Estinzione del processo: cosa accade quando si rinuncia al ricorso?
L’estinzione del processo rappresenta una delle modalità con cui una controversia legale può concludersi prima di giungere a una sentenza di merito. Questo avviene quando si verificano determinati eventi previsti dalla legge, come la rinuncia agli atti del giudizio. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un esempio pratico e chiaro di come una rinuncia al ricorso, specialmente in ambito tributario, porti a questa conclusione, spesso come mossa strategica legata a procedure di definizione agevolata.
I Fatti del Caso: Dalla Cartella al Ricorso in Cassazione
La vicenda ha origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IRPEF, IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2003. Un contribuente, dopo aver ricevuto la cartella, aveva avviato un contenzioso. Il suo ricorso, tuttavia, era stato respinto sia in primo grado sia in appello dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna.
Non arrendendosi, il contribuente decideva di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, proponendo un ricorso basato su sette distinti motivi. L’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione si costituivano in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente.
La Svolta: Rinuncia al Ricorso e Conseguente Estinzione del Processo
In prossimità della trattazione del caso in camera di consiglio, la situazione ha preso una svolta decisiva. La difesa del contribuente ha formalmente depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso. Questa mossa non era casuale: era stata preceduta dalla presentazione di un’istanza di definizione agevolata, la cosiddetta “rottamazione quater”.
Di fronte a questa dichiarazione, l’Agente della Riscossione (in questo caso la parte controinteressata principale) ha depositato un atto di accettazione della rinuncia. Fondamentalmente, ha acconsentito alla chiusura del giudizio, aderendo anche alla richiesta di compensare le spese legali. Questo significa che ciascuna parte si sarebbe fatta carico dei propri costi legali, senza alcuna condanna.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, preso atto della situazione, non ha potuto fare altro che applicare i principi procedurali che governano questi casi. La rinuncia al ricorso, quando è ritualmente formalizzata e accettata dalla controparte costituita, produce l’effetto di estinguere il processo.
Il giudice non entra nel merito della controversia, ma si limita a verificare che la volontà delle parti di porre fine alla lite sia stata espressa correttamente. La rinuncia del ricorrente e la successiva accettazione dell’Agente della Riscossione, con l’accordo sulla compensazione delle spese, hanno reso superflua ogni ulteriore discussione. La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del processo, ponendo fine in modo definitivo al contenzioso pendente.
Conclusioni
Questo caso evidenzia come l’estinzione del processo non sia solo un tecnicismo procedurale, ma possa rappresentare uno strumento strategico per il contribuente. La scelta di rinunciare al ricorso è stata chiaramente collegata all’opportunità offerta dalla definizione agevolata, che permette di chiudere i debiti con il fisco in modo più vantaggioso. Rinunciando alla causa, il contribuente ha di fatto reso definitiva la pretesa fiscale, ma con la possibilità di saldarla secondo le condizioni favorevoli della “rottamazione”. La decisione della Cassazione, quindi, formalizza la fine di un percorso giudiziario che le parti stesse, per motivi di convenienza reciproca, hanno deciso di non voler più proseguire.
Cosa succede se un contribuente rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la rinuncia viene accettata dalla controparte, la Corte dichiara l’estinzione del processo, chiudendo definitivamente la causa senza una decisione nel merito.
Qual era il motivo della rinuncia in questo caso specifico?
La rinuncia è stata presentata dal contribuente dopo aver fatto istanza di definizione agevolata (nota come “rottamazione quater”), una procedura per saldare i debiti fiscali a condizioni vantaggiose.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per rinuncia accettata?
Nel caso analizzato, l’Agente della Riscossione ha accettato la rinuncia e ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese. Ciò significa che ogni parte ha sostenuto i propri costi legali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5909 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5909 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dalle AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME le quali hanno indicato indirizzi pec
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è elettivamente domiciliata.
-resistente-
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce al controricorso
Tributi
dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME i quali hanno indicato indirizzi p.e.c.
-controricorrente – avverso la sentenza n.2284/12/15 della Commissione tributaria regionale dell ‘Emilia Romagna, depositata il 6 novembre 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
nella controversia originata dall’impugnazione da parte di NOME COGNOME di cartella portante IRPEF, IVA e IRAP dell’anno 2003, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la prima decisione che aveva rigettato il ricorso introduttivo.
Avverso la sentenza NOME COGNOME propone ricorso su sette motivi. RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso mentre l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate ha depositato atto al fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis .1 cod. proc. civ., in camera di consiglio in prossimità della quale la difesa del ricorrente, premesso di avere presentato istanza di definizione agevolata (rottamazione quater ) dichiara di rinunciare al ricorso.
La controricorrente ha depositato atto di accettazione della rinuncia con adesione alla chiesta compensazione delle spese.
Considerato che:
a fronte della rituale rinuncia al ricorso e della relativa accettazione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, con adesione alla compensazione delle spese di questo giudizio, va dichiarata l’estinzione del processo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.