Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22669 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22669 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 12/08/2024
RINUNCIA
sul ricorso iscritto al n. 18000/2019 del ruolo generale, proposto
DA
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede alla INDIRIZZO, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), quest’ultimo con studio in Roma, alla INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
CONTRO
la RAGIONE_SOCIALE NOSTRA SIGNORA COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dagli avv.ti
NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), con studio in Roma, alla INDIRIZZO.
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 5563/6/2018 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Lombardia, depositata il 20 dicembre 2018 e non notificata;
UDITA la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 29 aprile 2024;
RILEVATO CHE:
con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Lombardia accoglieva l’appello proposto dalla suindicata RAGIONE_SOCIALE, così riformando la sentenza n. 2793/20/2017 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria provinciale di Milano ed annullando l’avviso di accertamento impugnato con cui il Comune di Busnago aveva richiesto il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di 34.049,00 € asseritamente dovuta a titolo di TASI per l’anno 2015;
il Comune RAGIONE_SOCIALE Busnago impugnava detta pronuncia con ricorso notificato il 4/6 giugno 2019, formulando tre motivi di impugnazione;
la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 12/17 luglio 2019, chiedendo di rigettare il ricorso;
con nota depositata il 22 febbraio 2024, il Comune, dando conto del sopravvenuto accordo bonario concluso tra le parti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha accettato detta rinuncia, il tutto con sottoscrizione dei legali rappresentanti delle parti e dei relativi difensori;
CONSIDERATO CHE:
alla luce di quanto precede il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 cod. proc. civ.;
non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti;
non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi (ivi non contemplata) di estinzione del giudizio (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025);
P.Q.M.
la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia e compensa integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 29 aprile