Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5761 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5761 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ha emesso la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 2597/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , con domicilio eletto presso il suo studio, in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del VENETO, n. 1021/7/15, depositata in data 15 giugno 2015, non notificata;
udita la relazione della causa udita svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2024, dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’estinzione del giudizio ;
RILEVATO CHE
La Commissione tributaria provinciale di Treviso, con sentenza n. 3/2/2014, depositata in data 17 dicembre 2013, aveva accolto parzialmente i ricorsi, riuniti, proposti avverso gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2008, 2009 e 2010, per imposte Ires, Irap e Iva, determinando il reddito imponibile nella misura che risultava all’esito dell’istanza di autotutela e della sentenza dell’ 8 febbraio 2012 e rigettando il ricorso relativamente al periodo di imposta 2008.
La Commissione tributaria regionale, adita da entrambe le parti, accoglieva l’appello dell’Ufficio e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava legittimi tutti gli avvisi di accertamento impugnati.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a nove motivi.
LRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE si è costituita al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ..
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento al capo della sentenza in cui il Collegio del gravame
aveva ritenuto « non rilevanti le giustificazioni rappresentate dalla società contribuente, in quanto non si contesta il ridotto valore della partecipazione al momento della vendita a seguito della mutata condizione di mercato, ma la valida ragione economica che ha indotto la RAGIONE_SOCIALE a procedere alla vendita nonostante il ridotto valore della stessa. La società contribuente si limita infatti a sostenere che intendeva diversificare la propria attività, elemento esclusivamente di natura soggettiva, non sorretto da effettivi motivi gestionali come ad esempio la difficoltà di far fronte ai propri debiti o comunque l’esistenza di pregressi impegni finanziari» e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la deducibilità della censura per evidente travisamento di prove».
Il secondo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione nella parte in cui con riferimento «alla nullità dell’avviso di accertamento per l ‘ a n n u a l i t à 2010 come conseguenza dell’illegittimità di quello relativo al 2008 …ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento relativo al 2008 e quindi tale rilievo decade».
Il terzo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione nella parte in cui con riguardo « alla illegittimità dei rilievi contenuti nell’avviso di accertamento per l’annualità 2010 (ricavi non dichiarati per la cessione di un’opera d’arte, errata applicazione del regime del margine, recupero a tassazione di costi relativi a migliorie di beni)… il Collegio del gravame aveva ritenuto di accogliere l’appello dell’Ufficio e, quindi, aveva rinviato alla motivazione di tale accoglimento.
Il quarto mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione nella parte in cui con riguardo «all’erroneità della
sentenza appellata nella parte in cui ha annullato gli avvisi di accertamento relativi all’annualità 2009 e 2010 motivando per relationem rispetto ad una precedente sentenza di primo grado relativa alle annualità 2006/2007….il Collegio di gravame ha rilevato che vi è in atti la copia della sentenza n. 1387/22/14 pronunciata il 18/09/2014 da questa CTR-Sez. 22, la quale accogliendo l’appello dell’Ufficio, ha confermato la legittimità e fondatezza degli avvisi di accertamento emessi ed oggetto del contenzioso relativamente alle annualità 2006/2008. Viene a cadere pertanto la motivazione per relationem della sentenza appellata e, considerato che i rilievi sollevati dall’Ufficio per le annualità 2009 e 2010 sono connessi con le annualità precedenti, questa Commissione ritiene accogliere l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE… ».
Il quinto mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione del principio di legalità in materia di sanzioni del capo della sentenza in cui il Collegio del gravame ha ritenuto legittima l’applicazione del regime sanzionatorio anche in tema di elusione fiscale e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per carenza di motivazione non avendo il Collegio illustrato le ragioni di legittimità del provvedimento di irrogazione di sanzioni.
Il sesto mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 145 cod. proc. civ., in quanto l’avviso di accertamento per le annualità 2008 e 2010 non era stato ritualmente notificato alla società RAGIONE_SOCIALE.
Il settimo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto l’avviso di accertamento per le annualità 2008 e 2010 non era stato ritualmente sottoscritto da un funzionario titolare della potestà di accertamento.
8 . L’ottavo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto per l’annualità 2008 l’Ufficio aveva notificato in tempi diversi due avvisi di accertamento senza che successivamente al primo ricorressero circostanze sopravvenute tali da legittimare l’adozione del secondo e, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per carenza di motivazione non avendo il Collegio illustrato le ragioni di legittimità della emissione di un avviso di accertamento anche in assenza di circostanze sopravvenute.
Il nono mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto per l’annualità 2006 l’Ufficio aveva emesso e notificato un provvedimento di annullamento parziale dell’avviso di accertamento oltre i termini di decadenza e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ, la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto se il Collegio avesse valutato la decadenza in cui era incorso l’Ufficio per l’annualità 2006 non avrebbe confermato la legittimità dell’avviso di accertamento per l’annualità 2009.
In via preliminare, va rilevato che la società ricorrente ha depositato, con modalità informatiche, in data 9-10 ottobre 2023, giusta ricevuta di avvenuta consegna in atti, istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., della legge n. 197/2022, allegando le domande di definizione agevolate relative agli anni 2008, 2009 e 2010, unitamente alle ricevute di pagamento RAGIONE_SOCIALE prime rate.
10.1 Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 34 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023 ,
« presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata » e, in tal caso, « il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ».
10.2 Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 « L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine » (comma 200) e « Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200» (comma 201)».
Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
11.1 Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
11.2 L’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all’art.
13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.