Estinzione del Giudizio Tributario: Cosa Succede con la Definizione Agevolata
L’estinzione del giudizio tributario rappresenta una delle modalità con cui una controversia tra contribuente e Fisco può concludersi. Non si arriva a una sentenza che stabilisce chi ha torto o ragione, ma il processo si chiude perché sono venute meno le ragioni stesse del contendere. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come l’adesione a una definizione agevolata possa portare proprio a questo esito, chiudendo definitivamente una lunga vicenda processuale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2009, notificata a una società a responsabilità limitata. La società aveva impugnato l’atto, e la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) aveva accolto il suo ricorso.
L’Agenzia delle Entrate, non soddisfatta della decisione di primo grado, proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale (CTR). Quest’ultima, tuttavia, dichiarava l’appello inammissibile.
Determinata a far valere le proprie ragioni, l’Agenzia delle Entrate presentava ricorso per cassazione, portando la controversia dinanzi alla Suprema Corte. La società e il suo socio, invece, decidevano di non costituirsi in questo ultimo grado di giudizio.
La Svolta: La Definizione Agevolata
Mentre il giudizio era pendente in Cassazione, si verificava un evento decisivo. Con un’istanza formale, l’Agenzia delle Entrate comunicava alla Corte di aver raggiunto un accordo con la società contribuente attraverso lo strumento della “definizione agevolata della controversia”. In sostanza, le parti avevano risolto la loro disputa al di fuori delle aule di tribunale, e l’Agenzia chiedeva alla Corte di prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La Corte non è entrata nel merito dei motivi del ricorso presentati dall’Agenzia, poiché l’accordo tra le parti aveva di fatto svuotato di ogni contenuto la controversia.
Le Motivazioni: L’Impatto della Definizione Agevolata sull’Estinzione del Giudizio Tributario
La motivazione alla base della decisione della Suprema Corte è chiara e di natura prettamente procedurale. Il perfezionamento della definizione agevolata ha fatto venire meno l’interesse delle parti a una pronuncia giurisdizionale. Si è verificata, in termini tecnici, una “cessazione della materia del contendere”.
Quando la lite che ha dato origine al processo viene risolta, il giudice non ha più nulla su cui decidere. Il suo compito, infatti, è quello di risolvere un conflitto esistente; se il conflitto cessa di esistere, anche la funzione del processo si esaurisce. Per questo motivo, la Corte non ha fatto altro che prendere atto della situazione e dichiarare l’estinzione del giudizio tributario. Un punto rilevante riguarda le spese legali: la Corte ha stabilito che le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate. Questa è una prassi consolidata in casi di estinzione per cessata materia del contendere, dove non essendoci un vincitore e un vinto, ciascuna parte sostiene i propri costi.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per Contribuenti e Professionisti
Questa ordinanza conferma l’efficacia degli strumenti di definizione agevolata come meccanismo per chiudere le liti tributarie pendenti, anche in ultimo grado di giudizio. Per i contribuenti, rappresenta una via per ottenere certezza e porre fine a contenziosi lunghi e costosi. Per l’amministrazione finanziaria, è un modo per deflazionare il contenzioso e incassare somme in tempi rapidi.
La decisione sottolinea un principio fondamentale: il processo è uno strumento per risolvere le liti, non un fine in sé. Se le parti trovano un accordo, il giudizio si arresta. La regola sulla compensazione delle spese, inoltre, incentiva le parti a trovare soluzioni conciliative, sapendo che non vi sarà una condanna al pagamento delle spese legali della controparte.
Cosa succede a un processo tributario se le parti si accordano tramite una definizione agevolata?
Il processo si estingue. La Corte, preso atto dell’accordo, dichiara la cessazione della materia del contendere e chiude il procedimento senza emettere una sentenza sul merito della questione.
In caso di estinzione del giudizio per accordo, chi paga le spese legali?
Secondo quanto stabilito in questa ordinanza, ogni parte sostiene le spese legali che ha anticipato. Non c’è una condanna al pagamento delle spese della controparte.
La Corte di Cassazione ha stabilito se la pretesa IVA originale fosse legittima?
No. L’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere impedisce alla Corte di pronunciarsi sul merito. La questione della legittimità della cartella di pagamento non è stata quindi decisa dai giudici della Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9375 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9375 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19642/2017 R.G. proposto da
:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME FABRIZIO RAGIONE_SOCIALE COGNOME -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL VENETO n. 135/05/17 depositata il 19/01/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 135/05/17 del 19/01/2017, la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 394/06/15 della Commissione tributaria provinciale di Padova (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE (di
seguito RAGIONE_SOCIALE nei confronti della cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2009.
Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE e il socio accomandatario NOME COGNOME non si costituivano in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che con istanza del 22/07/2024 AE comunicava l’intervenuto perfezionamento della definizione agevolata della controversia e chiedeva una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
2.1. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 08/11/2024.