Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4559 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4559  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12096 -20 16 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE ,  rappresentata e difesa, per procura speciale in  calce  al  ricorso,  da ll’AVV_NOTAIO  COGNOME (pec: EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata  difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (pec: EMAIL), presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
Oggetto: cartella di pagamento -estinzione per rottamazione – d.l. n. 193/2016, conv, con modif., dalla l. n. 225/2016
RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona  del legale rappresentante pro  tempore , rappresentata difesa, per procura speciale in calce  al  controricorso,  dall’AVV_NOTAIO  AVV_NOTAIO  NOME COGNOME (pec: EMAIL), dall’AVV_NOTAIO  AVV_NOTAIO NOME COGNOME (pec: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (pec: EMAIL);
– controricorrente – avverso la sentenza n. 2005/16/2015 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE TOSCANA, depositata in data 09/11/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 febbraio 2025 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di tre cartelle di pagamento emesse dall’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione e notificate alla società contribuente quale nella sua qualità di coobbligata in solido con la RAGIONE_SOCIALE per intervenuta scissione parziale non proporzionale da tale ultima società, partecipata dalla prima, la RAGIONE_SOCIALE con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello dell’ agente RAGIONE_SOCIALE riscossione ritenendo il concessionario non potesse notificare una cartella di pagamento nei confronti di un soggetto nei cui confronti non vi era stata iscrizione a ruolo né un prodromico avviso di accertamento che lo rendesse edotto dei presupposti di fatto e RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridiche poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE pretesa rivolta nei suoi confronti.
 Avverso  tale  statuizione l’ Agente  RAGIONE_SOCIALE  riscossione  propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui replicano le intimate con controricorso.
Con atto del 09/01/2025, depositata in data 13/09/2025, la società contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 225/2016 in tema di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento con espressa dichiarazione di rinuncia al presente giudizio, nonché la relativa documentazione in copia, ovvero la domanda di adesione alla predetta rottamazione con riferimento a tutte e tre le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio e l’impegno a rinunciare al presente giudizio , la comunicazione di RAGIONE_SOCIALE con l’importo da pagare per la rottamazione, nonché le rate e gli importi di ciascuna rata, e le ricevute di pagamento di tutte le rate.
Considerato che:
In via preliminare va esaminata la questione relativa all’estinzione del giudizio conseguente all’adesione del contribuente all’istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione  di  cui all’art. 6  del  d.l.  n.  193/2016,  convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 225/2016, che è fondata e va accolta, così  rendendosi  superfluo  anche  solo  riferire  dei  motivi  di  ricorso proposti dalla ricorrente.
1.1. La società contribuente ha provato, in assenza di contestazione alcuna da parte dell’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione e dell’Agenzia RAGIONE_SOCIALE entrate, la regolarità dell’adesione alla cd. rottamazione di cui al d.l. citato ed il regolare pagamento RAGIONE_SOCIALE rate previste.
Orbene, questa Corte, esaminando funditus la questione, ha affermato che «In presenza RAGIONE_SOCIALE dichiarazione del debitore di avvalersi RAGIONE_SOCIALE definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o
intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere qualora risulti, al momento RAGIONE_SOCIALE decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato» (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607 – 01).
Avendo la società contribuente corrisposte tutte le rate comunicate dall’esattore, il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere; le spese vanno lasciate a carico di chi le ha sopportate, con l’ulteriore precisazione che nel caso in esame non trova applicazione l’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr. Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676; conf. Cass. n. 5497 del 2017 nonché Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018, Rv. 649792).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione RAGIONE_SOCIALE materia  del  contendere  e  lascia  le  spese  a  carico  di  chi  le  ha sopportate.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2025