Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14775 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14775 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel. –
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 23/01/2025
RINUNCIA
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4287/2018 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore , dr. NOME COGNOME rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE;
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Presidente, NOME COGNOME rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al
contro
ricorso, dall’avv. COGNOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE; Numero sezionale 445/2025 Numero di raccolta generale 14775/2025 Data pubblicazione 02/06/2025
– CONTRORICORRENTE –
NONCHÉ
il COMUNE DI EMPOLI (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Sindaco pro tempore ;
E
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
– INTIMATI – per la cassazione della sentenza n. 1631/24/2017 della Commissione tributaria regionale della Toscana (Firenze), depositata in data 27 giugno 2017, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 23 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia era l’ingiunzione di pagamento indicata in atti, con cui RAGIONE_SOCIALE chiedeva alla Empoli Calcio RAGIONE_SOCIALE il versamento della somma di 32.918,29 € a titolo di TIA per gli anni di imposta 2010/2011.
Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Toscana respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE
Con atto notificato in data 25 gennaio 2018 alle parti in epigrafe indicate, RAGIONE_SOCIALE nella qualità di società incorporante RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per
Numero sezionale 445/2025
Numero di raccolta generale 14775/2025
cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando cinque motivi di impugnazione. Data pubblicazione 02/06/2025
4 . Solo l’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controdeduzioni notificate il 6 marzo 2018.
Il Comune di Empoli e l RAGIONE_SOCIALE sono restate intimate.
Con atto depositato in data 13 dicembre 2024, sottoscritto da entrambe le parti costituite, è stato rappresentato che la lite è stata transatta, per cui RAGIONE_SOCIALE ha rinunciato al ricorso e l’Empoli Calcio FC S.p.A. vi ha aderito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c.
Non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti, come da relativa richiesta.
Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921).
Numero registro generale 4287/2018
Numero sezionale 445/2025
Numero di raccolta generale 14775/2025
la Corte dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le spese di giudizio. Data pubblicazione 02/06/2025
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME