Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5758 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5758 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 906/2021 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), con sede in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO, in persona del Sindaco e legale rappresentante Dr. NOME COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Campobasso alla INDIRIZZO (posta elettronica certificata: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE fallimentare RAGIONE_SOCIALE, con sede in INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona dei Curatori fallimentari AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE) e AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME (C.F.:
Intimazione pagamento Tarsu Rinuncia ricorso
CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO), in forza di autorizzazione del Giudice delegato AVV_NOTAIO COGNOME del 28.01.2021, ed elettivamente domiciliata in Campobasso alla INDIRIZZO, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 231/2020 emessa dalla CTR RAGIONE_SOCIALE in data 23/07/2020 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE proponevano dinanzi alla CTP di Campobasso ricorso avverso l’intimazione di pagamento notificatole dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE il 17/12/2015 per il recupero della maggiore TARSU dovuta per le annualità dal 2003 al 2006, rilevando preliminarmente che l’intimazione era riferibile ad un prodromico avviso di accertamento concernente la differenza tra la superficie dello stabilimento dichiarata e quella accertata, definito con sentenza n. 153/3/2011 che aveva dichiarato l’estinzio ne del giudizio per intervenuto accordo transattivo tra le parti.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.
Sull’appello del RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale del RAGIONE_SOCIALE rigettava il gravame, affermando che la sentenza di estinzione per cessata materia del contendere con la quale era stato definito il giudizio avente ad oggetto il prodromico avviso di accertamento rappresentava una pronuncia che acquistava efficacia di giudicato sul rapporto sostanziale, con la conseguenza che restava preclusa la possibilità di notificare l’ingiunzione di pagamento relativa all’avviso di accertamento n. 999999192 del 19/05/2006 di importo pari ad € 998.549,78 notificato allo RAGIONE_SOCIALE il 22/05/2006 in quanto lo stesso, regolarmente opposto, era stato definito dalla Commissione Tributaria adita con sentenza non opposta nei termini e, quindi, definitiva con effetto di giudicato tra le parti.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo. La RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che
Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 46, secondo comma, e 48 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo, posta alla base della sentenza della CTP di Campobasso, a definizione del giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento poi sfociato nella ingiunzione di pagamento impugnata, faceva riferimento all’individuazione da parte dei difensori di “termini di accordo che dovranno essere ratificati dalle rispettive parti”, non indicando, per l’effetto, un accordo già perfezionato.
Con atto del 27.12.2022 i difensori delle parti, premesso che nelle more del giudizio era venuta meno la materia del contendere per intervenuto atto di transazione, concordemente hanno chiesto la declaratoria della cessazione della materia, senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio. Con atto di poco precedente del 13.12.2022 il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in persona del sindaco, premesso di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio per essere intervenuta tra le parti una transazione, aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 390 cod. p roc. civ., di rinunciare al ricorso, invocando la compensazione integrale delle spese. I curatori del fallimento della RAGIONE_SOCIALE avevano aderito all’istanza sottoscrivendola.
La rinuncia è rituale e va dichiarata l’estinzione del giudizio.
Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti, avuto riguardo alle ragioni della rinuncia al ricorso, formulata per definizione stragiudiziale e conciliativa della res controversa.
Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre
2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 27.2.2024.