Estinzione del Giudizio Tributario: Quando l’Accordo Supera la Sentenza
L’estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere rappresenta una soluzione efficace per porre fine a lunghe e complesse controversie fiscali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come un accordo conciliativo tra contribuente e Amministrazione Finanziaria possa determinare la chiusura definitiva del processo, anche quando questo è giunto al suo ultimo grado di giudizio. Questo caso dimostra l’importanza degli strumenti deflattivi del contenzioso.
I Fatti del Caso
Una società consortile aveva ricevuto un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate relativo all’anno d’imposta 2006. L’atto contestava il mancato versamento di Ires, Irap e Iva, irrogando le relative sanzioni. La società aveva impugnato l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, ottenendo un accoglimento parziale.
Successivamente, sia l’Agenzia delle Entrate che la società avevano proposto appello, portando la questione davanti alla Commissione Tributaria Regionale. Quest’ultima aveva parzialmente accolto le ragioni dell’Agenzia, spingendo la società a presentare ricorso per cassazione. L’Agenzia, a sua volta, aveva resistito con un controricorso, proponendo anche un ricorso incidentale.
La Svolta: l’Accordo e la Richiesta di Estinzione del Giudizio Tributario
Il procedimento davanti alla Corte di Cassazione non è mai giunto a una decisione sul merito della questione. Le parti, infatti, nel corso del giudizio, hanno trovato una soluzione stragiudiziale. La società ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, motivato dalla sottoscrizione di un accordo conciliativo con l’Agenzia delle Entrate in data 11 dicembre 2020.
Contestualmente, anche l’Agenzia delle Entrate ha depositato un’istanza formale per l’estinzione del giudizio, confermando l’avvenuta cessazione della materia del contendere. A fronte della volontà concorde di entrambe le parti di porre fine alla lite, la Corte non ha potuto fare altro che prenderne atto.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte è stata lineare e consequenziale. Avendo constatato che sia la società ricorrente, tramite l’atto di rinuncia, sia l’Agenzia delle Entrate, con la sua istanza, avevano manifestato la volontà di chiudere il contenzioso a seguito di un accordo, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del giudizio tributario. La base giuridica di tale decisione risiede nella ‘cessazione della materia del contendere’, ovvero nel venir meno dell’oggetto stesso della lite e, di conseguenza, dell’interesse delle parti a ottenere una pronuncia giurisdizionale. La Corte ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, una prassi comune quando la chiusura del processo deriva da un accordo tra le parti, che di solito regola anche questo aspetto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale nel diritto processuale tributario: la volontà delle parti, formalizzata in un accordo conciliativo, è sovrana e può portare all’estinzione del giudizio tributario in qualsiasi fase e grado, compreso quello di legittimità. Per i contribuenti e per l’Amministrazione Finanziaria, la via dell’accordo rappresenta un’alternativa concreta e vantaggiosa rispetto ai lunghi tempi e agli esiti incerti del processo. La decisione della Cassazione, pur non entrando nel merito della questione fiscale, valorizza gli strumenti di composizione amichevole delle liti, promuovendo un’efficienza del sistema giustizia e un rapporto più collaborativo tra Fisco e contribuente.
Cosa succede se le parti di un processo tributario trovano un accordo mentre il caso è in Cassazione?
Il processo si estingue. Come stabilito nell’ordinanza, se le parti raggiungono un accordo conciliativo e lo comunicano alla Corte, quest’ultima dichiara la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, senza decidere sul merito della questione.
Perché la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio invece di rigettare o accogliere il ricorso?
Poiché le parti hanno risolto la loro controversia autonomamente tramite un accordo, è venuto meno l’interesse a una decisione della Corte. Il giudice, prendendo atto della volontà delle parti di non proseguire la lite, dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per accordo?
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha disposto la compensazione delle spese di lite. Questo significa che ogni parte si è fatta carico delle proprie spese legali. Questa è una soluzione comune quando la fine del processo deriva da un accordo tra le parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29460 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29460 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2023
-Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14636 del ruolo RAGIONE_SOCIALE dell’anno 20 17 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo pec: EMAIL del medesimo difensore;
-ricorrente principale e controricorrente incidentale -contro
Oggetto:
accertamento – rimanenze finali – costi non deducibili –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in INDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
-controricorrente e ricorrente incidentale – per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, n. 4208/9/2016, depositata in data 5 dicembre 2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che:
dalla esposizione in fatto RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata si evince che: l’RAGIONE_SOCIALE, a seguito d elle risultanze di un processo verbale di constatazione, aveva notificato alla RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2006, aveva recuperato maggiori imposte a titolo di Ires , Irap e iva e irrogate le conseguenti sanzioni; avverso l’atto impositivo la società aveva proposto ricorso dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Palermo che lo aveva parzialmente accolto; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello principale e la società appello incidentale; la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha accolto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE limitatamente al recupero dell’iva eseguita erroneamente nel 2007 e rigettato quello incidentale RAGIONE_SOCIALE società; la società ha quindi proposto ricorso principale per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza affidato a due motivi di censura, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso contenente ricorso incidentale affidato a due motivi di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso;
considerato che:
ai fini RAGIONE_SOCIALE definizione RAGIONE_SOCIALE presente controversia va dato atto che la società ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, evidenziando di avere sottoscritto con la controricorrente un accordo conciliativo in data 11 dicembre 2020, con conseguente richiesta di estinzione e compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
l’RAGIONE_SOCIALE ha quindi depositato un’istanza di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere; l’estinzione del giudizio per cessazione RAGIONE_SOCIALE va quindi dichiarata materia del contendere, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, addì 16 ottobre 2023.