Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5795 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5795 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 18267-2020, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del presidente p.t. (C.F. P_IVA), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso , dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE ello RAGIONE_SOCIALE, che lo rapp. e dif. (EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1239 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 25/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò al RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2010;
che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Savona che, con sentenza n. 137/2018, accolse parzialmente il ricorso;
che tanto l’ RAGIONE_SOCIALE, quanto il RAGIONE_SOCIALE, proposero, quindi, appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Liguria, la quale, con sentenza n. 1239, depositata il 25/10/2019, rigettò entrambi i gravami;
che avverso tale decisione il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente p.t. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; si è costituita con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE;
che la Procura RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Sostituto P.G., AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., instando per il rigetto dei primi due motivi di ricorso e la declaratoria di inammissibilità del terzo e del quarto;
Rilevato che, con istanza depositata telematicamente in data 2023.1.2023 la difesa del RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di rinunziare al presente ricorso, per essere intervenuto con l’ RAGIONE_SOCIALE un accordo quadro di conciliazione, inclusivo anche dell’odierno giudizio,
chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese di legittimità;
che l’ RAGIONE_SOCIALE ha confermato quanto precede, aderendo alle richieste di parte ricorrente, all’uopo sottoscrivendo per accettazione, tramite l’RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE, la rinunzia al ricorso formalizzata dal RAGIONE_SOCIALE;
che rinunzia ed accettazione sono state reiterate con memorie ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. depositate telematicamente dalle parti il 4/5.1.2024;
che q uanto precede determina l’estinzione del giudizio, con l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di legittimità.
che non sussistono i presupposti per imporre alla parte ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione