Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2614 Anno 2025
Oggetto: Tributi
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2614 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 21999 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto
Da
NOME COGNOME COGNOME e difeso, giusta procura speciale a margine de l ricorso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lombardia n. 1120/28/2016, depositata in data 29 febbraio 2016, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a otto motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 197/01/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Cremona che aveva rigettato il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva revocato nei confronti di quest’ultimo l’applicazione del beneficio c.d. ‘prima casa’ in quanto l’immobile acquistato nel Comune di Boretto (RE) rientrava nella categoria di abitazione di lusso, risultando la superficie di mq. 259,12 superiore a mq 240,00, misura limite prevista dal D.M. 2 agosto 1969.
Resiste, con controricorso , l’RAGIONE_SOCIALE .
4.In data 24 luglio 2024, il contribuente ha depositato atto di rinunzia al giudizio e richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
CONSIDERATO CHE
1.In data 24 il contribuente ha depositato atto di rinunzia al giudizio e richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere- notificato a controparte in data 22 luglio 2024- rappresentando: 1) l’adesione alla definizione
agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016 conv. nella legge n. 225 del 2016 (cd. rottamazioneter ), con uno sconto del debito tributario (da 180 mila euro a 94. 275,25 euro), come da allegata comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 dell’art. 6 cit. ; 2) l’intero saldo dell’importo dovuto al Fisco; 3) la disposta archiviazione della posizione del ricorrente COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE; 4) la sopravvenuta mancanza di interesse alla coltivazione della lite;
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. nella I. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege , qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (28652 del 2021 ;Cass. 11 febbraio 2020, n. 3245; 2 maggio 2019, n. 11540; Cass. 3 ottobre 2018, n. 24083);
3.Conclusivamente, essendo intervenuta anche l’espressa rinuncia del ricorrente all’odierno giudizio -notificata all’RAGIONE_SOCIALE in data 22/7/2024 – va dichiarata quindi l’estinzione del giudizio , rimanendo le spese correlative a carico della parte anticipataria;
Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, con la conseguenza che diventa superfluo riferire in ordine ai motivi di ricorso;
Non sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del “doppio” del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1-
quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. n. 14782/2018);
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024.