Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28497 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28497 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4674/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE (-) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA n. 4478/2019 depositata il 12/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1.La RAGIONE_SOCIALE titolare di una centrale idroelettrica, insistente in parte sul territorio del Comune di Averara, e corrispondentemente accatastato con attribuzione di rendita nel catasto di detto Comune dal 2014, composta tra l’altro dalla diga di Valmora e dal bacino di Valmora, ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Lombardia ha ritenuto legittimi gli avvisi comunale di accertamento ICI per gli anni 2008 e 2009, notificati alla società il 30 dicembre 2014;
il Comune resisteva con controricorso;
in data 3 ottobre 2023, le parti hanno depositato atto in cui hanno dato conto di avere raggiunto un accordo per la definizione della controversia;
va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio con spese compensate;
5. non trova applicazione l’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ai sensi del quale il ricorrente rimasto soccombente è obbligato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, posto che tale misura, prevista per i casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità, ha carattere lato sensu sanzionatorio e non è pertanto applicabile (mediante interpretazione estensiva o analogica) al di fuori di tali casi;
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma il 4 ottobre 2023, con modalità da remoto.