Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2332 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2332 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 24/01/2024
Oggetto:
tributi
–
rinuncia – estinzione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1900/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato a difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente principale e controricorrente a ricorso incidentale -contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 354/01/20, depositata in data 4 giugno 2020 nella camera
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME di consiglio del 17 gennaio 2024.
RILEVATO CHE
Il contribuente COGNOME NOME ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2011, con il quale -a seguito di PVC – si accertavano maggiori imposte dirette e indirette, oltre sanzioni, quale effetto dell’accertamento di maggiori ricavi non dichiarati, previo ricalcolo dei costi deducibili, quale conseguenza della partecipazione del contribuente a due consorzi e del conseguente ribaltamento dei costi sui consorziati;
che la CTP di RAGIONE_SOCIALE ha parzialmente accolto il ricorso in punto tributi e ha annullato le sanzioni;
che la CTR della Liguria, con sentenza qui impugnata, ha rigettato sia l’appello del contribuente, sia l’appello dell’Ufficio;
che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio , che propone a sua volta ricorso incidentale affidato a un unico motivo, cui ha resistito il contribuente con controricorso;
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., v iolazione o falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 42, terzo comma d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha rilevato la nullità dell’atto impositivo per vizio di motivazione conseguente alla omessa trascrizione del contenuto essenziale del PVC elevato a carico dei consorzi;
che con il secondo motivo del ricorso principale si deduce in via gradata , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,
violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., omesso esame del motivo di appello con cui è stata denunciata la nullità dell’atto impositivo come indicato al superiore motivo;
che con il terzo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132 cod. proc. civ. , dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 111 Cost. per motivazione apparente in relazione alle doglianze di merito riproposte in appello;
che con il quarto motivo del ricorso principale si deduce in via gradata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. , dell’art. 161 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 111 Cost. per motivazione apparente in relazione al ribaltamento sul consorziato dei costi ai fini IVA;
che con il quinto motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 17 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, dell’art. 29, comma 1, lett. f) d.l. 31 maggio 2010, n. 78, dell’art. 23 l. 10 febbraio 1953, n. 82, nonché degli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui è stata rigettata la doglianza relativa alla non addebitabilità al contribuente degli aggi di riscossione;
che con l’unico mot ivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 260, primo comma, n. 3, cod. proc. civ, violazione o falsa applicazione de ll’art. 8, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, de ll’art. 6, comma 2, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e de ll’art. 10, co mma 3, l. 27 luglio 2000, n. 212, nella parte in cui la sentenza impugnata ha
rigettato l’appello dell’Ufficio in punto disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni , per contrasto interpretativo risolto in epoca successiva alla emissione dell’avviso impugnato in tema di ribaltamento sui consorziati RAGIONE_SOCIALE operazioni compiute dai consorzi;
che il ricorrente principale, con memoria depositata in data 20 gennaio 2023, ha dichiarato di rinunciare al ricorso principale, nell’ambito di un più complesso accordo quadro stipulato con l’Ufficio con il quale sarebbero state definite diverse controversie, tra cui la presente;
che alla suddetta memoria è allegato un accordo-quadro di conciliazione in data 22 luglio 2021, che contempla anche la posizione dell’odierno ricorrente (posizione n. 8, pagg. 5-6 doc. n. 1 all. mem. cit.), oggetto del presente giudizio (periodo di imposta 2011);
che alla suddetta memoria è allegato provvedimento di annullamento parziale in autotutela in data 4 ottobre 2021, con cui è stata data attuazione al suddetto accordo-quadro relativo al ricorrente principale, con cui viene definita la posizione di cui al ricorso « R.G. 1900/2021 concernente l’Avviso di Accertamento notificato al sig. COGNOME p er l’anno di imposta 2011 » , comprendente l’annullamento anche RAGIONE_SOCIALE sanzioni, per cui viene contemplata « l’estinzione per cessata materia del giudizio pendente avanti alla Corte di Cassazione (R.G. 1900/2021) relativo all’Avviso di Accertamento, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese »;
che con successiva memoria in data 4 gennaio 2023 il ricorrente ha dato atto che la rinuncia al ricorso è stata accettata « a spese interamente compensate dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO in qualità di Direttore in carica dell’RAGIONE_SOCIALE e per adesione, sempre da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore suo legale rappr.te p.t., e per essa da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, in forza dei poteri sostitutivi ad
essa normativamente attribuiti, dall’AVV_NOTAIO» ;
che il controricorrente e ricorrente incidentale, con memoria in data 5 gennaio 2024, ha accettato la rinuncia al ricorso principale e ha rinunciato al ricorso incidentale;
che il giudizio deve dichiararsi estinto e che, stante l’accettazione RAGIONE_SOCIALE rinunce, non vi è luogo alla pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, in data 17 gennaio 2024