Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7713 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7713 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
DINIEGO RIMBORSO IRPEF 2010-2011-20122013-2015-2015.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5433/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 13 novembre 2023,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3870/11/2019, depositata il 25 giugno 2019;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
Il contribuente NOME presentava all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE maggiori ritenute operate dall’RAGIONE_SOCIALE sulla pensione complementare erogata dallo stesso istituto per gli anni dal 2010 al 2015, in applicazione del regime fiscale più favorevole previsto dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
Formatosi il silenziorifiuto sull’istanza in oggetto, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 18991/18/2017 lo accoglieva, ordinando il chiesto rimborso.
Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 3870/11/2019, pronunciata il 22 maggio 2019 e depositata in segreteria il 25 giugno 2019, rigettava l’appello, compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso NOME.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 28 novembre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi .
1.1. Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione e falsa applicazione del combinato
disposto dell’art. 19, commi 1 e 3, lett. g ), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 37 e 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Deduce la ricorrente che erroneamente la C.T.R. non aveva rilevato l’inammissibilità del ricorso introduttivo in primo grado, non essendo configurabile, nel caso di specie, un’ipotesi di silenziorifiuto impugnabile, in quanto l’istanza amministrativa presentata dal contribuente in realtà non conteneva una specifica istanza di rimborso, trattandosi semplicemente di una istanza di rilascio di certificazione rivolta all’RAGIONE_SOCIALE con la quale si attestasse il nuovo importo imponibile della propria pensione.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 23, commi 5 e 7, del d.lgs. n. 252/2005, in combinato disposto con l’art. 64, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, in relazione all’art. 260, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Rileva, in particolare, la ricorrente che la corte territoriale non aveva tenuto conto della limitazione posta dall’art. 23, comma 5, cit., quanto all’efficacia intertemporale della nuova disciplina dei fondi di previdenza complementare posta dal medesimo decreto, posto che i montanti previdenziali in relazione ai quali veniva a determinarsi il trattamento pensionistico accessori erano maturati, nella specie, in una fase di gran lunga antecedente alla data del 1° gennaio 2007.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 6, del d.lgs.
n. 252/2005, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Osserva l’RAGIONE_SOCIALE che, trattandosi di ex -dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE, l’applicazione della nuova normativa fiscale era esclusa, in base al citato comma 6 dell’art. 23 del d.lgs. n. 252/2005, era esclusa per i dipendenti RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni.
Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, avendo il contribuente rinunciato al rimborso, come da comunicazione in data 9 novembre 2023.
Trattandosi di rinuncia all’azione, in quanto attiene al diritto sostanziale fatto valere dal contribuente-ricorrente in primo grado, consegue la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio senza la necessità di accettazione (Cass. 9 giugno 2014, n. 12953), con la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2023.