Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10975 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10975 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , con i soci COGNOME NOME , COGNOME NOME , RAGIONE_SOCIALE NOME , RAGIONE_SOCIALE NOME e COGNOME NOME , tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata, dagli AVV_NOTAIO del Foro di Ravenna e NOME COGNOME del Foro di Milano, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso
Oggetto: Società di persone e soci 2006 -Operazioni oggettivamente inesistenti -Maggior reddito societario e di partecipazione – Rinunzia al giudizio -Accettazione -Estinzione.
la sentenza n. 1120, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’COGNOMEa Romagna il 16.4.2015, e pubblicata il 21.5.2015;
ascoltata la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
raccolte le conclusioni del P.M., s.AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio a seguito di rinunzia dei ricorrenti accettata dalla controricorrente;
nessuno essendo comparso per i contribuenti, ascoltate le conclusioni rassegnate, per la controricorrente, dall’AVV_NOTAIO, che ha confermato l’accettazione della rinuncia al ricorso;
la Corte osserva:
Fatti di causa
La Guardia di Finanza procedeva a verifica fiscale nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e, completati gli accertamenti, il 27.2.2012 consegnava al legale rappresentante della società, RAGIONE_SOCIALE NOME, Processo Verbale di Costatazione con riferimento agli anni dal 2006 al 2009 (sent. CTR, p. 1). Quindi la GdF trametteva alla Procura della Repubblica comunicazione di notizia di reato, ipotizzando l’utilizzazione da parte della società di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da RAGIONE_SOCIALE, da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE. Successivamente l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava alla contribuente l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, inerente alle maggiori imposte Iva ed Irap ritenute accertate con riferimento all’anno 2006. Erano poi notificati ai soci, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_SOCIALE NOME e COGNOME NOME, gli avvisi di accertamento relativi al reddito di partecipazione conseguito.
Società e soci introducevano separate impugnazioni innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, proponendo
plurime censure, procedurali e di merito, e contestando innanzitutto l’infondatezza degli atti impositivi con riferimento al preteso maggior reddito accertato nei confronti della società. La CTP rigettava i ricorsi.
Società e soci spiegavano appello avverso le decisioni sfavorevoli conseguite dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’COGNOMEa Romagna. La CTR riuniva i ricorsi e confermava la decisione assunta dalla CTP.
La società ed i soci hanno proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel secondo grado del giudizio, affidandosi a sei strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria, che ha pure introdotto un motivo di ricorso incidentale.
4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ed ha domandato il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale.
La società ed i soci hanno quindi presentato richiesta di voler dichiarare l’estinzione del giudizio, avendo aderito alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 6 del Dl n. 193 del 2016, come conv., importante impegno a rinunziare al ricorso. La controricorrente ha quindi depositato nota di accettazione della rinuncia, contenente anche rinuncia al ricorso incidentale.
Motivi della decisione
Con il loro primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i contribuenti contestano la violazione dell’art. 43 del Dpr n. 600 del 1973, dell’art. 37, comma 24, del Dl n. 223 del 2006, come conv., e dell’art. 3, terzo comma, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie il raddoppio dei termini di accertamento, sebbene la
denuncia penale sia stata proposta quando i termini per procedere alla verifica tributaria erano già scaduti.
Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i ricorrenti censurano la nullità della sentenza adottata dal giudice dell’appello, perché quest’ultimo non ha illustrato le ragioni giustificative della propria pronuncia, trascurando le prove allegate, e non tenendo conto che compete all’Amministrazione finanziaria provare, seppure su base presuntiva, che l’operazione commerciale contestata non è mai stata posta in essere.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i contribuenti criticano la violazione dell’art. 39 del Dpr n. 600 del 1973, dell’art. 109 del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir) e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR trascurato che non è stata fornita la prova che la società fosse consapevole della ipotizzata falsità RAGIONE_SOCIALE fatture contestate, e fosse partecipe di un accordo simulatorio.
Con il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i ricorrenti lamentano nuovamente la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per essersi la CTR espressa con motivazione meramente apparente, non esaminando gli elementi di prova dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali contestate da loro allegati.
Mediante il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i contribuenti contestano la violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), e dell’art. 108 del Tuir (Dpr n. 917 del 1986), per avere il giudice del gravame erroneamente ritenuto che l’Amministrazione finanziaria abbia il potere di sindacare l’economicità e la ragionevolezza degli atti di gestione posti in essere dall’imprenditore, non potendosi
ritenere prova dell’inesistenza di un’operazione di sponsorizzazione l’apposizione di un adesivo di modesta dimensione su un’autovettura da corsa, a fronte di un elevato onere sostenuto.
Con il sesto motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i contribuenti censurano ancora la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 36, secondo comma, nn. 2 e 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR motiva la propria decisione esclusivamente con riferimento alla società, sebbene siano parte del giudizio anche i soci.
Mediante il suo strumento di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria critica la nullità della decisione pronunciata dalla CTR per non aver dichiarato inammissibile la contestazione introdotta dai contribuenti in relazione al raddoppio dei termini di accertamento, perché proposta solo in sede di memoria ex art. 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e pertanto tardivamente.
Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di impugnazione proposti dai ricorrenti, e neppure del ricorso incidentale introdotto dall’Amministrazione finanziaria, in conseguenza della rinunzia al ricorso presentata dai contribuenti e pure dall’RAGIONE_SOCIALE.
8.1. I ricorrenti hanno invero depositato istanza di voler dichiarare estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti nei loro confronti, ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 193 del 2016, come conv., evidenziando di aver assunto, ai sensi della normativa citata, l’impegno a rinunziare al ricorso.
8.2. Le istanze sono state ricevute il 14.4.2017 dall’Incaricato per la riscossione, RAGIONE_SOCIALE, che ha proceduto al calcolo degli oneri.
La documentazione prodotta non consente di riscontrare il perfezionamento della procedura in ordine agli atti impositivi oggetto del presente giudizio.
8.3. I ricorrenti hanno comunque rinunziato al ricorso, e la rinuncia è stata anche accettata dalla controricorrente, con nota Ct 1366/16 (f.to NOME COGNOME) dell’8.3.2024, contenente anche la rinunzia al ricorso incidentale. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto.
Non occorre provvedere in materia di spese di lite, ai sensi del disposto di cui all’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
9.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione -l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto della proposizione dell’impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio introdotto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante
pro tempore , con i soci COGNOME NOME , COGNOME NOME , COGNOME NOME , RAGIONE_SOCIALE NOME e COGNOME NOME .
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2024.