Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8434 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8434 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
Oggetto:
Tributi –
Accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9648/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME, come da procura speciale allegata al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 2394/14/15, depositata l’11.11.2015 .
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘udienza pubblica del 23 novembre 2023;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Sentita, per l a ricorrente, l’avvocato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La CTP di Bari accoglieva il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento , riguardante il recupero di un credito IVA, in relazione al l’anno 200 7, portato in detrazione con la dichiarazione IVA 2008.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Puglia rigettava l’appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE, confermando il diritto della COGNOME RAGIONE_SOCIALE di portare in detrazione il proprio credito IVA.
Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l ‘RAGIONE_SOCIALE , affidato a due motivi.
La curatella del fallimento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.P.R. n. 443 del 1997 , in relazione a ll’ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che l’esistenza del credito IVA in capo alla contribuente fo sse una circostanza di fatto già acclarata dall’Ufficio.
Con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 1 32 cod. proc. civ., in relazione a ll’ art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la stessa censura mossa con il precedente motivo.
Successivamente, con nota depositata il 14.06.2019, la contribuente ha chiesto la sospensione del processo, avendo presentato la domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e avendo pagato l’importo dovuto;
vista la documentazione prodotta dalla contribuente (copia della domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e copia della distinta di pagamento);
considerato che entro il 31.12.2020 nessuna RAGIONE_SOCIALE parti ha presentato istanza di trattazione ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di sospensione del giudizio) e che non risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, il giudizio si è estinto con il decorso del termine del 31.12.2020;
il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2023