Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29022 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29022 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
ORDINANZA
ha pronunciato la seguente sul ricorso n. 31629/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, come da delega a margine della memoria di nomina di nuovo difensore, anche disgiuntamente tra loro, all’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del VENETO, n. 349/2018, depositata in data 26 marzo 2018, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Padova, n. 93/17 del 10 novembre 2016, che aveva rigettato i ricorsi riuniti aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento emessi dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, relativi agli anni di imposta dal 2008 al 2013, per le accise riferite alla produzione di energia elettrica.
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello , rigettando l’eccezione di prescrizion e del credito e ritenendo dovuta l’imposta, in quanto la società contribuente non aveva utilizzato in proprio l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, ma aveva ceduto il prodotto energetico ad altri soggetti giuridici; inoltre, i giudici di secondo grado hanno escluso una tutela dell’affidamento non essendo stata la società destinataria di un provvedimento espresso riferibile ad una istanza di interpello e ritenendo che la circostanza che la normativa nazionale circoscrivesse la tutela dell’affida mento all’aspetto punitivo e risarcitorio non confliggeva con i principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria.
La società RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 e 57 del decreto legislativo n. 504 del 1995, in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La sentenza era errata nella parte in cui aveva affermato che la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale del diritto dell’Amministrazione finanziaria al versamento RAGIONE_SOCIALE accise coincideva con il momento di presentazione della relativa dichiarazione di consumo e non con il momento dell’effettivo consumo dell’energia elettrica e che il ter mine di prescrizione poteva essere interrotto dalla notifica del processo verbale di constatazione.
Il secondo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52, comma 3, lett. b), del decreto legislativo n. 504 del 1995, in relazione agliartt. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e 2602 ss. cod. civ., ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Era errato negare che nella nozione di autoproduttore rientrasse anche il RAGIONE_SOCIALE che distribuiva energia elettrica ai consorziati.
Il terzo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000 e dei principi comunitari in tema di tutela del legittimo affidamento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Era errato limitare l’effetto dell’affidame nto alla sola disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni in un caso come quello in esame in cui il RAGIONE_SOCIALE era stato indotto ad applicare l’agevolazione da numerose ed esplicite determinazioni amministrative rilasciate dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con provvedimenti specificamente riferiti al contribuente.
Il quarto mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La sentenza violava l’art. 11 della legge n. 212 d el 2000 nella parte in cui non aveva riconosciuto la nullità della pretesa fiscale, pur in presenza di numerose determinazioni amministrative nelle quali era stata concretamente e specificamente riconosciuta alla società l’esenzione e, dunque, la non debenza dell’imposta contestata.
In via preliminare va rilevato che la società ricorrente ha depositato, con modalità telematiche, in data 16 maggio 2023, istanza, comunicata
all’RAGIONE_SOCIALE, giusta ricevuta di avvenuta accettazione del 15 maggio 2023, con la quale ha rappresentato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, specificando di avere depositato, in data 30 settembre 2022, accordo di ristrutturazione del debito con transazione fiscale, che prevedeva la chiusura RAGIONE_SOCIALE liti con spese compensate e di avere concluso la transazione con il pagamento di tutte le posizioni creditorie ed ha allegato il decreto del Tribunale di Forlì, datato 10 novembre 2022, di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi ai sensi degli artt. 182 bis legge fall. con i creditori e ai sensi dell’art. 183 ter legge fall. con l’RAGIONE_SOCIALE.
5.1 Deve, dunque, essere dichiarata l’estinzione del giudizio, poiché la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione che rileva solo ai fini RAGIONE_SOCIALE spese (cfr. Cass., Sez. U., 24 dicembre 2019, n. 34429).
5.2 Sussistono i presupposti per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, attesa l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione da parte della società ricorrente (Cass., 4 maggio 2023, n. 11761).
5.3 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione nei casi di rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa interamente fra le parti le spese processuali. Così deciso in Roma, in data 27 settembre 2023.