Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4559 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4559 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12096 -20 16 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, da ll’avv. prof. NOME COGNOME (pec: EMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec: EMAIL), presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO
– controricorrente –
Oggetto: cartella di pagamento -estinzione per rottamazione – d.l. n. 193/2016, conv, con modif., dalla l. n. 225/2016
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME e RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. prof. NOME COGNOME (pecEMAIL), dall’avv. prof. NOME COGNOME (pec: EMAIL) e dall’avv. NOME COGNOME (pec: EMAILpecavvocatiEMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2005/16/2015 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, depositata in data 09/11/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 febbraio 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di tre cartelle di pagamento emesse dall’agente della riscossione e notificate alla società contribuente quale nella sua qualità di coobbligata in solido con la RAGIONE_SOCIALE per intervenuta scissione parziale non proporzionale da tale ultima società, partecipata dalla prima, la CTR della Toscana con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello dell’ agente della riscossione ritenendo il concessionario non potesse notificare una cartella di pagamento nei confronti di un soggetto nei cui confronti non vi era stata iscrizione a ruolo né un prodromico avviso di accertamento che lo rendesse edotto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa rivolta nei suoi confronti.
Avverso tale statuizione l’ Agente della riscossione propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui replicano le intimate con controricorso.
Con atto del 09/01/2025, depositata in data 13/09/2025, la società contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 225/2016 in tema di definizione agevolata delle cartelle di pagamento con espressa dichiarazione di rinuncia al presente giudizio, nonché la relativa documentazione in copia, ovvero la domanda di adesione alla predetta rottamazione con riferimento a tutte e tre le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio e l’impegno a rinunciare al presente giudizio , la comunicazione di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. con l’importo da pagare per la rottamazione, nonché le rate e gli importi di ciascuna rata, e le ricevute di pagamento di tutte le rate.
Considerato che:
In via preliminare va esaminata la questione relativa all’estinzione del giudizio conseguente all’adesione del contribuente all’istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione di cui all’art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016, che è fondata e va accolta, così rendendosi superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso proposti dalla ricorrente.
1.1. La società contribuente ha provato, in assenza di contestazione alcuna da parte dell’agente della riscossione e dell’Agenzia delle entrate, la regolarità dell’adesione alla cd. rottamazione di cui al d.l. citato ed il regolare pagamento delle rate previste.
Orbene, questa Corte, esaminando funditus la questione, ha affermato che «In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o
intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato» (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607 – 01).
Avendo la società contribuente corrisposte tutte le rate comunicate dall’esattore, il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere; le spese vanno lasciate a carico di chi le ha sopportate, con l’ulteriore precisazione che nel caso in esame non trova applicazione l’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr. Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676; conf. Cass. n. 5497 del 2017 nonché Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018, Rv. 649792).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e lascia le spese a carico di chi le ha sopportate.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2025