Estinzione del processo: Guida alla rinuncia in Cassazione e alle sue conseguenze
L’estinzione del processo è un meccanismo che porta alla chiusura di un giudizio prima che si arrivi a una sentenza sul merito della controversia. Questo può accadere, ad esempio, quando la parte che ha iniziato la causa decide di rinunciare agli atti. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre spunti preziosi sulle conseguenze pratiche di tale decisione, in particolare per quanto riguarda le spese legali e il contributo unificato. Analizziamo il caso di una società che, dopo aver impugnato un avviso IMU, ha trovato un accordo con il Comune, portando alla fine anticipata del contenzioso.
I Fatti del Caso: Una controversia sull’IMU
Una società immobiliare aveva presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. L’oggetto del contendere era un avviso di accertamento relativo all’IMU su un immobile che, a dire della società, era inagibile e quindi non soggetto all’imposta nella misura richiesta. La società aveva articolato il proprio ricorso in cinque motivi, contestando la decisione dei giudici di merito.
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il caso, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: le parti hanno raggiunto un accordo transattivo. Sulla base di tale accordo, la società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto sia dalla parte stessa che dai suoi difensori, chiedendo la dichiarazione di estinzione del processo con compensazione delle spese di lite, come pattuito nell’accordo.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’estinzione del processo
Preso atto della rinuncia, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato l’estinzione del processo. La decisione della Corte si è concentrata su due aspetti fondamentali: la regolamentazione delle spese legali e l’obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
La Gestione delle Spese Legali
Nell’atto di rinuncia, la società ricorrente aveva specificato che l’accordo con il Comune prevedeva la compensazione di tutte le spese di lite. La Corte, tuttavia, ha osservato che il Comune non si era costituito nel giudizio di Cassazione. Di conseguenza, non essendoci una controparte processuale a cui addebitare le spese, la Corte non ha emesso alcuna statuizione in merito, lasciando che la regolamentazione delle spese rimanesse definita unicamente dall’accordo privato tra le parti.
Le Motivazioni Giuridiche
La decisione della Corte si fonda su precise disposizioni normative e su un consolidato orientamento giurisprudenziale.
L’Applicazione dell’Art. 391 c.p.c.
Il fondamento normativo per la decisione è l’articolo 391 del codice di procedura civile, che disciplina proprio la rinuncia al ricorso in Cassazione. Questa norma prevede che, a seguito della rinuncia, il processo si estingua, ponendo fine al contenzioso in quella sede.
Esclusione del Doppio Contributo Unificato
Un punto cruciale dell’ordinanza riguarda il cosiddetto ‘doppio contributo unificato’. L’articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 impone alla parte che ha visto respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile la propria impugnazione di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato iniziale. La Corte ha ribadito, citando propri precedenti, che questa norma ha carattere eccezionale e non può essere applicata per analogia. Poiché l’estinzione del processo non rientra tra i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, non sussistono i presupposti per l’obbligo di pagamento del doppio contributo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, conferma che la via della conciliazione è sempre percorribile, anche in Cassazione, e la rinuncia che ne consegue porta all’estinzione del processo. In secondo luogo, chiarisce in modo definitivo che l’estinzione del giudizio per rinuncia non comporta il pagamento del raddoppio del contributo unificato. Questa precisazione è di fondamentale importanza per le parti che valutano l’opportunità di un accordo, in quanto elimina un potenziale onere economico e rende la soluzione transattiva ancora più vantaggiosa.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo?
Se una parte rinuncia al ricorso, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del processo, chiudendo il giudizio senza una decisione sul merito della questione.
In caso di estinzione del processo per rinuncia, chi paga le spese legali?
La gestione delle spese dipende dall’accordo tra le parti e dalla costituzione in giudizio. In questo caso, le spese sono state compensate nell’accordo tra le parti, e la Corte non ha disposto nulla per le spese del giudizio di Cassazione perché la controparte non si era costituita.
Si deve pagare il doppio del contributo unificato se il processo si estingue per rinuncia?
No, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di estinzione del processo, ma solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31621 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31621 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14532/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COMUNE DI ALBENGA
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 931/2021 depositata il 30/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorre per cassazione, avverso la decisione indicata in epigrafe, la RAGIONE_SOCIALE con cinque motivi di ricorso concernente avviso Imu su immobile di cui si assumeva la inagibilità;
il Comune è rimasto intimato.
E’ stata depositata la rinuncia al ricorso (sottoscritta dalla parte ricorrente e dai suoi difensori); con la rinuncia in questione la società ricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese (avendo conciliato la controversia con accordo del 6 luglio 2023, nel quale espressamente appunto si conveniva tra le parti la compensazione di tutte le spese di lite).
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; nulla, tuttavia, va disposto per le spese del presente giudizio, in considerazione della mancata costituzione dell’ente impositore.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, il 26/11/2024 .