Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 779 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 779 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28497/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa unitamente all’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALE MARCHE n. 761/2021 depositata il 28 giugno 2021
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2024 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Direzione RAGIONE_SOCIALE Fermo dell’RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di commercio e
noleggio di autovetture e natanti, un avviso di accertamento con il quale, sull’assunto che la predetta società dovesse essere considerata non operativa relativamente all’anno d’imposta 2008, determinava in via presuntiva il reddito complessivo netto, il valore della produzione netta e il volume d’affari da sottoporre a tassazione, rispettivamente, ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA, in applicazione dei parametri stabiliti dall’art. 30, commi 3 e 3 -bis , della L. n. 724 del 1994.
La contribuente impugnava l’avviso di accertamento in parola dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di Ascoli Piceno, che accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Marche, la quale, con sentenza n. 761/2021 del 28 giugno 2021, in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione Finanziaria, respingeva l’originario ricorso della parte privata.
Contro questa sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con il quale, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono state denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2424bis e 2697 c.c., dei princìpi contabili nn. 13 e 16 dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dell’art. 30 della L. n. 724 del 1994.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
In prossimità dell’adunanza camerale, con atto sottoscritto dal legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME e dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE ha rinunciato al ricorso; contestualmente, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a mezzo dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha a sua volta rinunciato al controricorso.
Essendo stati osservati il termine e le forme di cui all’art. 390,
commi 1 e 2, c.p.c., va dichiarata l’estinzione del processo.
In presenza di una concorde richiesta in tal senso formulata da entrambe le parti, le spese del presente giudizio possono essere interamente compensate.
Non deve essere resa nei riguardi della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), prevista nei soli casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, in quanto la disposizione normativa testè citata, per il suo carattere eccezionale e lato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione