Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16536 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16536 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 15249-2016, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (P_IVAi. P_IVA), RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (P_IVA. P_IVA), ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliate in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, dai quali sono rappresentate e difese –
Ricorrenti
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, che la rappresenta e difende –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 790/29/2016 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 29.02.2016;
udita la relazione della causa svolta nell’ udienza del 19 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO;
sentite le conclusioni della Procura AVV_NOTAIO, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’estinzione del giudizio
Cessione d’azienda –
Iva/Registro – Imponibilità
sentite le conclusioni rese dalla parte ricorrente, che ha chiesto l’estinzione del giudizio;
Rilevato che
Dalla sentenza impugnata si evince che a seguito di accordi intervenuti tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE di Bologna era costituita la società RAGIONE_SOCIALE per la produzione e commercializzazione di zucchero da uva e suoi derivati in forma solida. Seguivano una serie di contratti , con i quali erano conferiti alla nuova società un ramo d’azienda dalla RAGIONE_SOCIALE, nonché macchinari, un opificio industriale e il marchio figurativo ‘RAGIONE_SOCIALE‘, atti tutti assoggettati ad Iva.
L ‘RAGIONE_SOCIALE , ritenendo che le operazioni fossero invece assoggettabili ad imposta di registro, ex art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, notificò un avviso di recupero e liquidazione della suddetta imposta, oltre interessi e sanzioni, nonché un avviso d’accertame nto ai fini Iva, con conseguente comunicazione alla RAGIONE_SOCIALE di sospensione del rimborso Iva, relativo agli anni d’imposta 2011 e 2012.
Seguì il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Trapani con sentenza n. 1022/01/2014, di accoglimento del ricorso.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 790/29/2016, accolse l’appello dell’Ufficio, riducendo solo le sanzioni nella misura del 50%.
Ritenne il giudice regionale che le operazioni complessivamente poste in atto, tra loro interdipendenti, perfezionassero complessivamente una cessione di ramo d’azienda, sottopo sta ad imposta di registro.
Le società hanno censurato la sentenza con otto motivi, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Nelle more del giudizio le contribuenti, per i rapporti debitori relativi all’imposta di registro, hanno aderito alla definizione disciplinata dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2013, e, quanto ai debiti Iva, hanno aderito alla definizione agevolata disciplin ata dall’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017.
L’RAGIONE_SOCIALE e le società hanno depositato memorie, con cui hanno chiesto l’estinzione del giudizio per integrale cessazione della materia del contendere.
All’udienza pubblica del 19 dicembre 2023, dopo la discussione, la causa è stata riservata in decisione.
Considerato che
Le ricorrenti hanno denunciato:
con il primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 16 e 51 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 326 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Erroneamente non è stata rilevata l’inammissibilità dell’appello per tardività;
con il secondo motivo l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; la violazione e falsa applicazione dell’art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986, degli artt. 1362 e 2555 cod. civ., degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma nn. 3 e 4 cod. proc. civ. Quanto alla prima censura perché nella sentenza non si sarebbe tenuto conto che l’originaria cessi one trovava il suo sviluppo e completamento nelle successive operazioni poste in essere tra le parti; quanto alla seconda censura, la pronuncia violava i canoni di ermeneutica contrattuale, nonché quelli sulla causa reale e sulla distribuzione dell’onere della prova;
con il terzo motivo la motivazione apparente in relazione all’art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ. e la violazione degli artt. 51, 52 e 56 del d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
con il quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il collegio ha erroneamente non riconosciuto la violazione dei diritti RAGIONE_SOCIALE contribuenti a causa della anomala procedura accertativa;
con il quinto la violazione degli artt. 51, comma 4, 52, comma 2, 53-bis d.P.R. n. 131 del 1986, degli artt. 51 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 10 e 12 della l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 37 -bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Nella pronuncia non si sarebbe tenuto conto della mancata instaurazione del contraddittorio e dunque della violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale;
con il sesto motivo la violazione degli artt. 14, 19, 167, 168 e 178 della Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 112/2006/CE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La violazione RAGIONE_SOCIALE suddette norme esigeva il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE circa il regime fiscale applicabile ai tre acquisti intervenuti tra le parti;
con il settimo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 38-bis, 54 e 60 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dei principi comunitari di neutralità dell’Iva, in rela z ione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La pronuncia non avrebbe tenuto conto della illegittimità RAGIONE_SOCIALE modalità di recupero dell’Iva;
con l’ottavo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 69, d.P.R. n. 131 del 1986, degli artt. 10 l. 212 del 2000, 8 del d.P.R. 917 del 1986, 6 e 7 del d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 472, nonché degli 5 e 6 del d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 471 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
deve tuttavia preliminarmente rilevarsi che, come anche riassunto dalla difesa della Amministrazione finanziaria, in relazione all’accertamento IVA la parte ricorrente ha aderito alla definizione agevolata ex art. 11, D.L. 50/2017 conv. con L. 96/2017 e pagato gli importi dovuti; per ciò che concerne l’avviso relativo all’imposta di registro, essendo stata notificata, in pendenza del giudizio di Cassazione, la relativa cartella di pagamento, la contribuente ha provveduto alla rottamazione ex art. 6, d.l. n. 193/2016 conv. con L. 225/2016, pagando quanto dovuto e, in base al disposto dell’art. 6, comma 2, del citato d.l., la debitrice ha assunto l’impegno a rinunciare al giudizio.
La ricorrente ha inoltre provveduto a depositare istanza con cui: a) in riferimento all’avviso di liquidazione dell’imposta di registro ha dichiarato di rinunciare ai motivi di ricorso, e comunque ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere; b) in riferimento all’avviso di accertamento IVA, ha prima chiesto la sospensione del giudizio e, risultata regolare la domanda anche con riferimento all’avviso di recupero e liquidazione dell’imposta di registro, la società ha provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, avuto riguardo ad entrambi gli avvisi di accertamento per cui è causa.
La medesima Avvocatura, per quanto sopra esposto, non ha ravvisato ragioni per coltivare ulteriormente il giudizio di legittimità, a tal fine accettando la rinuncia di controparte al ricorso e associandosi alla richiesta di estinzione del giudizio per integrale cessazione della materia del contendere, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite .
Ciò premesso, quanto alla cartella, ricorrono i presupposti previsti dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, a cui la ricorrente ha inteso aderire.
La società ha espressamente dichiarato la sopraggiunta carenza di interesse alla decisione della controversia.
In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con conseguente rinuncia al giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l n. 193 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore, ai sensi del comma 3 di tale norma, sugli importi da pagare, ed infine il versamento dei predetti importi da parte del debitore, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente.
Le spese processuali non vanno liquidate, perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del “doppio” del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; 18 luglio 2018, n. 19071).
Parimenti, quanto alla richiesta di definizione della controversia ai sensi dell’art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 , risulta regolare la documentazione, comunicata all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e per essa alla difesa erariale, che ha essa stessa dichiarato che l’avviso d’ accertamento impugnato è stato definito ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 .
Ricorrono dunque i presupposti previsti dall’art. 11 cit., dovendosi pertanto disporre in conformità dell’istanza. Le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio, spese a carico di chi le ha anticipate.
Il Presidente NOME COGNOME