Estinzione del Processo: Quando l’Inerzia Costa Cara in Cassazione
Nel complesso mondo del diritto processuale, il rispetto dei termini e delle procedure è fondamentale. L’inerzia può avere conseguenze drastiche, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame offre un chiaro esempio di come la mancata prosecuzione di un ricorso possa portare all’estinzione del processo, con la conseguente condanna al pagamento delle spese legali. Analizziamo questa decisione per comprendere le dinamiche procedurali e le implicazioni pratiche per chi si avventura nel giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Incompleto
La vicenda ha origine dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale. La contribuente ha proposto ricorso per Cassazione contro la decisione a lei sfavorevole. Tuttavia, un passaggio cruciale è stato omesso: la ricorrente non ha provveduto a costituirsi formalmente in giudizio depositando il proprio ricorso.
È stata l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in qualità di controricorrente, a costituirsi e a iscrivere la causa a ruolo, chiedendo di avviare una procedura specifica per gestire la situazione.
La Procedura Accelerata e l’Estinzione del Processo
Di fronte a un ricorso apparentemente privo di seguito da parte di chi lo aveva promosso, è stata attivata la procedura di definizione accelerata prevista dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile. Il Consigliere Delegato ha formulato una proposta per dichiarare l’improcedibilità del ricorso, dato che la ricorrente non si era formalmente costituita.
Secondo la legge, una volta notificata tale proposta, la parte ricorrente ha a disposizione un termine perentorio di quaranta giorni per presentare un’istanza con cui chiede che la Corte si pronunci comunque sul ricorso. Nel caso di specie, questo termine è trascorso senza che la contribuente manifestasse alcuna volontà di proseguire il giudizio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su una precisa interpretazione normativa. L’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, stabilisce che la mancata richiesta di una decisione entro il termine di quaranta giorni equivale a una rinuncia al ricorso. Questa “rinuncia tacita” non lascia spazio a interpretazioni: il processo deve essere dichiarato estinto.
Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 391 del codice di procedura civile, i giudici hanno formalmente dichiarato l’estinzione del processo. La Corte ha sottolineato come l’inerzia della ricorrente abbia reso superflua ogni valutazione sul merito dell’impugnazione. La legge, in questi casi, presume in modo assoluto che la parte non abbia più interesse a coltivare la propria azione legale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La conclusione del procedimento è netta: il processo è estinto. Questo significa che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale impugnata è diventata definitiva. Ma le conseguenze per la ricorrente non finiscono qui. L’estinzione ha comportato la sua condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, liquidate dalla Corte in 2.800,00 euro, oltre alle spese accessorie.
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del diritto processuale: un’azione legale, una volta intrapresa, deve essere diligentemente coltivata in ogni sua fase. L’abbandono procedurale, anche se non formalizzato con un atto di rinuncia esplicito, produce effetti giuridici altrettanto gravi, trasformando un’opportunità di tutela in un costo economico e nella definitiva soccombenza.
Cosa succede se, dopo aver notificato un ricorso per Cassazione, non lo si deposita in cancelleria?
La parte ricorrente non si costituisce formalmente in giudizio. Se la controparte si costituisce e viene attivata la procedura accelerata, l’inerzia del ricorrente può portare all’estinzione del processo per rinuncia tacita.
Qual è lo scopo della procedura di definizione accelerata prevista dall’art. 380-bis c.p.c.?
Questa procedura serve a definire rapidamente i ricorsi che appaiono palesemente inammissibili, improcedibili o infondati, evitando un’udienza pubblica. Offre al ricorrente un’ultima possibilità di insistere per una decisione nel merito.
Qual è la conseguenza del non richiedere una decisione entro 40 giorni dalla proposta di definizione accelerata?
La mancata richiesta entro il termine di 40 giorni viene considerata dalla legge come una rinuncia al ricorso. Ciò comporta la dichiarazione di estinzione del processo e, di norma, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese legali della controparte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33357 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33357 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1485/2023 R.G. proposto da: COGNOME
– Ricorrente non costituita-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIA n. 850/2022 depositata il 17/03/2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha impugnato innanzi a questa Corte, sulla base di due motivi, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria n. 113/02/2022, depositata il 17/03/2022 e non notificata;
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) si è costituita in giudizio mediante controricorso;
CONSIDERATO CHE
il ricorso, non depositato dalla ricorrente, è stato iscritto a ruolo da RAGIONE_SOCIALE;
è stata depositata dal Consigliere Delegato proposta di definizione accelerata per improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. (ricorrente non costituito);
risulta trascorso il termine di quaranta giorni senza che sia pervenuta richiesta di decisione del ricorso;
ne discende che, a norma dell’art. 380 -bis , secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con condanna di parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il processo; condanna NOME COGNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di euro 2.800,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data