giudizio a carico della parte cha le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME
NOME COGNOME