Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28007 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28007 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2024
Avv. Acc. IRES, IRAP e IVA 2007
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24393/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ed in concordato preventivo (già RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO PREVENTIVO), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore .
-resistente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1413/2017, depositata in data 16 marzo 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024 dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 25 maggio 2011 veniva notificato alla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ed in concordato preventivo (ora RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ed in concordato preventivo) l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – direzione
provinciale II di RAGIONE_SOCIALE – sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. di RAGIONE_SOCIALE in data 12 maggio 2009, con il quale era stato contestato alla società: di aver intrattenuto nell’anno 2007 rapporti commerciali per un valore di € 736.489,00 con soggetti situati in paesi cd. black list , senza aver dichiarato le operazioni nei righi RF 33 e 35 del modello Unico SC 2008, come previsto dall’art. 110, comma 11, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, disconoscendosi, quindi, la deducibilità del relativo costo; di aver effettuato operazioni all’esportazione, non imponibili ai fini IVA, per € 23.095,60, senza peraltro aver comprovato l’effettiva uscita RAGIONE_SOCIALE merci dal territorio comunitario, con conseguente recupero della relativa IVA per € 4.619,12. Si contestavano, infine, la tenuta della contabilità non conforme alle prescrizioni di legge ai fini IRES e la mancata conservazione di documenti accompagnatori ai fini IVA.
Avverso tale avviso proponeva ricorso la società dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’ufficio, chiedendo l’inammissibilità del ricorso per tardivo deposito.
La RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 3292/31/2015, rigettava integralmente il ricorso della società.
Contro tale decisione proponeva appello la società dinanzi la RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 1939/21/2016, depositata in data 11 aprile 2016, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. adita dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo proposto dalla società.
Avverso la sentenza della C.t.r. di RAGIONE_SOCIALE, la società proponeva sia ricorso per cassazione che ricorso in revocazione dinanzi alla C.t.r. del RAGIONE_SOCIALE; con riguardo a quest’ultimo si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo l’inammissibilità e, comunque, il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 1413/2017, depositata in data 16 marzo 2017, la C.t.r. adita dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla società.
Avverso quest’ultima sentenza della C.t.r. del RAGIONE_SOCIALE, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha notificato nè depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 02 ottobre 2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ» la società contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, sebbene si fosse in presenza di errore commesso dal Giudice di appello di evidente tenore percettivo RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, in quanto lo stesso ha supposto l’esistenza di un fatto (la notifica del ricorso in data 26 luglio 2011), la cui verità era esclusa dall’acquisizione agli atti della ricevuta di spedizione della raccomandata, da cui risultava documentalmente che la notifica era avvenuta in data 25 luglio 2011.
Va premesso che, in data 2 luglio 2024, la ricorrente società in liquidazione ed in procedura di concordato preventivo ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto per accettazione anche dall’AVV_NOTAIO Generale dello Stato anche ai fini della compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
In conclusione, ai sensi dell’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia e contestuale accettazione. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in RAGIONE_SOCIALE in data 2 ottobre 2024.