Estinzione del Giudizio Tributario: Il Caso della Definizione Agevolata
L’estinzione del giudizio tributario rappresenta una delle modalità con cui una controversia tra contribuente e Fisco può concludersi senza una decisione nel merito. Recentemente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha confermato questo principio in un caso in cui i contribuenti hanno scelto di avvalersi di una definizione agevolata della lite, ponendo fine a un lungo percorso giudiziario. Analizziamo come si è giunti a questa conclusione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005. L’Agenzia delle Entrate contestava a una società in accomandita semplice e ai suoi soci l’indeducibilità di alcuni costi, ritenuti riconducibili a operazioni oggettivamente inesistenti. Di conseguenza, veniva operata una ripresa a tassazione che colpiva sia la società che i soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.
Nel rispetto del principio del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, i contribuenti presentavano ricorsi individuali, che venivano poi riuniti nel giudizio di primo grado. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva solo parzialmente le loro istanze, escludendo unicamente la maggiorazione delle sanzioni.
In appello, la Commissione Tributaria Regionale ribaltava la situazione, respingendo integralmente le ragioni dei contribuenti. Questi ultimi, non dandosi per vinti, proponevano un ricorso unitario davanti alla Corte di Cassazione.
La Svolta: la Definizione Agevolata e l’Estinzione del Giudizio Tributario
In prossimità dell’udienza di discussione in Cassazione, la controversia ha preso una piega inaspettata. La difesa dei contribuenti ha depositato una memoria con cui comunicava di aver definito la controversia avvalendosi delle agevolazioni previste dall’art. 6 del d.l. n. 193/2016. A conferma di ciò, per ciascun ricorrente è stato depositato un atto di rinuncia al ricorso, regolarmente notificato all’Agenzia delle Entrate.
Questo atto ha cambiato radicalmente lo scenario processuale. La scelta di aderire alla definizione agevolata e la conseguente rinuncia al ricorso hanno privato la Corte della possibilità di decidere nel merito della questione (la presunta indeducibilità dei costi).
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione è estremamente sintetica e di natura puramente processuale. I giudici non entrano nel merito della controversia fiscale originaria, poiché la rinuncia al ricorso da parte dei contribuenti ha fatto venir meno l’oggetto stesso del contendere. La Corte prende semplicemente atto della volontà delle parti di porre fine alla lite attraverso gli strumenti legislativi a loro disposizione.
La decisione si fonda sull’applicazione diretta della normativa sulla definizione agevolata delle liti pendenti. Tale normativa prevede che, una volta perfezionata la procedura di definizione, il processo si estingua. La rinuncia formale al ricorso è l’atto processuale che permette al giudice di dichiarare ufficialmente l’estinzione del giudizio tributario. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio, stabilendo che le spese legali restassero a carico delle parti che le avevano anticipate, come prassi in questi casi.
Conclusioni
Questa pronuncia evidenzia l’importanza e l’efficacia degli strumenti di definizione agevolata delle liti fiscali. Per i contribuenti, rappresentano un’opportunità per chiudere contenziosi lunghi e dall’esito incerto, ottenendo uno ‘sconto’ su sanzioni e interessi. Per l’amministrazione finanziaria, consentono di ridurre il carico di lavoro degli uffici e dei tribunali, incassando somme in tempi più rapidi.
Dal punto di vista processuale, il caso conferma che la volontà del contribuente di definire la lite prevale sulla continuazione del giudizio. Una volta formalizzata la rinuncia, il giudice non può fare altro che prenderne atto e dichiarare l’estinzione del processo, senza alcuna valutazione sulle ragioni delle parti. È una dimostrazione concreta di come il legislatore possa intervenire per deflazionare il contenzioso, offrendo vie alternative alla tradizionale sentenza.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata (condono)?
Il processo si estingue. La Corte, una volta ricevuta la comunicazione della definizione della lite e la formale rinuncia al ricorso da parte del contribuente, dichiara l’estinzione del giudizio senza decidere nel merito della questione.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata?
Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. In pratica, ogni parte (contribuente e Agenzia delle Entrate) paga i propri avvocati e i costi sostenuti fino a quel momento.
È possibile definire una controversia fiscale anche se si è già arrivati in Corte di Cassazione?
Sì, come dimostra questo caso, è possibile avvalersi degli strumenti di definizione agevolata previsti dalla legge in qualsiasi stato e grado del giudizio, inclusa la fase davanti alla Corte di Cassazione, a condizione che non sia già stata emessa una pronuncia definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29016 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29016 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26365/2016 R.G. proposto da :
NOME, in proprio e nella qualità di liquidatore della RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ex lege domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE ECONOMIA FINANZE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. del LAZIO/RAGIONE_SOCIALE n. 2061/2016 depositata il 12/04/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
Fatto e diritto
Sull’anno di imposta 2005 veniva contestata la indeducibilità di costi, esposti dalla società in accomandita semplice ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ritenuti riferibili ad operazioni oggettivamente inesistenti. La ripresa a tassazione colpiva la società ed i soci, in misura della loro partecipazione al capitale sociale.
Nel rispetto del litisconsorzio fra società di persone e soci, venivano proposti ricorsi individuali, riuniti in primo grado dove non trovavano apprezzamento, salvo che per l’esclusione sulla maggiorazione delle sanzioni.
Diverso esito aveva l’appello, dove le ragioni di parte contribuente erano integralmente respinte.
I contribuenti propongono unitario ricorso per cassazione affidandosi a quattro strumenti cui risponde tempestivamente il patrono erariale spiegando contro ricorso.
In prossimità dell’adunanza, il patrono di parte contribuente ha depositato memoria, con atti allegati, rappresentando di aver definito la controversia, beneficiando delle agevolazioni di legge, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016. E’ stato, inoltre, depositato per ciascuno dei ricorrenti atto di rinuncia al ricorso con notifica alla controparte. Il giudizio può, pertanto, dichiararsi estinto con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 6 e ss d.l. n. 193/2016, con spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, il 15/10/2024.