Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6767 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6767 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
sul ricorso iscritto al n. 4874/2017 R.G., proposto DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Albenga (SV), in persona del l’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
il Comune di Albenga (SV), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 2 marzo 2017, n. 58, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO, con studio in Brescia, e dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria il 18 luglio 2016, n. 1005/02/2016;
TARSU TIA TARES ACCERTAMENTO RIFIUTI SPECIALI
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
1. la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria il 18 luglio 2016, n. 1005/02/2016, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per la TARSU relativa agli anni dal 2006 al 2011, con riferimento -secondo le risultanze emerse all’esito di verifiche svolte dalla polizia tributaria per l’individuazione di superfici tassabili – alla detenzione a titolo di locazione di uno stabilimento in Albenga (SV) per l’acquisto, l’imballaggio ed il confezionamento di piante, per una superficie di circa mq. 5.000, che non era stato mai dichiarato ai fini del suddetto tributo, ha parzialmente accolto l’appello proposto in via principale dal Comune di Albenga (SV) ed ha rigettato l’appello proposto in via incidentale dal la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Savona il 28 aprile 2014, n. 210/05/2014, con compensazione delle spese giudiziali;
il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario – nel senso di riconoscere al l’ente impositore la spettanza del tributo nella misura liquidata con l’avviso di accertamento, con la sola esclusione delle sanzioni amministrative, sul presupposto che la contribuente, pur avendo omesso la presentazione della relativa dichiarazione, aveva, comunque, provveduto allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali mediante l’ausilio di impresa specializzata;
il Comune di Albenga (SV) ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale avverso la medesima sentenza; 4. in corso di causa, a seguito di transazione della controversia, le parti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi con reciproca accettazione;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso principale è affidato a quattro motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato accolto l’appello dal giudice di secondo grado con una nuova e diversa motivazione a sostegno della pretesa impositiva, che non era stata addotta dall’ente impositore a fondamento dell’avviso di accertamento;
1.2 con il secondo motivo, si denunciano, al contempo: violazione e falsa applicazione degli artt. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 43 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatti decisivi nella controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per l’ipotesi in cui questa Corte ritenesse l’insussistenza dell’ultrapetizione ovvero valutasse, in caso di affermata sussistenza dell’ultra petizione, di decidere nel merito della lite, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’esenzione delle aree destinate alla produzione di rifiuti speciali (nella specie, di imballaggi terziari) fosse subordinata alla preventiva dichiarazione della contribuente, la quale era stata surrogata dalla presentazione dell’istanza di condono il 14 dicembre 2011;
1.3 con il terzo motivo, si denunciano, al contempo: violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge 27 luglio 2000, n.
212, e 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e omesso esame di fatti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la nota redatta dalla polizia tributaria il 13 febbraio 2012, prot. n. 36653/12, sulla superficie destinata alla produzione di rifiuti speciali dovesse essere allegata all’avviso di accertamento;
1.4 con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 59 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato tralasciato dal giudice di secondo grado che l’ente impositore non svolgesse alcun servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;
il ricorso incidentale è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 76 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere state annullate le sanzioni amministrative dal giudice di secondo grado, pur non potendo costituire motivo di esenzione l ‘accertamento dell o smaltimento dei rifiuti speciali a proprie cure e spese da parte della contribuente;
le rinunce al ricorso principale ed al ricorso incidentale sono rituali perché sono intervenute prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), sono state sottoscritte dai difensori muniti di procura speciale, sono state accettate e sottoscritte dai difensori delle controparti (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.); pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per le rinunce ai ricorsi;
s tante l’accettazione dell e reciproche rinunce, in conformità all’accordo raggiunto tra le parti, si deve disporre la
compensazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.);
5. infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per rinunce ai ricorsi e compensa le spese giudiziali.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 29 febbraio