Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19920 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19920 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23171/2017 R.G. proposto da:
COGNOME, con gli Avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-resistente- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria di II GRADO di BOLZANO n. 22/2017 depositata il 01/03/2017.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Uditi l’Avvocato NOME COGNOME per il ricorrente che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per c essata materia del contendere e l’Avvocato dello Stato NOME COGNOME che ha richiamato le conclusioni in atti.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, con due motivi, avverso la sentenza, n. 22/2017, depositata in data 1° marzo 2017, della CT di II Grado di Bolzano, che rigettando l’appello del contribuente, ha
confermato la pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo, proposto avverso l’avviso di accertamento N. TBA01A301425CODICE_FISCALE per Irpef 2003.
L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione , in vista della discussione in pubblica udienza.
Successivamente, con istanza depositata in data 6 agosto 2024, il ricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018, dando atto di avere chiesto la definizione agevolata della controversia con domanda del 30 maggio 2019 e avendo pagato la prima rata in data 30 maggio 2019, e non avendo l’Agenzia delle Entrate comunicato provvedimento di diniego entro il 31 luglio 2020 ex art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 citato. In data 11 marzo 2025 ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018. In data 17 marzo 2025 ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio , per le ragioni già esposte con l’istanza del 6 agosto 2024.
In data 10 aprile 2025, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta, rilevando in via preliminare che l ‘istanza di estinzione non era meritevole di accoglimento, perché la definizione agevolata è stata chiesta in relazione all’avviso di accertamento n. TBA010301701/2013, relativo all’anno di imposta 2000, e non in relazione all’avviso di accertamento oggetto del presente ricorso, n. TBA01A301425/2014, relativo all’anno di imposta 2003, e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso.
Si dà atto che nel fascicolo del presente giudizio è stato depositato anche un controricorso, proposto dal signor NOME COGNOME con il ministero di difensori in parte diversi (in particolare l’Avv. COGNOME che non figura nella compagine difensiva del ricorso qui in esame) nel quale questi afferma di resistere al ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la diversa –
sentenza n. 104/2016 della CT di II Grado di Bolzano, relativa al differente – anno di imposta 2000.
6. Quindi, in data 18 aprile 2024, il contribuente ha depositato istanza di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1 L. 197/22 (cd. ‘rottamazione quater’), producendo la comunicazione di Agenzia delle Entrate -Riscossione di pagamento avente ad oggetto le somme dovute a seguito di adesione alla rottamazione quater e la quietanza del pagamento integrale in unica soluzione, riguardante la cartella di pagamento n. 0212015004595061000, relativa all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme dovute per l’avviso di accertamento n. TBA01A301425CODICE_FISCALE, oggetto del presente giudizio.
Infine, in data 22 aprile 2025, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., nella quale ha dato atto che:
i) per quanto attiene alla presente controversia, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. TBA01A301425CODICE_FISCALE per l’anno 2003 , il sig. COGNOME con istanza del 18 aprile 2025, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, co. 231 -252, della L. 197/2022 ed art. 46 D.lgs. 546/92, in quanto: – ha aderito, con dichiarazione del 26.10.2023, alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione dell’art. 1, co. 231 -252, della L. 197/2022 (cd. ‘rottamazione quater’); – a seguito di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione del 28.07.2023, ha pagato l’intero importo dovuto in data 26.10.2023 come da documentazione depositata (come da istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere datata 18.04.25 con docc. 1 e 2 allegati);
ii) che la procedura di definizione agevolata di cui alla domanda del 30 maggio 2019 attiene a differente sentenza della Commissione Tributaria di II grado di Bolzano – n. 104/2016 – avente ad oggetto
l’avviso di accertamento n. TBA01A301701CODICE_FISCALE per l’anno 2000 , non oggetto del presente giudizio (v. istanza con doc. 1 allegato).
Il ricorrente ha pertanto insistito per la dichiarazione dell’estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 1, co. 236, L. 197/2022, art. 6, co. 13, d.l. n. 119/18, conv. con modif. dalla l. 136/2018 ed art. 46 D.lgs. 546/92.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, per quanto attiene al presente giudizio, va rilevato che il contribuente ha depositato memoria illustrativa con la quale, offrendo i chiarimenti opportuni, ha rappresentato di avere aderito alla definizione dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione in considerazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022 (cd. rottamazione quater), che prevede che «Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento».
Inoltre, ai sensi del comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del
pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti».
L’istanza del contribuente è corredata dall’accettazione di Agenzia delle entrate – Riscossione, con indicazione della somma dovuta, nonché dalla ricevuta di avvenuto pagamento di tale somma, in unica rata.
Si rileva inoltre che, dall’esame della documentazione, emerge che la definizione riguarda la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA relativa all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme dovute per l’avviso di accertamento n. TBA01A301425CODICE_FISCALE, oggetto del presente giudizio.
Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Non si pone, in presenza di pagamento integrale, la questione della efficacia , ai fini dell’estinzione del giudizio, del pagamento parziale, oggetto di rimessione alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 5830 del 5/03/2025.
Non si provvede in ordine alle spese di lite in assenza di attività difensiva dell’Agenzia delle entrate resistente, che non ha partecipato all’udienza di discussione.
Trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” ai sensi dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025.