Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19270 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19270 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
Avv. Acc. RAGIONE_SOCIALE –DATA_NASCITA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19214/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (incorporante della RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. CENT. -SEZIONE DI L’AQUILA n. 95/02/1015, depositata in data 18 giugno 2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 giugno 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, ha concluso in udienza per l’estinzione del giudizio.
Rilevato che l’RAGIONE_SOCIALE Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, ha instato per un rinvio al fine di controllare lo stato dei pagamenti e la fondatezza della richiesta di cessazione della materia del contendere.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE disconosceva alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (incorporante della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) l’esenzione dalle II.DD. di cui all’art. 12 Legge 16 dicembre 1977, n. 904; l’ufficio emetteva avviso di accertamento ai fini RAGIONE_SOCIALE e lLOR, notificato in data 24 aprile 1991, con il quale si rettificava la dichiarazione dei redditi della ricorrente per l’annualità 1985, determinando un reddito netto ai fini ILOR di £ 220.841.000, un reddito imponibile ai fini RAGIONE_SOCIALE di £ 450.814.000 e irrogando sanzioni per £ 71.910.000.
Avverso l’avviso di accertamento la banca proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di L’RAGIONE_SOCIALE ; si costituiva in giudizio anche l’ufficio , chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. con la sentenza n. 26/1993, accoglieva parzialmente il ricorso, confermando il solo recupero a tassazione della somma di £ 450.000.000 (che era stata posta come accantonamenti di utile a riserva indivisibile).
Contro tale decisione proponeva appello la banca contribuente dinanzi la RAGIONE_SOCIALE.t.r . dell’Abruzzo ; si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 166/10/1995 la RAGIONE_SOCIALE.t.r. adita accoglieva il gravame della banca.
Contro tale decisione proponeva ricorso l’ufficio dinanzi alla C.t.c. -Sezione di L’RAGIONE_SOCIALE; si costituiva anche la banca contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in appello.
Con sentenza n. 95/02/1015, depositata in data 18 giugno 2015, la C.t.c. adita rigettava il gravam e dell’ufficio, confermando la spettanza dell’agevolazione.
Avverso la detta sentenza della C.t.c., l ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 7 giugno 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 36, comma secondo, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha giustificato la spettanza dell’esenzione sulla base RAGIONE_SOCIALE norme 37 e 38 RAGIONE_SOCIALE Statuto della banca, le quali prevedevano, però, solo generiche riserve ordinarie e straordinarie, senza specifici vincoli e senza richiamo ad alcuna precisa legge agevolatrice, in questo modo, dunque, fornendo una motivazione soltanto apparente.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 29, comma quinto, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, riproduttivo dell’art. 29, comma quinto, D.L. 30 dicembre 1988, n. 550 e conv. in L. 27 aprile 1989, n. 154 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha riconosciuto spettante l’esenzione, nonostante lo Statuto della banca contribuente non soddisfacesse i requisiti della mutualita (previsti dalla disciplina in materia), dato che la destinabilità di una quota degli utili a fini di mutualità e beneficienza era prevista in maniera generica, senza riferimento a specifiche disposizioni di legge.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 12 L. n. 904/1977 e dell’art. 14 d.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha riconosciuto spettante l’esenzione, nonostante a tal fine fossero necessari non solo requisiti mutualistici ma anche vincoli statutari alla destinazione degli utili, tali da inibirne la distribuzione ai soci sia in vita che allo scioglimento dell’ente, e rimuovibili solo con modifica statutaria e relativa espressa delibera assembleare, vincoli mancanti nel caso di specie.
Va premesso che in data 20 marzo 2024, successivamente alla fissazione dell’udienza di discussione, la contribuente RAGIONE_SOCIALE, ha depositato documentazione attestante di aver aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2 -ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 ed ha allegato la copia della domanda medesima -dalla quale si evince la riferibilità all’avviso di accertamento in lite attraverso il richiamo al numero di ruolo del ricorso per cassazione -nonché copia della quietanza di versamento dell ‘intero importo.
2.1. Pertanto, non può addivenirsi alla generica richiesta di rinvio avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in considerazione della tempestiva ed esaustiva produzione, da parte della società contribuente, della documentazione inerente la procedura di definizione agevolata.
2.2. Orbene, vista la documentazione depositata ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che non risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il
processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020.
In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso nella pubblica udienza del 7 giugno 2024.