Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28491 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28491 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in
liquidazione coatta amministrativa, sedente in Campi Bisenzio, con avv. NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente
–
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 341/2016 depositata il 22 febbraio 2016.
Il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’undici settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.L’RAGIONE_SOCIALE notificava avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2005 individuando un maggior imponibile per € 5.054.581,00, nonché maggior valore della produzione a fini IRAP per € 149.651,00, oltre ad applicare le relative sanzioni, il tutto in relazione all’asserita indebita fruizione di agevolazioni fiscali ai
RINUNCIA
sensi dell’art.1, commi 460 e 466, l. n. 311/2004, non essendosi riscontrata un’effettiva e concreta mutualità di vantaggio.
La CTP annullava il rilievo, ma la CTR, in accoglimento del gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, riformava la sentenza.
Ricorre il contribuente in cassazione affidandosi a tre motivi. L’RAGIONE_SOCIALE resiste a mezzo di controricorso.
Da ultimo il contribuente ha depositato memoria in cui dava atto della rinuncia al ricorso, e l’RAGIONE_SOCIALE accettava la suddetta rinuncia.
CONSIDERATO CHE
1.Preliminarmente deve darsi atto, come già indicato, che parte ricorrente ha rinunciato al ricorso, con atto notificato alla controparte e debitamente sottoscritto anche dal legale rappresentante in data 14 dicembre 2017, depositato il 23 dicembre 2022, premettendo di aver aderito alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 193/2016 in adempimento delle cui disposizioni veniva appunto effettuata la rinuncia stessa.
La rinuncia a spese compensate risulta altresì essere stata accettata dall’RAGIONE_SOCIALE.
Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio.
Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782).
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Dichiara le spese dell’intero giudizio compensate fra le parti Così deciso in Roma, l’undici settembre 2024
Il Presidente
(NOME COGNOME)