Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5365 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5365 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16394/2022 R.G. proposto da: NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrentidella avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lombardia n. 4544/2021 depositata il 21/12/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2026 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Udit a l’Avvocata dello Stato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME un avviso di avvenuta iscrizione di ipoteca su sei immobili di proprietà del contribuente, a garanzia del pagamento del credito complessivo di euro 242.585,00 derivante dagli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2010 e 2012.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 770/2019 del 1411/2019 e depositata il 20/2/2019, accoglieva il ricorso e per l’effetto annullava l’iscrizione di ipoteca impugnata.
Quindi, la CTR della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello erariale, in riforma della sentenza di primo grado.
Avverso la predetta sentenza ricorre NOME COGNOME con sei motivi e resistono con comune controricorso l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione ex art. 6 d.l. n. 119/2018.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che il contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2 -ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 ed ha allegato la copia RAGIONE_SOCIALE domande datate 28 maggio 2019, relative agli avvisi di accertamento NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO , sui quali si fonda l’iscrizione di ipoteca oggetto di impugnazione nel presente giudizio, nonché copia della quietanza di versamento della prima rata.
Orbene, vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna RAGIONE_SOCIALE parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le
parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere atteso che il pagamento era previsto in unica rata e non è intervenuto nei termini diniego di condono.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte
dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/03/2026.
Il Presidente NOME COGNOME