Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32983 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32983 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37650/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA n. 2901/2019 depositata il 10/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Sicilia che aveva rigettato il suo appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Catania che aveva a
sua volta respinto il ricorso della contribuente avverso atto di contestazione sanzioni per violazioni IVA relative al 2007.
Il ricorso si fonda su tre motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate
CONSIDERATO CHE
In corso di causa la RAGIONE_SOCIALE ha comunicato che in relazione all’ atto impugnato e delle sentenze favorevoli all’Agenzia erano state emesse cartelle di pagamento in relazione alla quale alle quali la società aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti ai sensi dell’art. 1 commi 231 e segg. l n. 197/1997.
Ha altresì riferito, depositando la relativa documentazione, che l’Ufficio aveva comunicato le somme ancora dovute per la definizione della pendenza (euro 276,22), somme che sono state interamente versate. Ha chiesto quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 1 comma 236 della legge citata, per l’estinzione del giudizio, subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati, presupposti ricorrenti in questo caso.
Le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti, in quanto l’eventuale condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, ponendo a carico del medesimo oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (cfr. Cass. n. 8801 del 2024, Cass. n. 8784 del 2024, Cass. n. 3010 del 2024, Cass. n. 46 del 2024).
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una
somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio; spese compensate.
Così deciso in Roma, il 30/05/2024.