Estinzione del Giudizio Tributario: Quando un Accordo Pone Fine alla Lite
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come una controversia fiscale possa concludersi prima di una sentenza definitiva, grazie agli strumenti di definizione agevolata. In questo articolo analizzeremo il percorso che ha portato all’estinzione del giudizio tributario tra una società e l’Amministrazione Finanziaria, evidenziando l’importanza di tali meccanismi conciliativi.
Il Contesto: dall’Accertamento Fiscale al Ricorso in Cassazione
La vicenda ha origine da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società a responsabilità limitata. L’atto contestava presunte irregolarità ai fini IRES, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2006. La società ha impugnato l’avviso, dando il via a un contenzioso che ha attraversato due gradi di giudizio.
Inizialmente, la Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso della società. Successivamente, la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto parzialmente l’appello del contribuente. Insoddisfatta della decisione di secondo grado, la società ha presentato ricorso per cassazione, portando la disputa davanti alla Suprema Corte.
La Svolta Decisiva: la Definizione Agevolata della Lite
Mentre il giudizio era pendente in Cassazione, è intervenuto un fatto nuovo e risolutivo. La società contribuente ha scelto di avvalersi della possibilità, offerta da una specifica normativa (D.L. n. 193/2016), di chiudere la controversia in modo tombale. Questa procedura, nota come “definizione agevolata della lite”, permette al contribuente di estinguere il debito tributario pagando una somma forfettaria, rinunciando così a proseguire il contenzioso.
La società ha formalmente comunicato alla Corte di aver definito la pendenza. L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, ha confermato con una nota ufficiale l’avvenuta definizione della lite. A questo punto, il presupposto stesso del contendere era venuto meno.
Le Motivazioni della Corte sull’Estinzione del Giudizio Tributario
La Corte di Cassazione, presa visione della documentazione e delle conferme di entrambe le parti, non ha potuto fare altro che prenderne atto. Il collegio ha rilevato che, essendo la lite stata definita in via extragiudiziale secondo le norme vigenti, non vi era più materia su cui decidere.
La motivazione dell’ordinanza è quindi prettamente procedurale: l’accordo raggiunto tra le parti ha fatto cessare la “materia del contendere”. Di conseguenza, il giudizio non poteva più proseguire e doveva essere dichiarato estinto. Per quanto riguarda le spese processuali, la Corte ha stabilito che ciascuna parte dovesse farsi carico delle proprie, come prassi consolidata in questi casi.
Conclusioni: L’Efficacia degli Strumenti Conciliativi
Questo caso dimostra l’utilità degli strumenti di definizione agevolata nel sistema tributario. Essi offrono un percorso alternativo al lungo e incerto iter giudiziario, consentendo sia al contribuente che allo Stato di raggiungere una soluzione rapida e definitiva. Per il contribuente, si tratta di una via per chiudere una pendenza a condizioni vantaggiose; per l’Erario, rappresenta un modo per incassare somme certe e ridurre il carico di lavoro degli uffici giudiziari.
L’estinzione del giudizio tributario per avvenuta transazione è, in definitiva, un esito che testimonia come la collaborazione e l’accordo possano prevalere sulla conflittualità, portando a una risoluzione efficiente delle controversie fiscali.
Perché il giudizio davanti alla Corte di Cassazione è stato dichiarato estinto?
Il giudizio è stato dichiarato estinto perché la società contribuente e l’Agenzia delle Entrate hanno raggiunto un accordo extragiudiziale attraverso la procedura di “definizione agevolata della lite”, facendo così cessare la materia del contendere.
Cosa comporta la definizione agevolata di una lite fiscale?
Comporta la chiusura definitiva della controversia tra il Fisco e il contribuente. Il contribuente paga un importo ridotto rispetto a quanto originariamente richiesto e, in cambio, il processo pendente viene terminato senza una decisione nel merito.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per questo motivo?
L’ordinanza stabilisce che le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che ogni parte (società e Agenzia delle Entrate) paga i propri costi legali sostenuti fino a quel momento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6083 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6083 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
Oggetto: Tributi – Avviso di accertamento – Estinzione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24150/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE – Direzione RAGIONE_SOCIALE Roma , in persona del Direttore pro tempore ;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1316/04/15, depositata il 6 marzo 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
con sentenza n. 1316/04/15 del 06/03/2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) ha accolto parzialmente l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP) n. 188/28/13, che ha rigettato il ricorso della società contribuente nei confronti del l’avviso di accertamento a fini IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006;
avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;
l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio con controricorso.
CONSIDERATO CHE
con memoria depositata in data 06/06/2023 la società contribuente ha dedotto di avere definito la lite ex art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. nella l. 1 dicembre 2016, n. 225;
1.1. l’RAGIONE_SOCIALE ha confermato l’intervenuta definizione della lite con nota del 19/10/2023;
va, quindi, dichiarata l’estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2023.