Estinzione del giudizio: le conseguenze del silenzio in Cassazione
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un processo e si verifica quando, per inattività delle parti o per rinuncia, il procedimento si interrompe prima di arrivare a una sentenza nel merito. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come il silenzio di fronte a una proposta di definizione della lite possa portare a questa conclusione, con importanti conseguenze sulle spese legali. Analizziamo la vicenda per comprendere le dinamiche procedurali e le loro implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: La Controversia Fiscale
Due contribuenti avevano impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, portando la loro causa davanti alla Suprema Corte di Cassazione. La controparte nel giudizio era l’Agenzia delle Entrate. Durante il procedimento, in applicazione delle norme procedurali, è stata formulata una proposta per una definizione accelerata del giudizio, come previsto dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile.
Il Meccanismo dell’Art. 380-bis c.p.c. e la Proposta di Definizione
L’articolo 380-bis c.p.c. introduce un filtro di ammissibilità e una potenziale via rapida per la risoluzione dei ricorsi in Cassazione. Quando un ricorso appare palesemente infondato o inammissibile, oppure quando la soluzione appare evidente, il relatore può formulare una proposta di definizione e comunicarla alle parti. Queste ultime hanno un termine perentorio, in questo caso di quaranta giorni, per presentare un’istanza con cui chiedere la decisione del ricorso. In assenza di tale istanza, il silenzio viene interpretato dalla legge in modo specifico.
L’Estinzione del Giudizio per Inattività dei Ricorrenti
Nel caso in esame, i ricorrenti, una volta ricevuta la comunicazione della proposta di definizione, non hanno compiuto alcuna azione. È trascorso il termine di quaranta giorni senza che venisse depositata una richiesta formale per la prosecuzione del giudizio verso una decisione di merito. Questo comportamento omissivo ha attivato una presunzione legale di rinuncia al ricorso. La Corte ha quindi proceduto non a decidere sulla questione originaria, ma a prendere atto dell’inattività e a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su una rigorosa applicazione delle norme procedurali. La motivazione è lineare e si fonda su due pilastri:
1. Presunzione di Rinuncia: L’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. è chiaro nello stabilire che la mancata richiesta di decisione entro il termine stabilito equivale a una rinuncia al ricorso. Il silenzio delle parti non è neutro, ma assume un valore legale preciso.
2. Conseguenza Processuale: L’art. 391 c.p.c. disciplina l’estinzione del processo. Una volta accertata la rinuncia (anche presunta), la conseguenza inevitabile è la dichiarazione di estinzione del giudizio. La Corte, inoltre, deve provvedere alla liquidazione delle spese processuali, che, come regola generale, vengono poste a carico della parte la cui condotta ha causato l’estinzione.
Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese legali in favore dell’Agenzia delle Entrate, quantificate in Euro 2.153,00 oltre oneri accessori.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questo decreto sottolinea un principio fondamentale nel contenzioso, specialmente in quello di legittimità: l’importanza di monitorare attivamente ogni fase del processo e di rispettare scrupolosamente le scadenze. Il silenzio o l’inattività possono avere conseguenze definitive e costose. La pronuncia ribadisce che gli strumenti di definizione accelerata, come quello previsto dall’art. 380-bis c.p.c., non sono mere formalità, ma meccanismi procedurali con effetti vincolanti. Per le parti in causa, ignorare una proposta di definizione non è un’opzione neutrale; è una scelta che la legge interpreta come abbandono della lite, con la conseguente estinzione del giudizio e la condanna alle spese.
Cosa succede se una parte non risponde alla proposta di definizione del giudizio in Cassazione?
Se una parte non presenta un’istanza per chiedere la decisione sul ricorso entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del giudizio per inattività?
Le spese processuali vengono poste a carico della parte la cui inattività ha causato l’estinzione. Nel caso specifico, i ricorrenti, non avendo dato seguito alla proposta, sono stati condannati a rimborsare le spese all’Agenzia delle Entrate.
Qual è la base normativa per dichiarare l’estinzione del giudizio in questo scenario?
La decisione si basa sull’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che equipara il silenzio alla rinuncia, e sull’articolo 391 dello stesso codice, che regola le conseguenze della rinuncia, ovvero l’estinzione del processo e la statuizione sulle spese.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18836 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18836 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 10/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 1402/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME, elettivamente domiciliati in PATERNO’ (CT), INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE n.658/2022, depositata il 30/05/2022;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrenti abbiano chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell ‘Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.153,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 27/06/2025