Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1443 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1443 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14333/2016 R.G., proposto
DA
la ‘ RAGIONE_SOCIALE, con sede in Olgiate Comasco (CO), i n persona dell’amministratore unico pro tempore , nonché NOME e NOME, tutte rappresentate e difese dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Como, e dall’Avv. NOME COGNOME, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliate, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTI
CONTRO
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Milano il 2 dicembre 2015, n. 5228/15/2015;
IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO STIMA COMPARATIVA VALORI OMI
Rep.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 dicembre 2023 dal Dott. NOME COGNOME udito per le ricorrenti l’Avv. NOME COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso; udito per la resistente l’Avv. NOME COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. NOME COGNOME che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. L a ‘ RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso congiunto per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Milano il 2 dicembre 2015, n. 5228/15/2015, che, in controversia su impugnazione di due avvisi di rettifica di valore e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, rispettivamente, n. NUMERO_DOCUMENTO sul valore accertato per un totale di € 601.379,17, a fronte del prezzo dichiarato per un totale di € 210.600,00, in relazione alla compravendita tra la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e NOME COGNOME di terreni siti in Olgiate Comasco (CO), estesi mq. 7.020 e censiti in catasto con le particelle 1676 e 3398 del folio 9, con rogito notarile del 16 dicembre 2010, e n. NUMERO_DOCUMENTO, sul valore accertato per un totale di € 232.849,00, a fronte del prezzo dichiarato per un totale di € 75.900,00, in relazione alla compravendita tra la RAGIONE_SOCIALE ‘ e NOME COGNOME di terreno sito in Olgiate Comasco (CO), esteso mq. 2.530 e censito in catasto con la particella 3964 del folio 9, con rogito notarile dell’8 febbraio
2011, ha rigettato l’appello proposto dalle medesime nei confronti dell’ Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Como il 5 dicembre 2013, n. 110/02/2013, con compensazione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva parzialmente accolto il ricorso originario nel senso di ridurre nella misura del 30% i valori accertati -sul presupposto che l’amministrazione finanziaria ave sse adeguatamente motivato l’avviso di rettifica e liquidazione in base al metodo comparativo.
L’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’udienza di discussione.
Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l’accoglimento del quarto motivo, del quinto motivo e del sesto motivo, nonché per l’assorbimento dei restanti motivi.
In prossimità della pubblica udienza, la ‘ RAGIONE_SOCIALE , NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato rinuncia al ricorso, che è stata accettata dal difensore dell’Agenzia delle Entrate.
Il ricorso è affidato ad otto motivi.
5.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51, comma 3, e 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 7 della legge 27 luglio 2012, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’atto di comparazione non dovesse essere allegato agli avvisi di rettifica e liquidazione.
5.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51, comma 3, e 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che gli avvisi di rettifica e liquidazione fossero stati adeguatamente motivati.
5.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione carente o apparente.
5.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 51, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che gli avvisi di rettifica e liquidazione fossero fondati sulle risultanze del metodo comparativo.
5.5 Con il quinto motivo, si denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’amministrazione finanziaria potesse far esclusivo riferimento ai valori OMI per la rettifica del valore imputabile ai terreni compravenduti.
5.6 Con il sesto motivo, si denunciano, al contempo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ.; violazione dell’art. 24, comma 5, lett. f, e comma 6, della ‘legge comunitaria 2008’; violazione degli artt. 51, comma 3, e 52 del d.P.R. 26 a prile 1986, n. 131; in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’amministrazione finanziaria potesse far riferimento ai valori OMI per la rettifica del valore imputabile ai terreni
compravenduti, senza tener conto della perizia giurata di stima che dimostrava la correttezza dei prezzi convenuti.
5.7 Con il settimo motivo, si denunciano, al contempo: violazione e/o falsa applicazione degli art. 2697 cod. civ.; violazione dell’art. 51, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ.; in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che i contribuenti avessero l’onere di provare il minor valore degli immobili compravenduti.
5 .8 Con l’ottavo motivo, si denuncia omessa considerazione di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato affermato dal giudice di secondo grado « un difetto di eccezione rispetto alla mancanza di trascrizione dei contenuti essenziali dell’atto ».
La rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima della pubblica udienza (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dalle ricorrenti e dai loro difensori, è stata accettata dal difensore della resistente (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.); pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.
S tante l’accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.).
Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 21 dicembre