Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12825 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12825 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CORTESI NOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 13104/2021, proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME domiciliati presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
-intimata – avverso la sentenza n. 658/4/2020 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 10 novembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME ha impugnato, con ricorso per cassazione, la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. del Piemonte aveva confermato la decisione precedentemente resa dalla C.T.P. di Biella nella controversia promossa dal contribuente avverso l’avviso di accertamento notificatogli il 21 luglio 2017.
Con tale atto l’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori redditi, ai fini Irpef per l’anno di imposta 2012, previo rilievo dell’omessa dichiarazione di plusvalenze generate da una vendita a terzi di beni immobili.
La sentenza impugnata, respinte le eccezioni fondate su profili formali dell’atto impositivo, ritenne di condividere i rilievi dell’Ufficio fondati sull’affermata edificabilità dei terreni oggetto di compravendita.
Il ricorso è articolato in due motivi.
L’Amministrazione finanziaria è rimasta intimata.
Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.
Considerato che:
Con il primo motivo, rubricato «Violazione o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 67, comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917/1986 (T.U.I.R.) e 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, tenuto conto dei vincoli urbanistici cui sono sottoposti alcuni terreni ceduti», il ricorrente critica la sentenza impugnata in punto alla ritenuta natura edificabile dei terreni ceduti, assumendo che i giudici d’appello avrebbero errato nel non rilevare la circostanza che sugli
stessi venivano esercitate da tempo attività agricole che li rendevano insuscettibili di trasformazione.
Con il secondo motivo, rubricato «nullità della sentenza impugnata per errore in procedendo commesso dal Collegio di secondo grado, in quanto non si è pronunciato su punti decisivi della controversia e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con contestuale difetto di motivazione della sentenza emessa», il ricorrente assume che il medesimo errore denunziato con la censura precedente sarebbe altresì derivato da un’incompleta valutazione del le emergenze istruttorie e dall’omessa considerazione di circostanze documentate.
Occorre preliminarmente rilevare che -con la memoria depositata in prossimità dell’udienza, che ha peraltro reiterato il contenuto di una nota già depositata il 19 settembre 2023 -il contribuente ha dichiarato di rinunziare agli atti del giudizio, affermando di non avervi più interesse per effetto dell’intervenuta sottoscrizione di una definizione transattiva intervenuta con l’Ufficio ai sensi de ll’art. 1, comma 213, della l. n. 197/2022».
Ne consegue il rilievo dell’estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte dell’Amministrazione.
Non dev’essere adottata la statuizione di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, per il suo carattere di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e
non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25387/2022).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2025.