Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35907 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35907 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3666/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE e RAGIONE_SOCIALE
-intimate- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1838/2020, depositata il 23/06/2020,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la cartella di pagamento, ricevuta in data 26 agosto 2016, relativa all’imposta di registro e ipocatastale in ordine alla compravendita stipulata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 13 gennaio 2003, deducendo l’inesistenza e/o prescrizione della pretesa tributaria per decorso del termine triennale.
In ordine a tale pretesa tributaria RAGIONE_SOCIALE aveva già impugnato il precedente avviso di liquidazione. Il ricorso era stato accolto in primo ed in secondo grado, ma la sentenza della Commissione tributaria regionale era stata cassata con rinvio per la rideterminazione del tributo, tenuto conto dell’agevolazione tributaria riconosciuta, con ordinanza della Suprema Corte del 6 novembre 2012 n. 19122. Tuttavia, il giudizio non è stato riassunto, ed è stata notificata in data 26 agosto 2016 la cartella oggetto del presente giudizio.
Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello, sul presupposto che il termine di prescrizione applicabile sia quello decennale.
Sono rimaste intimate l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, pur ritualmente evocate in giudizio (quest’ultima al suo indirizzo di posta elettronica certificata, v. sul punto Cass., Sez. U., 23 febbraio 2021 n. 4845).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente.
La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 6 dicembre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., degli art. 132 e 112 cod.proc.civ., non rinvenendosi nella sentenza alcuna argomentazione a sostengo della ritenuta applicabilità del termine decennale di prescrizione in luogo di quello di cui all’art. 25 del
d.P.R. n. 602 del 1973, invocato in primo grado ed in appello; ; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 2953 cod.civ., 25 d.P.R. n. 602 del 1973 e 76 del d.P.R. n. 131 del 1986, non potendo applicarsi il termine di prescrizione decennale nel caso in cui la pretesa tributaria sia fondata non su una sentenza passata in giudicato, ma su un avviso di accertamento divenuto definitivo all’esito dell’estinzione del giudizio tributario; 3) l’insussistenza del credito in virtù dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 19122 del 2012 citata.
2.Il primo motivo è infondato, atteso che la sentenza impugnata, pur non confrontandosi espressamente con le argomentazioni della contribuente, espone le argomentazioni a base della decisione, fondate sull’assimilazione dell’estinzione del giudizio al passaggio in giudicato della sentenza. A ciò si aggiunga, comunque, che l’eventuale lacuna motivazionale in ordine ad una questione giuridica può essere superata dalla Corte di Cassazione, in quanto il potere di correggere la motivazione erronea, attribuito dall’art. 384 cod.proc.civ., ricomprende anche quello di integrare la motivazione carente, in base ad una lettura conforme al principio costituzionale di ragionevole durata del processo.
3. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento dell’ultimo.
3.1. Invero, secondo un pregresso orientamento di questa Corte, la definitività dell’atto impositivo determinata dall’estinzione del giudizio è assimilabile a quella derivante dal passaggio in giudicato della sentenza di merito -così Cass., Sez. 6-5, 17 luglio 2014, n. 16354 secondo cui, in tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, la definitività dell’atto impositivo determinata dall’estinzione del giudizio è assimilabile a quella derivante dalla sentenza di merito, per cui la relativa cartella esattoriale va emessa entro il termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e non entro quello triennale di decadenza di cui
all’art. 76 del medesimo decreto, che concerne l’esercizio del potere di imposizione (v. anche Cass.ord.n. 12838/22).
Tuttavia, tale orientamento deve ritenersi superato da altro indirizzo anche recentemente riaffermato, alla luce del quale va esclusa l’assimilazione della estinzione del giudizio tributario per mancata riassunzione al giudicato sulla pretesa impositiva, sicchè non si applica il termine di prescrizione di dieci anni di cui all’art. 2953 cod. civ. ove la definitività dell’accertamento derivi non da una sentenza passata in giudicato, ma dalla dichiarazione di estinzione del processo tributario per inattività RAGIONE_SOCIALE parti (Cass., Sez. 5, 6/03/2015, n. 4574 e Cass., Sez. 6 – 5, 28/12/2016, n. 27265; Cass.n. 23922/16, Cass.n. 9521/17; in questo stesso senso la recente e non massimata sentenza Cass., Sez. 5, 3 febbraio 2023, n. 3458, resa a seguito di pubblica udienza su ordinanza interlocutoria di rimessione della VI Sez.).
Difatti, l’estinzione del giudizio tributario per inattività RAGIONE_SOCIALE parti comporta, ex art. 393 cod.proc.civ. e 63, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, il venir meno dell’intero processo e, in forza dei principi in materia di impugnazione dell’atto tributario, la definitività dell’avviso di accertamento, mentre restano travolte le sentenze (di condanna o annullamento), sui cui non si forma alcun giudicato.
Il regime dell’ actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c. si riferisce esclusivamente alle sentenze di condanna o alle pronunce che comunque riconoscano la legittimità dell’atto impositivo contestato, come già chiarito anche da Cass., Sez. Un., 10 dicembre 2009, n. 25790 (secondo cui il diritto alla riscossione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la
cosiddetta actio iudicati , mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario). Soccorre altresì quanto più recentemente stabilito, seppure con riguardo a diversa fattispecie, da Cass.SSUU n. 23397/16 circa l’applicazione generalizzata del termine prescrizionale proprio di ciascun tributo, salva l’applicazione della prescrizione decennale in caso di giudicato ex art. 2953 cod.civ. .
Pertanto, solo dalla formazione del giudicato sulla pretesa deriva l’applicazione dell’ordinario termine ex art. 2953 cod.civ. . Nel caso in cui la pretesa impositiva si fondi (continui a fondarsi), non su un sopravvenuto ed intangibile provvedimento giurisdizionale che accerti la effettiva sussistenza e legittimità di tutti i presupposti dell’imposizione, bensì sull’avviso di accertamento originario (ancorchè divenuto definitivo per una ragione di ordine processuale) trova applicazione, invece, il regime di decadenza di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, invocato dalla ricorrente.
Si è così statuito che: «In tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, i termini di decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 iniziano a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva e, pertanto, ove a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività dell’accertamento fiscale consegua alla mancata riassunzione del giudizio ad opera RAGIONE_SOCIALE parti, il termine di decadenza inizierà a decorrere da quando il giudizio si è estinto, essendosi esaurito il tempo utile per provvedere alla riassunzione» (v., recentemente, Cass., Sez. 5, 8 marzo 2022, n. 7444, secondo cui, in tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE
imposte sui redditi, i termini di decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 iniziano a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva e, pertanto, ove a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività dell’accertamento fiscale consegua alla mancata riassunzione del giudizio ad opera RAGIONE_SOCIALE parti, il termine di decadenza inizierà a decorrere da quando il giudizio si è estinto, essendosi esaurito il tempo utile per provvedere alla riassunzione, rimanendo a tal fine irrilevante il potere dell’amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione parziale provvisoria in corso di causa di accertamento e anche la disciplina RAGIONE_SOCIALE cause di sospensione ed interruzione proprie non della decadenza, bensì della prescrizione).
3.2. Nella vicenda in esame, invece, non si è giunti ad un giudicato sulla pretesa impositiva, perché la pronuncia di estinzione del giudizio comporta ex artt. 393 c.p.c. e 63, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, il venir meno dell’intero processo e, in forza dei principi in materia di impugnazione dell’atto tributario, la definitività dell’avviso di accertamento (da collocarsi alla data di scadenza del termine per la riassunzione). In questo caso, quindi, la pretesa resta fondata sull’avviso di accertamento divenuto definitivo e trova applicazione l’art. 25 invocato dalla ricorrente. Da tale premessa deriva che, essendo pacifico che il giudizio promosso avverso l’avviso di accertamento si è estinto, per mancata riassunzione nel 2013, l’azione di riscossione avviata dall’Amministrazione erariale con la notifica della cartella di pagamento del 26 agosto 2016 è stata tardivamente esercitata oltre la scadenza del termine di decadenza di cui all’articolo 25, primo comma, lett. c) del d.P.R. n. 602 del 1973, avvenuta il 31 dicembre 2015 (secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo).
In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il terzo, in applicazione del seguente
principio di diritto: «In materia tributaria, laddove la definitività dell’avviso di accertamento derivi dall’estinzione del processo per mancata riassunzione e non si formi, dunque, alcun giudicato sulla pretesa impositiva, si applicano i termini di prescrizione e decadenza, decorrenti dall’estinzione del giudizio, propri dell’attività di riscossione, e non già il termine di prescrizione decennale proprio dell’actio judicati ex art. 2953 cod.civ. (nella specie, si applica l’art. 25, primo comma, lett. c, del d.P.R. n. 602 del 1973, ai sensi del quale il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio»). La sentenza deve, pertanto, essere cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, deve accogliersi il ricorso della contribuente contro la cartella di pagamento impugnata, che deve essere annullata.
Le spese dell’intero giudizio devono essere integralmente compensate, stante il recente superamento del contrasto giurisprudenziale effettivamente esistente in materia.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso nei termini in motivazione, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario proposto dai contribuenti contro la cartella di pagamento che annulla;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 6/12/2023 .
Il Presidente
NOME COGNOME